Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27344/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione di efficacia del titolo cautelare per effetto della retrodatazione del termine di durata massima della custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari.

2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura degli arresti donniciliari per il delitto di cui all'art. 2

I. n. 895 del 1967 in forza del provvedimento del 12 febbraio 2021.

Il procedimento è stato definito dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce con sentenza del 18 marzo 2022, con la quale è stata inflitta la pena di anni tredici e mesi otto di reclusione.

In altro procedimento, n. 7931/2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto per i reati di porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo e lesioni aggravate.

Il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento del 19 febbraio 2021, irrevocabile il 17 giugno 2021.

3. Il Tribunale ha rilevato che tra i fatti oggetto delle diverse ordinanze v'è connessione qualificata, ma ha aggiunto che manca, perché possa dirsi operativa la regola della retrodatazione degli effetti della misura cautelare, il requisito dell'anteriorità dei fatti di cui alla seconda ordinanza rispetto all'emissione del primo titolo custodiale.

Il reato di detenzione oggetto del titolo cautelare emesso nel presente procedimento ha natura permanente, e la permanenza non può ritenersi cessata in quando l'arma non è mai stata rinvenuta.

Il delitto di porto illegale è invece di natura istantanea e l'episodio contestato nel procedimento n. 7931/19 si è consumato il 13 luglio 2019.

4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Come risulta in atti, l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria è stata depositata nell'Ufficio del pubblico ministero in data 31 marzo 2020, data precedente al 18 giugno 2020 in cui è stata richiesta la prima ordinanza di custodia cautelare nel proc. n. 2934/19 N. R. Non v'è dubbio che la seconda ordinanza emessa nell'ambito del procedimento cd.

Taros (n. 893/18 N.R.), che ad oggi determina il mantenimento della misura cautelare, è stata emessa sul medesimo fatto e su circostanze investigative assolutamente note all'Autorità inquirente al momento della richiesta della prima ordinanza di custodia cautelare del 17 luglio 2020.

In tale data l'autorità giudiziaria aveva completa conoscenza dei fatti contestati al ricorrente, e soprattutto della detenzione e del porto in luogo pubblico dell'arma da sparo oggetto di entrambe le contestazioni cautelari.

Per la prima ordinanza, emessa il 17 luglio 2020, la richiesta fu proposta in data 18 giugno 2020 e in quella data si aveva completa conoscenza di tutti i fatti che sono stati poi oggetto di contestazione con la seconda richiesta di custodia cautelare nel procedimento n. 8953/18 N.R. cd.

Taros, dato che non solo i fatti risultavano precedenti al 18 giugno 2020 ma ben tre mesi prima era stata addirittura depositata informativa conclusiva, il 31 marzo 2020, per tutto il procedimento Taros.

Non è poi dubbio che tra i fatti di cui alle due ordinanze sussista non solo. connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., ma addirittura si rasenta l'ipotesi del bis in idem.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La retrodatazione degli effetti della seconda misura cautelare è stata negata non già per difetto di desumibilità dagli atti degli elementi indiziari necessari all'adozione del procedimento o di connessione qualificata tra gli episodi criminosi, ma per mancanza di altro requisito essenziale, ossia dell'anteriorità del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla emissione della prima.

Come stabilito dalle Sezioni unite, Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235910, "ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza".

Al pari di quanto disposto per il reato associativo, il principio vale anche per altre fattispecie criminose che abbiano natura permanente, come il reato di illegale detenzione.3.

Il Tribunale, sulla base di queste premesse, ha correttamente osservato che il reato di detenzione di arma, siccome avente natura permanente con consumazione che cessa al momento in cui viene meno la disponibilità dell'arma, non può dirsi anteriormente commesso alla emissione della pima ordinanza avente ad oggetto il reato di porto in luogo pubblico dell'arma.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione di efficacia del titolo cautelare per effetto della retrodatazione del termine di durata massima della custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura degli arresti donniciliari per il delitto di cui all'art. 2 I. n. 895 del 1967 in forza del provvedimento del 12 febbraio 2021. Il procedimento è stato definito dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce con sentenza del 18 marzo 2022, con la quale è stata inflitta la pena di anni tredici e mesi otto di reclusione. In altro procedimento, n. 7931/2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto per i reati di porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo e lesioni aggravate. Il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento del 19 febbraio 2021, irrevocabile il 17 giugno 2021. 3. Il Tribunale ha rilevato che tra i fatti oggetto delle diverse ordinanze v'è connessione qualificata, ma ha aggiunto che manca, perché possa dirsi operativa la regola della retrodatazione degli effetti della misura cautelare, il requisito dell'anteriorità dei fatti di cui alla seconda ordinanza rispetto all'emissione del primo titolo custodiale. Il reato di detenzione oggetto del titolo cautelare emesso nel presente procedimento ha natura permanente, e la permanenza non può ritenersi cessata in quando l'arma non è mai stata rinvenuta. Il delitto di porto illegale è invece di natura istantanea e l'episodio contestato nel procedimento n. 7931/19 si è consumato il 13 luglio 2019. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Come risulta in atti, l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria è stata depositata nell'Ufficio del pubblico ministero in data 31 marzo 2020, data precedente al 18 giugno 2020 in cui è stata richiesta la prima ordinanza di custodia cautelare nel proc. n. 2934/19 N. R. Non v'è dubbio che la seconda ordinanza emessa nell'ambito del procedimento cd. Taros (n. 893/18 N.R.), che ad oggi determina il mantenimento della misura cautelare, è stata emessa sul medesimo fatto e su circostanze investigative assolutamente note all'Autorità inquirente al momento della richiesta della prima ordinanza di custodia cautelare del 17 luglio 2020. In tale data l'autorità giudiziaria aveva completa conoscenza dei fatti contestati al ricorrente, e soprattutto della detenzione e del porto in luogo pubblico dell'arma da sparo oggetto di entrambe le contestazioni cautelari. Per la prima ordinanza, emessa il 17 luglio 2020, la richiesta fu proposta in data 18 giugno 2020 e in quella data si aveva completa conoscenza di tutti i fatti che sono stati poi oggetto di contestazione con la seconda richiesta di custodia cautelare nel procedimento n. 8953/18 N.R. cd. Taros, dato che non solo i fatti risultavano precedenti al 18 giugno 2020 ma ben tre mesi prima era stata addirittura depositata informativa conclusiva, il 31 marzo 2020, per tutto il procedimento Taros. Non è poi dubbio che tra i fatti di cui alle due ordinanze sussista non solo. connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., ma addirittura si rasenta l'ipotesi del bis in idem. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La retrodatazione degli effetti della seconda misura cautelare è stata negata non già per difetto di desumibilità dagli atti degli elementi indiziari necessari all'adozione del procedimento o di connessione qualificata tra gli episodi criminosi, ma per mancanza di altro requisito essenziale, ossia dell'anteriorità del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla emissione della prima. Come stabilito dalle Sezioni unite, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235910, "ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza". Al pari di quanto disposto per il reato associativo, il principio vale anche per altre fattispecie criminose che abbiano natura permanente, come il reato di illegale detenzione.3. Il Tribunale, sulla base di queste premesse, ha correttamente osservato che il reato di detenzione di arma, siccome avente natura permanente con consumazione che cessa al momento in cui viene meno la disponibilità dell'arma, non può dirsi anteriormente commesso alla emissione della pima ordinanza avente ad oggetto il reato di porto in luogo pubblico dell'arma. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Sentenza Cassazione n. 27344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris