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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40614/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto, con esclusione dell'aggravante contestata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancanza della condizione di procedibilità, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato, comunque, che il motivo è manifestamente infondato, giacché in atti vi è querela della persona offesa, presentata in data 24 giugno 2014 dinanzi ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto, con esclusione dell'aggravante contestata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancanza della condizione di procedibilità, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato, comunque, che il motivo è manifestamente infondato, giacché in atti vi è querela della persona offesa, presentata in data 24 giugno 2014 dinanzi ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 40614/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris