Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 26/1976
ECLI:IT:COST:1976:26
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29
successivo, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ed all'art. 2 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1948, n. 43,
chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità dell'art. 3 e, ove
necessario, dell'art. 2 della legge censurata.
Detto art. 2 vieta alle associazioni ed organizzazioni dipendenti o
collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini
politici di dotare di uniformi i propri aderenti, eccettuando solo le
associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli
istituti di carattere culturale ed educativo.
Il successivo articolo, più genericamente, autorizza il ministro
per l'interno a vietare, per determinati periodi di tempo, l'uso in
pubblico di uniformi o divise di associazioni od organizzazioni di
qualsiasi natura. Per questa sua formulazione onnicomprensiva, sarebbe
applicabile a tutte le associazioni operanti nella Provincia di Bolzano
e si porrebbe, pertanto, in contrasto sia con le garanzie
costituzionali, dettate a tutela delle caratteristiche etniche e
culturali delle minoranze linguistiche, sia con la specifica competenza
legislativa della provincia in tema di tutela e conservazione del
patrimonio storico, artistico e popolare e di usi e costumi locali, in
quanto applicabile alla libera associazione degli "Schutzen", operante
nella Provincia di Bolzano, con il compito di preservare la
tradizionale organizzazione di tiratori tirolesi.
Non essendo l'associazione collegata a partiti politici, non
potrebbe valere per essa il divieto di cui all'art. 2, la cui ampia
formulazione, per altro, induca a prospettare la questione di
legittimità costituzionale anche per tale norma che, se interpretata
nel senso da renderla applicabile alla specie, sarebbe lesiva dei
medesimi precetti costituzionali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è ritualmente costituito,
concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, per
la sua reiezione, nel merito.
Osserva l'Avvocatura che con l'applicabilità diretta ed immediata
delle nuove norme statutarie, introdotte con la legge costituzionale n.
1 del 1971, si avrebbe una caducazione delle norme impugnate,
accertabile secondo i normali criteri ermeneutici sulla successione di
norme, ad opera del giudice ordinario.
Parimenti inammissibile sarebbe il ricorso nell'ipotesi di
permanenza in vigore delle precedenti leggi statali, e cioè in forza
del principio di continuità, argomentabile, fra l'altro, dagli artt.
56 e 57 della legge cost. n. 1 del 1971 e 92 della legge cost. n. 5 del
1948, sino a che esse non vengano debitamente adeguate ai principi
introdotti dalle recenti modifiche statutarie.
Nel merito, deduce che nello stesso ricorso si sarebbe riconosciuto
che l'associazione degli "Schutzen" non rientrerebbe nelle previsioni
del denunziato art. 2; e che, comunque, i poteri attribuiti alle
amministrazioni statali per la sicurezza del Paese e per la tutela
dell'incolumità dell'ordine pubblico non potrebbero venir meno con le
attribuzioni conferite alla Provincia di Bolzano, la quale, comunque,
troverebbe una sufficiente protezione dei suoi interessi nel sindacato
giurisdizionale degli atti di volta in volta emanati dalla pubblica
amministrazione.
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano ha chiesto che sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 3 e, ove necessario, l'art. 2 del
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni
di carattere militare), che violerebbero le garanzie costituzionali
poste a tutela delle caratteristiche etniche e culturali delle
minoranze linguistiche, nonché la competenza legislativa
statutariamente attribuita alla Provincia per la tutela del patrimonio
storico, artistico e popolare e degli usi e costumi locali, di cui
sarebbe espressione l'associazione degli Schutzen, operante in tale
Provincia (artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; art. 2 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).
2. - Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura
generale dello Stato non possono essere attese.
Non può invero valere il principio di continuità, non essendo la
Provincia abilitata a rimuovere, con propria legge le suddette norme di
fonte statale, che attengono all'ordine pubblico, del tutto estraneo
all'ambito provinciale (e regionale).
Criterio, questo, più volte seguito dalla giurisprudenza di questa
Corte; vedasi la sentenza n. 13 del 1974, l'ordinanza n. 269 del 1974,
le sentenze nn. 86 e 239 del 1975.
3. - Nel merito - come, del resto, la stessa provincia riconosce -
è da precisare che l'art. 2 del decreto legislativo n. 43 del 1948 ha
un ambito limitato alle "associazioni dipendenti o collegate con
partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici", e non
può quindi riguardare il tipo di associazione indicato nel ricorso. Il
quale, pertanto, sotto questo aspetto è palesemente infondato.
Quanto all'art. 3, che consente al ministero dell'interno per un
tempo determinato di vietare "l'uso in pubblico di uniformi o di divise
da parte di tutte le associazioni od organizzazioni di qualsiasi
natura", non mancano nell'ordinamento i normali mezzi di garanzia
amministrativa e giurisdizionale, sicché anche sotto questo profilo la
questione non ha fondamento sul piano costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43
(Divieto delle associazioni di carattere militare), proposta dal
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano con ricorso 19 febbraio
1972, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4 , 51
della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e all'art. 2 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere