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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08479/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Gup Tribunale di Lucca in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lucca il 16 aprile 2020.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. , è manifestamente infondato.

La Corte di Appello in proposito ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che detta attenuante non era ravvisabile, in quanto il reato aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente, in quantitativo non modesto, fra le più lucrative e al ricorrente era stata sequestrata la somma pari a 695,00 euro, a conferma del fatto che dall'attività illecita egli traeva guadagni non irrisori.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] n ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Gup Tribunale di Lucca in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lucca il 16 aprile 2020. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. , è manifestamente infondato. La Corte di Appello in proposito ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che detta attenuante non era ravvisabile, in quanto il reato aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente, in quantitativo non modesto, fra le più lucrative e al ricorrente era stata sequestrata la somma pari a 695,00 euro, a conferma del fatto che dall'attività illecita egli traeva guadagni non irrisori. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] n ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08479/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris