Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:201
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0061_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 aprile 2023 –
OD / Eurojust
([OSCURATO:PERSONA]61/22) (
1
)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione temporanea nell’interesse del servizio – Articolo 7 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Misura provvisoria di allontanamento – Nozione di “atto lesivo” – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Misura provvisoria di allontanamento in risposta a una domanda di assistenza fondata su asserite molestie psicologiche – Inclusione
(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 7, 24, 90, § 2, e 91, § 1)
(v. punti 30-32, 34, 37)
2.
Funzionari – Obbligo di assistenza dell'amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Adozione di misure provvisorie di allontanamento – Distinzione dalle decisioni di riassegnazione nell’interesse del servizio
(Statuto dei funzionari, artt. 7, § 1, e 24, comma 1)
(v. punti 33, 35)
3.
Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Applicazione a una misura provvisoria di allontanamento in risposta a una domanda di assistenza fondata su asserite molestie psicologiche
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)
(v. punti 44-52, 55)
Dispositivo
1)
La decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) del 17 giugno 2021, con la quale è stabilita la riassegnazione temporanea di OD a un posto di [riservato] è annullata.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Eurojust è condannata a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute da OD.
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1
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GU C 119 del 14.3.2022
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