CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Auria, relative rispettivamente alla carenza di motivazione in ordine alla doglianza sull'esclusione della recidiva e alla erronea applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e relativo vizio di motivazione e conseguente illegittimità della pena applicata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondate e aspecifiche. Invero, entrambi i ricorrenti risultano avere rinunciato all'udienza dell'Il marzo 2022 davanti alla Corte di appello di Salerno - come da relativo verbale - a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alle circostanze attenuanti generiche. Tale pronuncia esonerava la Corte di appello dal pronunciarsi sia sulla recidiva che sull'aggravante contestate (i cui motivi di appello erano stati oggetto di rinuncia). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.