CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 gennaio 1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ungheria) il 3 febbraio 1979 avverso la sentenza n. 485/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari il 7 luglio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle ricorrenti parti civili, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 28 marzo 2017, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti ai capi C, D, E, F, perché estinti per intervenuta prescrizio-ne; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dal reato di falsità in scrittura privata di cui al capo G, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati ascrittigli ai capi A e B, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorsi per cassazione il difensore delle parti civili (persone offese dei reati di cui ai capi A e B, ascritti a [OSCURATO:PERSONA]), che con doglianze sovrapponibili ha dedotto vizi della motivazione e travisamento del fatto. Premesso che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la Fincos s.r.I., quest'ultima rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] (presidente della società [OSCURATO:PERSONA], di cui è amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA]) era sorto nel 2007, allorquando [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto a [OSCURATO:PERSONA], che aveva inserito un'inserzione su un quotidiano locale offrendo lavori di muratura, la sottoscrizione di un contratto di appalto relativo ai lavori da effettuare nei condomini di via [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, per un importo complessivo di euro 134.000,00, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere insussistenti i delitti di estorsione, avendo trascurato che la provvigione di euro 80.000,00, pretesa da [OSCURATO:PERSONA] già all'inizio del rapporto, avrebbe configurato una pretesa illecita, dovendo quest'ultimo, quale amministratore, chiedere il compenso al condominio e non all'appaltatore, il quale era stato così costretto a stipulare il contratto in violazione della propria autonomia negoziale. 3. E' pervenuta memoria nell'interesse dei ricorrenti, con cui si reiterano le richieste formulate nei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti, il Collegio del merito ha passato in rassegna tutti gli elementi probatori ed è pervenuto alla conclusione che l'ipotesi accusatoria in ordine ai delitti di estorsione, contestati ai capi A e B, non trovava riscontro nei documenti e nelle dichiarazioni testimoniali, da cui si evinceva, invece, che tra [OSCURATO:PERSONA] e le parti civili era intercorso un accordo di collaborazione, intervenuto senza alcuna costrizione nell'ambito di una libera autodeterminazione di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ritenuto la convenienza dell'affare. Sintomatica della mancanza di costrizione morale da parte di [OSCURATO:PERSONA] era anche la datazione della presentazione della prima denuncia/querela a notevole distanza di tempo dall'inizio della collaborazione (estate del 2007) e pochi giorni dopo invece il provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere di via [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, emesso il 18 giugno 2008 dalla direzione dei lavori. Le somme richieste da [OSCURATO:PERSONA] e versate brevi manu da [OSCURATO:PERSONA] non rappresentavano altro che il compenso che spettava al primo per la sua attività di intermediazione e di collaborazione in cantiere e in ufficio. 3. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nei ricorsi, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 4. I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 7