CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 25279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 738-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.738/2018 Cron. Rep. Ud.24/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4394/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 4273/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4394 del 2018, la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]., ammesso per Euro 23060,20a titolo di T.f.r. allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] delle Stazioni FF.SS. di Napoli, tesa ad ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia dell'Inps anche della quota di T.f.r. maturato prima del luglio 1997 (e quindi dell'estensione con la L. n. 196 del 1997, della disciplina in materia di fondo di garanzia per il T.f.r. ai soci lavoratori di cooperativa). La Corte territoriale ha assegnato all’INPS l’onere, rimasto non soddisfatto, di provare la corresponsione della contribuzione volontaria da parte della Cooperativa ed ha ritenuto che dall’esame dell’estratto contributivo versato in atti si evincesse chiaramente che la contribuzione versata era del tipo “lavoro dipendente”. Pertanto, non ha ravvisato ragioni per ritenere che la contribuzione fosse diversa da quella relativa ad un normale rapporto di lavoro subordinato; dunque, l’eccezione dell’INPS si rivelava generica ed indimostrata e finalizzata ad una inammissibile inversione dell’onere della prova in capo al lavoratore, estraneo al rapporto contributivo. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione con un motivo, illustrato da successiva memoria, cui Maresca resiste con controricorso. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni ex art.23, comma 8- bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 [OSCURATO:PERSONA] Con motivo unico di ricorso, l'INPS deduce "Violazione dell'art.2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 1, comma 1, e con la L. n. 196 del 1997, art. 24, comma 1 e la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 8"; sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'onere di provare che i versamenti contributivi della cooperativa siano stati specificamente rivolti al finanziamento del Fondo di Garanzia e non invece alla gestione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti fosse stato posto in capo all'INPS e non al lavoratore. Il motivo merita accoglimento in continuità rispetto alle precedenti decisioni relative ad analoghe fattispecie (Cass. nn. 16091, 39158, 39328 del 2021; Cass. n. 33136 del 2022). Va innanzitutto rilevato sul punto che proprio attraverso la L. n. 196 del 1997, art. 24, il quale ha esteso al socio della cooperativa le disposizioni di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, così come modificato del D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2, il legislatore ha inteso sciogliere ogni dubbio circa la qualificazione subordinata dei rapporti intercorrenti con le cooperative di lavoro, dubbio dal quale inizialmente era derivata l'esclusione dell'applicazione della normativa in tema di Fondo di garanzia ai soci lavoratori; conseguentemente, questa Corte (cfr. recentemente Cass. n. 37246 del 2022) ha coerentemente affermato che i contributi versati dalle società cooperative in favore dei soci lavoratori per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, restano salvi ai fini dell'erogazione del t.f.r. da parte del Fondo di Garanzia, anche quando i fatti costitutivi dei crediti si siano verificati prima della data suddetta. L'estensione retroattiva dell'intervento del Fondo non può, tuttavia, che presupporre che la cooperativa abbia versato i contributi previdenziali per il periodo antecedente all'entrata in vigore della disposizione e che della sussistenza di tale condizione, altrimenti ostativa del meccanismo di estensione, chi rivendica il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia abbia puntualmente offerto la prova in giudizio. Ciò per la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza all'assicurazione volontariamente ed in modo irretrattabile istituita dalle cooperative e la finalità dell'intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per T.f.r. nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall'autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti, quali il versamento della prescritta contribuzione (Cass. 11 giugno 2010, n. 14076; Cass. 10 maggio 2016, n. 9479; Cass. 16 gennaio 2017, n. 862). Tali pronunce, in particolare, hanno rimarcato come la L. n. 196 del 1997 (art. 24) abbia espressamente disposto l'estensione ai soci lavoratori della disciplina in materia di fondo di garanzia per il TFR (L. n. 297 del 1982, art. 2) e l'intervento del fondo medesimo per la garanzia dei crediti in caso di insolvenza (D.Lgs. n. 80 del 1992, artt. 1 e 2). Sulla scia di precedenti decisioni (Cass. 13/1/2000 n. 304; Cass. 19/4/2001 n. 5759), è stata confermata la portata retroattiva delle nuove disposizioni; la estensione dell'intervento a tutti i casi in cui la tutelasia prevista per i lavoratori dipendenti, e ciò "a prescindere dal tipo di prestazione lavorativa (se conforme, o meno, a quanto previsto nel patto sociale) e, quindi, dalla sussistenza o meno della subordinazione, cui la precedente giurisprudenza di questa Corte collegava l'applicabilità ai soci delle norme a tutela del lavoro dipendente" (così Cass. 13/1/2000 n. 304). E tali principi meritano di essere confermati in questa sede, non avendo la L. n. 142 del 2001, innovato sul punto, per essersi limitata (art. 3) a sancire il diritto del socio lavoratore a percepire un trattamento economico complessivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, alla contrattazione collettiva nazionale o della categoria affine ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Ciò chiarito, è evidente che in punto di diritto, la Corte territoriale non ha correttamente applicato i precedenti di questa Corte ed ha altrettanto non correttamente valutato che il versamento della contribuzione genericamente connessa al rapporto del socio lavoratore provasse di per sé l'effettivo pagamento dei contributi volontari al Fondo di garanzia. La fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione dovuta dal Fondo di garanzia, quanto ai soci di cooperativa per il periodo precedente al luglio 1997, vede tra gli altri, quale element o costitutivo, l'effettivo versamento della specifica contribuzione volontaria, per cui risulta del tutto irrilevante l'osservazione della estraneità del lavoratore al rapporto contributivo. Come questa Corte di legittimità ha già affermato, con le pronunce relative alla Cooperativa di cui alla presente fattispecie sopra richiamate, la prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali spetta al creditore, che agisca per l'esatto adempimento della misura di una prestazione, il quale ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta (Cass. 3 ottobre 2017, n. 23057; Cass. 4 settembre 2018, n. 21640). Non opera il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio stabilita dall'art. 2697 c.c., ben avendo l'interessato la possibilità, secondo le regole di diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (Cass. 24 giugno 2020, n. 12490). Deve peraltro rilevarsi che, nel caso di specie, a differenza di quantorilevato dalla recente Cass. n. 9581 del 2023, la Corte territoriale non ha condotto alcun accertamento in fatto che renda insindacabile in questa sede di legittimità l’affermazione della sussistenza del versamento del contributo volontario sopra indicato. Nella sentenza impugnata, invero, l’errore di diritto sta proprio nell’aver ritenuto compresa nella contribuzione genericamente versata prima del 1997,in relazione al medesimo rapporto del socio lavoratore con la cooperativa, assimilato ex lege a quello del lavoratore dipendente, anche quella specifica e peculiare contribuzioneprevista dalla citata disposizione contenuta nell’art. 24 della l. n. 196 del 1997con effetti di diritto transitorio. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originaria domanda ai sensi dell' art ., comma 2, seconda parte, c.p.c . Le spese dei gradi di merito, anche in considerazione della presenza di pronunce con esiti in fatto difformi, vanno compensate, mentre quelle relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara compensate le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 3000,00 per compensi, oltre ad E. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Così