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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 29839/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10749-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DEGLI STUDI di MESSINA , inpersona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- avverso la sentenza n. 273/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10749 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2-

1. la Corte d’Appello di Messina, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso,proposto nei confronti dell’Università degli Studi di Messina, volto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dalla violazione della normativa riguardante l’assunzione a tempo determinato nonché dall’allegato abuso commesso nella gestione delle procedure di stabilizzazione;

2. la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il rapporto a tempo determinato intercorso fra le parti dal 13 aprile al 12 luglio 2006,perché intervenuto prima dei venti giorni dalla scadenza del precedente contratto, il cui termine finale era spirato il 31 marzo 2006 e, esclusa la possibilità della conversione, ha riconosciuto il risarcimento del «danno comunitario»,liquidato, ex art. 32 della legge n. 183/2010,in tre mensilità della retribuzione globale di fatto percepita;

3. il giudice d’appello ha, invece, ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta con riferimento alla mancata stabilizzazione ed ha rilevato che la ricorrente non possedeva i requisiti per l’accesso all’impiego stabile in quanto, seppure in servizio alla data del 1° gennaio 2008, non aveva prestato tre anni di lavoro subordinato prima del 28 settembre 2007;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA];

5. l’Università ha replicato con tempestivo controricorso;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza impugnata e argomenta, da pag. 3 a pag. 7, sulla «lotta al precariato, risarcimento del danno e stabilizzazione»,sostenendo che l’abuso nella reiterazione del rapporto a tempo determinato è fonte di danno risarcibile che, sulla base del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve essere ristorato, a prescindere dalla dimostrazione del pregiudizio subito, dall’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010;

1.1. da pag. 7 a pag. 12 la Talarico argomenta sulla «fondatezza della pretesa» e deduce che il termine di decadenza previsto dall’art. 32 della richiamata legge n. 183/2010 non è applicabile nella fattispecie perché la Ric. 2021 n. 10749 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- cessazione dell’attività lavorativa si è verificata per effetto della scadenza del termine e non a seguito di licenziamento;

1.2. aggiunge che la «precarizzazione» lede la dignità della persona e, pertanto, non si comprende perché la Corte territoriale non abbia ritenuto di dover quantificare il danno in misura maggiore;

1.3. infine il ricorso denuncia «illegittimità delle assunzioni» e sostiene che l’Università aveva provveduto alla stabilizzazione di soggetti che, al pari della Talarico non possedevano i requisiti richiesti, tanto che era stata diffidata dall’Avvocatura dello Stato la quale, in apposito parere, aveva evidenziato l’illegittimità delle assunzioni;

2. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’Università degli Studi di Messina; il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito ( Cass. n. 16700/2020);

2.1. ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile lacritica generica della sentenza impugnata, sviluppata attraverso motivi (nella specie: lotta al precariato, fondatezza della pretesa, illegittimità delle assunzioni) non ricondotti in modo specifico ai vizi elencati nella norma richiamata e formulati senza individuare le norme di diritto violate dalla Corte territoriale e svolgendo argomentazioni non pienamente riferibili al decisumdella sentenza impugnata;

3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2.700,00 per Ric. 2021 n. 10749 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4- competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10749-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DEGLI STUDI di MESSINA , inpersona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- avverso la sentenza n. 273/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10749 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Messina, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso,proposto nei confronti dell’Università degli Studi di Messina, volto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dalla violazione della normativa riguardante l’assunzione a tempo determinato nonché dall’allegato abuso commesso nella gestione delle procedure di stabilizzazione; 2. la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il rapporto a tempo determinato intercorso fra le parti dal 13 aprile al 12 luglio 2006,perché intervenuto prima dei venti giorni dalla scadenza del precedente contratto, il cui termine finale era spirato il 31 marzo 2006 e, esclusa la possibilità della conversione, ha riconosciuto il risarcimento del «danno comunitario»,liquidato, ex art. 32 della legge n. 183/2010,in tre mensilità della retribuzione globale di fatto percepita; 3. il giudice d’appello ha, invece, ritenuto infondata la domanda risarcitoria proposta con riferimento alla mancata stabilizzazione ed ha rilevato che la ricorrente non possedeva i requisiti per l’accesso all’impiego stabile in quanto, seppure in servizio alla data del 1° gennaio 2008, non aveva prestato tre anni di lavoro subordinato prima del 28 settembre 2007; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; 5. l’Università ha replicato con tempestivo controricorso; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza impugnata e argomenta, da pag. 3 a pag. 7, sulla «lotta al precariato, risarcimento del danno e stabilizzazione»,sostenendo che l’abuso nella reiterazione del rapporto a tempo determinato è fonte di danno risarcibile che, sulla base del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve essere ristorato, a prescindere dalla dimostrazione del pregiudizio subito, dall’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010; 1.1. da pag. 7 a pag. 12 la Talarico argomenta sulla «fondatezza della pretesa» e deduce che il termine di decadenza previsto dall’art. 32 della richiamata legge n. 183/2010 non è applicabile nella fattispecie perché la Ric. 2021 n. 10749 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- cessazione dell’attività lavorativa si è verificata per effetto della scadenza del termine e non a seguito di licenziamento; 1.2. aggiunge che la «precarizzazione» lede la dignità della persona e, pertanto, non si comprende perché la Corte territoriale non abbia ritenuto di dover quantificare il danno in misura maggiore; 1.3. infine il ricorso denuncia «illegittimità delle assunzioni» e sostiene che l’Università aveva provveduto alla stabilizzazione di soggetti che, al pari della Talarico non possedevano i requisiti richiesti, tanto che era stata diffidata dall’Avvocatura dello Stato la quale, in apposito parere, aveva evidenziato l’illegittimità delle assunzioni; 2. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’Università degli Studi di Messina; il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito ( Cass. n. 16700/2020); 2.1. ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile lacritica generica della sentenza impugnata, sviluppata attraverso motivi (nella specie: lotta al precariato, fondatezza della pretesa, illegittimità delle assunzioni) non ricondotti in modo specifico ai vizi elencati nella norma richiamata e formulati senza individuare le norme di diritto violate dalla Corte territoriale e svolgendo argomentazioni non pienamente riferibili al decisumdella sentenza impugnata; 3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2.700,00 per Ric. 2021 n. 10749 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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