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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13477/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE[ffità-à-Vviso alle pare, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Trieste del 22 luglio 2022 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 , 624 e 625 comma 1 nn.4, 5, 8 bis cod. pen. commesso in Trieste il 21 febbraio 2020 e al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 4 cod. pen commesso in Trieste il 14 aprile 2020, riuniti sotto il vincolo della continuazione.

Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione, è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di eurp quattromila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE[ffità-à-Vviso alle pare, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Trieste del 22 luglio 2022 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 , 624 e 625 comma 1 nn.4, 5, 8 bis cod. pen. commesso in Trieste il 21 febbraio 2020 e al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 4 cod. pen commesso in Trieste il 14 aprile 2020, riuniti sotto il vincolo della continuazione. Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione, è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di eurp quattromila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 202
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