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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:201
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0061_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 aprile 2023 – OD / Eurojust

([OSCURATO:PERSONA]61/22) (

1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione temporanea nell’interesse del servizio – Articolo 7 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Misura provvisoria di allontanamento – Nozione di “atto lesivo” – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Misura provvisoria di allontanamento in risposta a una domanda di assistenza fondata su asserite molestie psicologiche – Inclusione (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 7, 24, 90, § 2, e 91, § 1) (v. punti 30-32, 34, 37)

2. Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Adozione di misure provvisorie di allontanamento – Distinzione dalle decisioni di riassegnazione nell’interesse del servizio (Statuto dei funzionari, artt. 7, § 1, e 24, comma 1) (v. punti 33, 35)

3. Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Applicazione a una misura provvisoria di allontanamento in risposta a una domanda di assistenza fondata su asserite molestie psicologiche (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punti 44-52, 55) Dispositivo 1) La decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) del 17 giugno 2021, con la quale è stabilita la riassegnazione temporanea di OD a un posto di [riservato] è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Eurojust è condannata a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute da OD. ( 1 ) GU C 119 del 14.3.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0061_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 aprile 2023 – OD / Eurojust ([OSCURATO:PERSONA]61/22) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione temporanea nell’interesse del servizio – Articolo 7 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Misura provvisoria di allontanamento – Nozione di “atto lesivo” – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Misura provvisoria di allontanamento in risposta a una domanda di assistenza fondata su asserite molestie psicologiche – Inclusione (Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 7, 24, 90, § 2, e 91, § 1) (v. punti 30-32, 34, 37) 2. Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Adozione di misure provvisorie di allontanamento – Distinzione dalle decisioni di riassegnazione nell’interesse del servizio (Statuto dei funzionari, artt. 7, § 1, e 24, comma 1) (v. punti 33, 35) 3. Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Applicazione a una misura provvisoria di allontanamento in risposta a una domanda di assistenza fondata su asserite molestie psicologiche (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2) (v. punti 44-52, 55) Dispositivo 1) La decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) del 17 giugno 2021, con la quale è stabilita la riassegnazione temporanea di OD a un posto di [riservato] è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Eurojust è condannata a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute da OD. ( 1 ) GU C 119 del 14.3.2022 .
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