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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08174/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari denribunale di Brindisi, in data 18 ottobre 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutte le contravvenzioni a suo carico ritenute perché estinte per oblazione ed ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di detenzione del materiale esplosivo indicato nel capo a) della rubrica rideterminando, per l'effetto, la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 1.334,00 di multa, previa eliminazione degli aumenti relativi alle contravvenzioni estinte.

2. Ricorre il Faggiano, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo denuncia promiscuamente violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 546 e 547 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

La Corte distrettuale ha superato la volontà decisoria espressa dal Giudice per le indagini preliminari nel dispositivo della sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio, individuato per il delitto di cui al capo a) nella pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa e senza alcuna giustificazione ha dato prevalenza alla, diversa e più sfavorevole, indicazione contenuta nella parte motiva, nel corpo della quale la pena finale per la stessa imputazione è stata determinata in mesi 6 di reclusione ed euro 1.334,00 di multa.

La discordanza tra dispositivo e motivazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, si traduce in un vizio motivazionale superabile, ove la pena in concreto inflitta sia più favorevole all'imputato, solo in presenza di gravame da parte del pubblico ministero.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato.

La sentenza impugnata non ha preso in considerazione l'assunto difensivo teso a sostenere l'appartenenza del materiale esplosivo non solo all'imputato ma anche al padre e al fratello, entrambi muniti di regolare porto di fucile da caccia residenti, al pari dell'imputato, nel luogo in cui è stata eseguita la perquisizione che ne ha consentito il rinvenimento.

E' stata ignorata la documentazione prodotta dalla difesa che, invece, pur in presenza della piena ammissione dei fatti da parte del ricorrente costituiva elemento di segno contrario oggettivamente idoneo a smentite la completa veridicità di quanto narrato all'imputato, quanto meno in ordine alla responsabilità degli altri soggetti coinvolti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio non è fondato.1.2.11 principio, ricordato dal ricorrente, per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che, conseguentemente, non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando, come avvenuto nel caso in esame, dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento (tra le tante Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874; Sez. 6, n. 44642 del 02/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249090; Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177). , In tale ultima eventualità è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione con la conseguenza che, laddove la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza di tipo contestuale dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo ed il giudice investito dell'impugnazione può direttamente procedere alla rettifica dell'errore non essendo necessarie valutazioni di merito (cfr. Sez. 4, n. 26172 del 19/5/2016, Ferlito, Rv. 267153 Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Ciprìano ed altri, Rv. 273269).

D'altra parte, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va sempre contemperata, a prescindere dalla contestualità o meno con la motivazione, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (da ultimo, Sez. 3 n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690).

1.3. Tanto posto, la Corte di appello di Lecce per determinare la pena della residua violazione (mesi 6 di reclusione ed euro 1.334,00 di multa) e per eliminare gli aumenti relativi alle contravvenzioni (complessivi mesi 1 ed euro 300,00), ha legittimamente fatto riferimento al calcolo analitico contenuto nella motivazione contestuale letta in udienza senza dare prevalenza alla pena indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado (mesi 4 ed euro 1.550,00 di multa) apprezzata implicitamente come frutto di errore materiale.

2. Il secondo motivo è generico e non si confronta con il reale contenuto della motivazione che ha considerato decisiva ai fini dell'affermazione della colpevolezza "la piena ammissione dei fatti da parte dell'imputato" perché non smentita dagli atti acquisiti e, quindi, anche dalla documentazione prodotta dalla difesa.In ogni caso, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente non esclude la sua responsabilità concorsuale nella detenzione sia delle cinque cartucce inesplose non a pallini ma a palla unica (Sez. 1, n. 17512 del 22/09/2016, dep. 06/04/2017, Ferrera, Rv. 269814; Sez. 1, 20442 del 27/03/2015, Ferrai, Rv. 263606) e dell'esplosivo destinato al confezionamento di cartucce, che costituisce materiale esplodente da lancio per il quale non opera la previsione normativa di deroga all'obbligo di denuncia in favore dei soggetti che abbiano già denunciato il possesso di un arma (Sez. 1, n. 15553 del 12/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243790) e non è nemmeno valutabile ai fini di un diverso e più favorevole trattamento sanzionatorio posto che il gravame non aveva ad oggetto questo specifico punto della decisione del Giudice per le indagini preliminari.

3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il giorno 11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari denribunale di Brindisi, in data 18 ottobre 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutte le contravvenzioni a suo carico ritenute perché estinte per oblazione ed ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di detenzione del materiale esplosivo indicato nel capo a) della rubrica rideterminando, per l'effetto, la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 1.334,00 di multa, previa eliminazione degli aumenti relativi alle contravvenzioni estinte. 2. Ricorre il Faggiano, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo denuncia promiscuamente violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 546 e 547 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La Corte distrettuale ha superato la volontà decisoria espressa dal Giudice per le indagini preliminari nel dispositivo della sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio, individuato per il delitto di cui al capo a) nella pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa e senza alcuna giustificazione ha dato prevalenza alla, diversa e più sfavorevole, indicazione contenuta nella parte motiva, nel corpo della quale la pena finale per la stessa imputazione è stata determinata in mesi 6 di reclusione ed euro 1.334,00 di multa. La discordanza tra dispositivo e motivazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, si traduce in un vizio motivazionale superabile, ove la pena in concreto inflitta sia più favorevole all'imputato, solo in presenza di gravame da parte del pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione l'assunto difensivo teso a sostenere l'appartenenza del materiale esplosivo non solo all'imputato ma anche al padre e al fratello, entrambi muniti di regolare porto di fucile da caccia residenti, al pari dell'imputato, nel luogo in cui è stata eseguita la perquisizione che ne ha consentito il rinvenimento. E' stata ignorata la documentazione prodotta dalla difesa che, invece, pur in presenza della piena ammissione dei fatti da parte del ricorrente costituiva elemento di segno contrario oggettivamente idoneo a smentite la completa veridicità di quanto narrato all'imputato, quanto meno in ordine alla responsabilità degli altri soggetti coinvolti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio non è fondato.1.2.11 principio, ricordato dal ricorrente, per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che, conseguentemente, non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando, come avvenuto nel caso in esame, dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento (tra le tante Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874; Sez. 6, n. 44642 del 02/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249090; Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177). , In tale ultima eventualità è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione con la conseguenza che, laddove la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza di tipo contestuale dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo ed il giudice investito dell'impugnazione può direttamente procedere alla rettifica dell'errore non essendo necessarie valutazioni di merito (cfr. Sez. 4, n. 26172 del 19/5/2016, Ferlito, Rv. 267153 Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Ciprìano ed altri, Rv. 273269). D'altra parte, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va sempre contemperata, a prescindere dalla contestualità o meno con la motivazione, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (da ultimo, Sez. 3 n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690). 1.3. Tanto posto, la Corte di appello di Lecce per determinare la pena della residua violazione (mesi 6 di reclusione ed euro 1.334,00 di multa) e per eliminare gli aumenti relativi alle contravvenzioni (complessivi mesi 1 ed euro 300,00), ha legittimamente fatto riferimento al calcolo analitico contenuto nella motivazione contestuale letta in udienza senza dare prevalenza alla pena indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado (mesi 4 ed euro 1.550,00 di multa) apprezzata implicitamente come frutto di errore materiale. 2. Il secondo motivo è generico e non si confronta con il reale contenuto della motivazione che ha considerato decisiva ai fini dell'affermazione della colpevolezza "la piena ammissione dei fatti da parte dell'imputato" perché non smentita dagli atti acquisiti e, quindi, anche dalla documentazione prodotta dalla difesa.In ogni caso, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente non esclude la sua responsabilità concorsuale nella detenzione sia delle cinque cartucce inesplose non a pallini ma a palla unica (Sez. 1, n. 17512 del 22/09/2016, dep. 06/04/2017, Ferrera, Rv. 269814; Sez. 1, 20442 del 27/03/2015, Ferrai, Rv. 263606) e dell'esplosivo destinato al confezionamento di cartucce, che costituisce materiale esplodente da lancio per il quale non opera la previsione normativa di deroga all'obbligo di denuncia in favore dei soggetti che abbiano già denunciato il possesso di un arma (Sez. 1, n. 15553 del 12/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243790) e non è nemmeno valutabile ai fini di un diverso e più favorevole trattamento sanzionatorio posto che il gravame non aveva ad oggetto questo specifico punto della decisione del Giudice per le indagini preliminari. 3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., in ordine alla spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il giorno 11 gennaio
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