CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 08135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';1301- controricorrente –avverso la sentenza n. 89/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 16/06/2022 R.G.N. 279/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24680/2022Numero di raccolta generale 8135/20261. La Corte di Appello di Brescia, per quanto ancora qui in rilievoDa,t a pubblicazione 01/04/2026rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza diprime cure che, in relazione alla PAT 34133156 relativa alservizio di pulizia aveva ritenuto correttamente operata laclassificazione dell’attività aziendale nella voce 0721 (piccolapulizia) nella percentuale del 20% delle retribuzioni,riclassificando, invece, il restante 80% nella voce 0411 (puliziecivili).2. Avverso detta pronunzia propone ricorso articolato in tremotivi [OSCURATO:SOCIETA]. ulteriormente illustrati da memoria.3. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è dedottal’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia, in ragione della erroneavalutazione della determina del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nel mezzo, [OSCURATO:SOCIETA]. assume che le denunzie di nuovo lavoropossono essere equiparate alle denunce di variazione.1.1. La prima censura è inammissibile in quanto non ne è chiarala rilevanza, né il confronto con il percorso motivazionale dellasentenza impugnata che alla determina indicata al punto 1 nonfa in alcun modo cenno. Inoltre, è inammissibile per violazionedell’art. 366 c.p.c., non essendo riportata nemmeno in stralcioo per riassunto né detta determina, né le denunzie di variazione,peraltro nemmeno localizzate, senza tacere che – per comeprospettata – la questione è altresì nuova e comunque sitraduce in una inammissibile richiesta di rivalutazione del meritodel giudizio.Numero registro generale 24680/20222. Con il secondo mezzo è denunziata la violazione ed errataN umero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 8135/2026applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., per aver la CortDeat a pubblicazione 01/04/2026territoriale erroneamente applicato la norma sulla distribuzionedell’onere della prova e sul valore privilegiato dei verbaliispettivi: verbali ispettivi alle cui risultanze si è conformato ilgiudice di merito. Insiste che incombeva sull’[OSCURATO:PERSONA] offrire provadelle ragioni per cui le attività di pulizia vanno ricondotte allavoce di tariffa 0721 (piccole pulizia) per il solo 20% della totalitàdei servizi ed alla voce 0411 (pulizia civile) per il restante 80%.2.1. Il secondo motivo è infondato, la Corte di Appello ha fattocorretta applicazione dei principi di governo dell’onereprobatorio, affermando che nella fattispecie in esame èsull’[OSCURATO:PERSONA] che incombe la prova dei presupposti per l’operatariclassificazione.Nella sentenza qui all’attenzione (cfr. pag. 6), infatti, ècorrettamente puntualizzato che grava sull’[OSCURATO:PERSONA] laprova della spettanza dei premi come risultanti dallariclassificazione.In disparte tale rilievo preliminare, il Collegio rimarca in ognicaso che [OSCURATO:SOCIETA]. invoca solo apparentemente un’erroneadistribuzione dell’onere probatorio, nella sostanza, lamentando,invece, la valutazione che di dette risultanze istruttorie è stataeffettuata dalla Corte di Appello che, peraltro, va qui ricordato(a differenza di quanto dedotto nella censura), ha fondato lapropria decisione non solo sulle risultanze delle ispezionicompiute dall’Inps, ma anche sui documenti tutti prodotti e, inparticolare, sui contratti di appalto (cfr. sentenza pag. 9)3. Con il terzo ed ultimo motivo denunzia il vizio di motivazionee/o la motivazione apparente.3.1. La censura è infondata.Numero registro generale 24680/20223.2. Osserva il Collegio che in maniera argomentata, con ampioN umero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 8135/2026rinvio alle risultanze documentali in atti, la sentenza ha motivatDoat a pubblicazione 01/04/2026la propria decisione, nonché la mancata necessità del ricorsoalla consulenza tecnica (cfr. pag. 10 su detto ultimo aspetto,essendo ivi affermato dal giudice di merito che nessun apportoulteriore avrebbe potuto offrire il consulente agli esiti istruttorigià raggiunti), sicché ciò che viene lamentato non è unamotivazione assente o contraddittoria, ma semplicemente unamotivazione che non è condivisa.Quanto al rispetto da parte della pronunzia del cd. minimocostituzionale della motivazione e all’assenza di profili dicontraddittorietà, basta qui rilevare che la Corte territoriale (cfr.pagg. 7-11) premette che l’assunto della società si radicasull’affermazione che il lavaggio dei pavimenti, pacificamenterientrante nella voce 0411 (pulizie civili), sarebbe stato svoltouna sola volta alla settimana, di tal che le attività di puliziaascrivibili alla voce 0411 non potevano rappresentare la partemaggioritaria dei servizi prestati (quantificato nella sentenzaimpugnata in misura dell’80%).Ebbene, relativamente a detto aspetto, la Corte territoriale,invece, puntualmente motiva le ragioni della misura dellepercentuali indicate in sentenza.Infatti, dato atto della classificazione delle lavorazioni associatealla voce tariffa rispettivamente 0411 e 0721 del settoreterziario, è sulla base dell’esame e della valutazione delladocumentazione tutta prodotta in atti (verbali ispettivi, contrattidi appalto, etc.), che il giudice di appello afferma la correttezzadella ripartizione effettuata dal giudice di prime cure (alla vocedi tariffa 0721 - piccole pulizia - per il solo 20% e alla voce 0411- pulizia civile - per l’80%.), rilevando che le lavorazioniascrivibili alla voce tariffaria 0411 coprono una gamma diNumero sezionale 1301/2026(cfr. motivo del ricorso per cassazione) del lavaggNioum erdo dei ir accolta generale 8135/2026pavimenti, essendo infatti inserite in detta voce anche Dlaat a pubblicazione 01/04/2026lavatura dei vetri, delle insegne, etc.E’ sulla base di tale considerazione (la ricomprensione nella vocetariffaria 0411 di voci ulteriori rispetto alla sola pulizia deipavimenti, come innanzi si è detto) che, in virtù dell’esame ditutti i documenti in atti, la Corte territoriale ha confermato lavalutazione percentuale già effettuata dal primo giudice, vieppiùessendo altresì emerso – a seguito dell’istruttoria - che illavaggio pavimenti non veniva effettuata una volta a settimanama tutti i giorni, come pure il lavaggio dei vetri e delle superficiimbrattate (attività tutte rientranti nel cod. 0411).4. Con la quarta ed ultima doglianza è lamentato l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al mancatoespletamento della CTU4.1. Il quarto mezzo del pari non può essere accolto.Non può infatti essere invocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c. senza tener conto che detta disposizione per i giudizi diappello instaurati dopo il trentesimo giorno successivoall’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, diconversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può esseredenunciata in cassazione, rispetto ad un appello promosso dopola data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n.83/2012), qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi terminidai giudici di primo e di secondo grado (art. 348-ter, c.p.c., inbase al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non èdeducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppiaconforme; v. Cass. n. 23021 del 2014 e copiosa giurisprudenzasuccessiva).A tanto va altresì brevemente aggiunto che l’omNuemsersoo re gistro generale 24680/2022Numero sezionale 1301/2026espletamento della CTU è fuori dal perimetro dei “fatti” edN aumlterroe dsi ìr accolta generale 8135/2026che, come già ricordato al punto 3.2., il giudice del gravame iDnat a pubblicazione 01/04/2026sentenza dava espressamente atto delle ragioni in virtù dellequali aveva ritenuto superfluo il ricorso all’accertamento tecnico(cfr. pag. 10 della sentenza cit. già innanzi ricordata).5. Conclusivamente il ricorso va rigettato6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esi liquidano come in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifonderealla parte controricorrente le spese di lite, che liquida incomplessivi € 6.000 per compenso, oltre € 200 per esborsi,accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2026.La PresidenteNumero registro generale 24680/2022Numero sezionale 1301/2026Numero di raccolta generale 8135/2026Data pubblicazione 01/04/2026