CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 37959/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 27 maggio 2015, il Tribunale di Asti ha assolto [OSCURATO:PERSONA]- simo dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. per insussistenza del fatto contestato (per- ché, nella qualità di proprietario di una mandria di bovini, per colpa generica e in violazione della normativa locale circa la custodia dei capi di bestiame, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpito a morte da uno degli animali infastidito dalla sua presenza all'interno del recinto dove questi ultimi erano stati lasciati a pascolare da soli, che gli cagionava lesioni che ne provocavano la morte - in Castagnole delle Lanze il 29 ottobre 2010). Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile ai soli effetti civili del reato ascrittogli e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, e ha assegnato in favore delle medesime una provvisionale immediatamente esecutiva. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 111 Cost., 495 e 603 cod. proc pen.. Si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inu- tilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, per aver dichiarato l'inammissibilità della citazione di consulenti tecnici della difesa in sede di rinnovazione del dibatti- mento. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ed omessa considerazione di argo- menti difensivi esposti nel dibattimento e in sede di memorie difensive e di discus- sione finale. Si osserva che la sentenza impugnata ha affrontato in modo non condivisibile i problemi teorici legati dimostrazione logica e alla valutazione giuridica dei seguenti plurimi elementi di fatto: necessità giuridica di un recinto o un custode; inidoneità tecnica del recinto presente (elettrificato) e comunque sua agevole superabilità; as- senza di un mandriano; impossibilità di una eventuale interruzione del recinto per atto voluto accidentale della vittima; irrequietezza e pericolosità del toro, che infatti si calma ad un cenno del padrone; inottemperanza al generale obbligo di custodia anche al fine di evitare l'imprudenza della vittima; violazione dell'art. 2052 cod. civ.; prevedibilità, evitabilità e assoluta eccezionalità della condotta della vittima; sussi- stenza della colpa specifica e generica; mancata adozione di misure di cautela gene- rali; custodia del sito e degli animali e conseguente possibilità che questi possa cal- marli; determinazione del concorso di colpa.è 3. Con atti scritti pervenuti presso la Cancelleria di questa Corte, le parti civili dichiaravano che, a seguito di intervenuta transazione col ricorrente, erano state in- tegralmente risarcite del danno; esse, pertanto, rinunziavano alla costituzione di parte civile. 4. In data 1° ottobre 2021 là difesa del ricorrente rinunziava al ricorso mediante atto scritto, con allegata procura speciale del ricorrente. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancel- leria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso. La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. Non sussistendo profili di colpa nella presentazione del ricorso, si ritiene di esone- rare il Lavena dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Aldo sposito ez.t. Francesco M lampi DEPO4