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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21211/2026

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renti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] SOLUTIONSs.p.a., in persona del rappresentante legale pro temporerappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialein calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;CC 29.04.2026 Numero registro generale 18246/2023Ric. n. 18246/2023 Numero sezionale 1567/2026Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 21211/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1830/2023,pubblicata il 5 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. con decreto ingiuntivo n. 599/2016, il Tribunale di Sondrioingiunse alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai fideiussori signori ValerioGiuseppe Locatelli e [OSCURATO:PERSONA], in via fra loro solidale, ilpagamento di euro 2.008.324,01, oltre interessi e spese dellaprocedura in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Coop. per azioni; nello specifico, la pretesa monitoria, assistita dauna fideiussione omnibus per l’importo massimo di euro2.500.000,00, aveva ad oggetto sia un rapporto di conto corrente n.10299/45 con posizione a “sofferenze” n. 102910/1, il cui saldoindicato nell’ultimo estratto conto era pari a euro 61.119,91, sia uncontratto di finanziamento mediante apertura di conto corrente congaranzia ipotecaria n. 80011/14 del 22/2/2007, con posizione a“sofferenze” n. 102910/2 il cui saldo debitore era pari a euro1.961.830,32;la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il Locatelli, che rivestiva la carica diPresidente del Consiglio di Amministrazione, proposero opposizione,prospettando, tra l’altro: -l’incompetenza territoriale del Tribunale diSondrio ad emettere il decreto ingiuntivo nei confronti delfideiussore, per essere competente il Tribunale di Lodi, quale foroconvenzionale; -la non autenticità della firma apposta sullafideiussione, con riserva da parte del Locatelli di disconoscere tutteNumero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosile firme apposte sul contratto, prodotto in sede monitoria quale doc.n. 5, e di cui prospettò anche l’erronea data di rilascio; -la nullità e/ol’annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, avendo il Tribunaleingiunto il pagamento degli interessi secondo la formula riportata nelricorso ex art. 633 c.p.c., senza tener conto della nota integrativadepositata, -la nullità della fideiussione, avendo la banca posto inessere una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza,in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c (peravere abusato della propria supremazia economica nei confronti diMaison s.r.l., concedendole una fideiussione a garanzia di unfinanziamento, già adeguatamente presidiato da ipoteca); pertanto,chiesero la revoca del decreto ingiuntivo;costituitasi la banca opposta, concluse per il rigettodell’opposizione in quanto infondata;il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] dispose la riunione al procedimento exart. 645 c.p.c. di quello iscritto al n. 1938/2016 R.G. che la BancaPopolare di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. per azioni aveva proposto neiconfronti di del Locatelli e della moglie signora Maria AgnesiChierichetti, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto dicostituzione del fondo patrimoniale, sottoscritto dai coniugi in data 7novembre 2013 e trascritto il 4 dicembre 2013 nei RR.II. di [OSCURATO:SOCIETA](sub n. 12654/10439) e di Lodi (sub n. 15572/10249);si costituirono in giudizio entrambi i coniugi, lamentando ilcomportamento contrario a buona fede della banca e ValerioGiuseppe Locatelli disconobbe la sottoscrizione apposta in calce allafideiussione;le cause riunite, vennero istruite mediante espletamento diCTU grafologica; con comparsa conclusionale, gli opponentieccepirono la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 dellalegge Antitrust in quanto conforme al modello ABI dichiarato nullodalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con provvedimento n. 55/2005;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosiil Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 121/2020, comecorretta con provvedimento in data 8 luglio 2020, rigettòl’opposizione confermando il decreto opposto e, in accoglimento delladomanda svolta dall’istituto di credito, accertò e dichiarò l’inefficaciaex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, concondanna, in solido, della società e dei coniugi sia delle spese di litesia di CTU;2. la società [OSCURATO:SOCIETA]., il Locatelli e la Chierichetti hannoproposto appello;è intervenuta in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per iltramite della società [OSCURATO:PERSONA] spa, allegando edocumentando di aver concluso con BPS un contratto di cessione prosoluto di crediti pecuniari in blocco, secondo quanto previsto dalla l.sulla Cartolarizzazione e dall’art. 58 TUB, e ha prodotto, sub all.

C,l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] n. 68, Parte II, dell’11 giugno 2020ove era stato pubblicato il relativo avviso di cessione;la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, harigettato il gravame, confermando la sentenza di prime cure, concondanna degli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla bancaappellata le spese del grado di gravame, come liquidate indispositivo; ha dichiarato le spese del grado interamentecompensate tra l’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, lamandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ele altre parti del giudizio;3. avverso la sentenza della corte d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. eil Locatelli hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi d'impugnazione; ha resistito con controricorso la societàDiana [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,mentre, sebbene intimata, non ha svolto difese nel presente giudiziola società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosile parti hanno depositato rispettiva memoria.Considerato che1. con il primo motivo, rubricato “violazione e falsaapplicazione dell'art. 2948 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamenteritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione anzichéquello quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 al debito autonomodi pagamento degli interessi”; i ricorrenti ribadiscono la medesimacontestazione già svolta nel giudizio di merito, secondo cui sarebbematurata la prescrizione quinquennale delle somme a titolo diinteressi, oggetto di ingiunzione, relative al contratto di apertura dicredito in conto corrente a credito della [OSCURATO:PERSONA] e a debito di Maisons.r.l. anteriori al 15 aprile 2011, poiché la [OSCURATO:PERSONA] risultava averinterrotto la prescrizione del relativo credito con letteraraccomandata del 15 aprile 2016;1.1. il motivo è infondato;con la decisione impugnata, la corte d’appello, in ordine allaquestione del termine di prescrizione da applicare sugli interessi dellesomme oggetto del decreto monitorio della banca, qui riproposto, siè posta in linea con l’indirizzo affermato da questa Corte, anche aSezioni Unite, secondo cui l’apertura di credito in conto corrente(artt. 1842 e 1843 c.c.) configura un «contratto unitario che dà luogoad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità distabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro(Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127)»(così Cass. Sez.

U, 2/12/2010 n. 24418);difatti, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente diuna banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazionetrimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad uncontratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente,è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosinell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzioneripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in contodi ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, madalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gliinteressi non dovuti sono stati registrati.

Infatti, nell'anzidetta ipotesiciascun versamento non configura un pagamento dal quale fardecorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del dirittoalla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesarestitutoria è esclusivamente quello che si sia tradottonell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens conconseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (cfr.altresì, più di recente, Cass. Sez. 1, 26/09/2019 n. 24051; Cass.Sez.

L, 25/04/2025 n. 10917 in ordine ad una fattispecie relativa alladomanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionaledi previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo dicontributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia);in questa prospettiva, è stato chiarito che «l'apertura dicredito, analogamente al mutuo, è un contratto di durata, basato supiù atti esecutivi che conservano una sostanziale unitarietà nelrapporto giuridico» e come condivisibilmente annota partecontroricorrente, nel caso di specie, “si tratta di contratto di aperturadi credito in conto corrente (n. 80011/14) espressamente stipulatoai sensi degli artt.38 e ss.

TUB” al quale si applicano le norme inmateria di credito fondiario” (memoria [OSCURATO:SOCIETA]. pag. 6);2. con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “violazione efalsa applicazione dell'art. 1957 c.c., in relazione all'art. 360, comma1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello escluso la decadenzadella creditrice dal diritto di agire contro il fideiussore, pur avendo laBanca agito contro il debitore principale, anche in via stragiudiziale,solamente anni dopo la scadenza dell’obbligazione principale”;2.1. il motivo è inammissibile;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosicon esso parte ricorrente, seppure formalmente denunci laviolazione di legge in ordine ai requisiti per far valere la nullità delleclausole contenute in un contratto di fideiussione per violazione dellanormativa antitrust e l’intervenuta decadenza della creditrice aisensi dell’art. 1957 c.c., nella sostanza, richiede una rivisitazione difatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito euna diversa interpretazione dell’oggetto del contendere,inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerareche tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad essofunzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudicedel merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anchela scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute piùidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. Sez.1, 14/05/2024 n. 13265; Cass. Sez. 6 – 3, 4/07/2017, n. 16467;Cass.

Sez. 1, 23/05/2014, n. 11511; Cass. Sez.

L, 13/06/2014, n.13485; Cass. Sez.

L, 15/07/2009, n. 16499);come già rilevato dalla corte d’appello, parte ricorrente si èlimitata anche con il presente ricorso ad eccepire la sussistenza, nelcontratto di fideiussione dal medesimo sottoscritto, di clausole (la n.2, 6, 8) che riproducono il modello “ABI” in violazione dellanormativa Antitrust, ma non ha in alcun modo fornito la prova dellaconcreta applicazione di tali clausole nel caso di specie, da parte dellaBanca a svantaggio del fideiussore, al fine di ottenere la declaratoriadi nullità parziale del contratto di garanzia limitatamente a siffatteclausole (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);3. con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e falsaapplicazione dell’artt. 2901 c.c., avendo la Corte territorialeinvalidamente omesso di considerare l’eventus damni qualepresupposto necessario al fine di poter dichiarare inefficace neiconfronti della banca l’atto costitutivo del fondo patrimoniale sutaluni immobili del fideiussore”;3.1. il motivo è infondato;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. Ambrosiquanto all’eventus damni, il giudice d’appello ha correttamenteevidenziato che esso si configura non solo quando l’atto rendeimpossibile la soddisfazione del credito per totale compromissionedel patrimonio del debitore, ma anche qualora possa arrecare «unpregiudizio potenziale» in termini di maggior incertezza o difficoltànella soddisfazione della pretesa creditoria;la corte d’appello, al riguardo, ha soggiunto che «[OSCURATO:PERSONA] hacostituito il fondo patrimoniale ben sapendo che mediante tale attodi disposizione, interessato ad una pluralità non trascurabile diimmobili, avrebbe potuto compromettere il proprio patrimonio e, conesso, la propria capacità di adempiere agli obblighi di garanziaassunti e di cui poteva essere chiamato a rispondere in qualsiasimomento, trattandosi di fideiussione a prima richiesta»; ha ritenutoaltresì «Prive di rilievo» le osservazioni critiche «con riguardo allaposizione della Chierichetti» in quanto quest’ultima, consorte delLocatelli «ha partecipato al giudizio in qualità di litisconsortenecessario, essendo parte stipulante dell’atto di costituzione delfondo patrimoniale ed alcun ulteriore accertamento doveva esserecompiuto dal Tribunale» (pag. 11 della sentenza impugnata);in particolare, parte controricorrente elenca nell’atto dicontroricorso i 62 beni immobili siti nel Comune di Bormio diproprietà del fideiussore costituiti in fondo patrimoniale (pag. 26 e27 in controricorso) e va sottolineato che parte ricorrente, inproposito, non ha allegato prova che il patrimonio residuo potessesoddisfare le pretese creditorie, apparendo del tutto generiche lededuzioni contenute nella memoria ove si limita a rinviare a “quantogià ben esposto nel ricorso” (ultimo foglio della memoria deiricorrenti);4.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est.

I. AmbrosiNon è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spesedel giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo lamedesima svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 15.200,00 (di cui euro 15.000,00 per onorari), oltrea spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dàricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 29 aprile 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
renti -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] SOLUTIONSs.p.a., in persona del rappresentante legale pro temporerappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialein calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;CC 29.04.2026 Numero registro generale 18246/2023Ric. n. 18246/2023 Numero sezionale 1567/2026Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 21211/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 22/06/2026- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1830/2023,pubblicata il 5 giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. con decreto ingiuntivo n. 599/2016, il Tribunale di Sondrioingiunse alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai fideiussori signori ValerioGiuseppe Locatelli e [OSCURATO:PERSONA], in via fra loro solidale, ilpagamento di euro 2.008.324,01, oltre interessi e spese dellaprocedura in favore della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Coop. per azioni; nello specifico, la pretesa monitoria, assistita dauna fideiussione omnibus per l’importo massimo di euro2.500.000,00, aveva ad oggetto sia un rapporto di conto corrente n.10299/45 con posizione a “sofferenze” n. 102910/1, il cui saldoindicato nell’ultimo estratto conto era pari a euro 61.119,91, sia uncontratto di finanziamento mediante apertura di conto corrente congaranzia ipotecaria n. 80011/14 del 22/2/2007, con posizione a“sofferenze” n. 102910/2 il cui saldo debitore era pari a euro1.961.830,32;la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il Locatelli, che rivestiva la carica diPresidente del Consiglio di Amministrazione, proposero opposizione,prospettando, tra l’altro: -l’incompetenza territoriale del Tribunale diSondrio ad emettere il decreto ingiuntivo nei confronti delfideiussore, per essere competente il Tribunale di Lodi, quale foroconvenzionale; -la non autenticità della firma apposta sullafideiussione, con riserva da parte del Locatelli di disconoscere tutteNumero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosile firme apposte sul contratto, prodotto in sede monitoria quale doc.n. 5, e di cui prospettò anche l’erronea data di rilascio; -la nullità e/ol’annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, avendo il Tribunaleingiunto il pagamento degli interessi secondo la formula riportata nelricorso ex art. 633 c.p.c., senza tener conto della nota integrativadepositata, -la nullità della fideiussione, avendo la banca posto inessere una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza,in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c (peravere abusato della propria supremazia economica nei confronti diMaison s.r.l., concedendole una fideiussione a garanzia di unfinanziamento, già adeguatamente presidiato da ipoteca); pertanto,chiesero la revoca del decreto ingiuntivo;costituitasi la banca opposta, concluse per il rigettodell’opposizione in quanto infondata;il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] dispose la riunione al procedimento exart. 645 c.p.c. di quello iscritto al n. 1938/2016 R.G. che la BancaPopolare di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per azioni aveva proposto neiconfronti di del Locatelli e della moglie signora Maria AgnesiChierichetti, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto dicostituzione del fondo patrimoniale, sottoscritto dai coniugi in data 7novembre 2013 e trascritto il 4 dicembre 2013 nei RR.II. di [OSCURATO:SOCIETA](sub n. 12654/10439) e di Lodi (sub n. 15572/10249);si costituirono in giudizio entrambi i coniugi, lamentando ilcomportamento contrario a buona fede della banca e ValerioGiuseppe Locatelli disconobbe la sottoscrizione apposta in calce allafideiussione;le cause riunite, vennero istruite mediante espletamento diCTU grafologica; con comparsa conclusionale, gli opponentieccepirono la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 dellalegge Antitrust in quanto conforme al modello ABI dichiarato nullodalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con provvedimento n. 55/2005;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosiil Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 121/2020, comecorretta con provvedimento in data 8 luglio 2020, rigettòl’opposizione confermando il decreto opposto e, in accoglimento delladomanda svolta dall’istituto di credito, accertò e dichiarò l’inefficaciaex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, concondanna, in solido, della società e dei coniugi sia delle spese di litesia di CTU;2. la società [OSCURATO:SOCIETA]., il Locatelli e la Chierichetti hannoproposto appello;è intervenuta in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per iltramite della società [OSCURATO:PERSONA] spa, allegando edocumentando di aver concluso con BPS un contratto di cessione prosoluto di crediti pecuniari in blocco, secondo quanto previsto dalla l.sulla Cartolarizzazione e dall’art. 58 TUB, e ha prodotto, sub all. C,l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] n. 68, Parte II, dell’11 giugno 2020ove era stato pubblicato il relativo avviso di cessione;la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, harigettato il gravame, confermando la sentenza di prime cure, concondanna degli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla bancaappellata le spese del grado di gravame, come liquidate indispositivo; ha dichiarato le spese del grado interamentecompensate tra l’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, lamandataria e procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ele altre parti del giudizio;3. avverso la sentenza della corte d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. eil Locatelli hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi d'impugnazione; ha resistito con controricorso la societàDiana [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,mentre, sebbene intimata, non ha svolto difese nel presente giudiziola società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].;la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosile parti hanno depositato rispettiva memoria.Considerato che1. con il primo motivo, rubricato “violazione e falsaapplicazione dell'art. 2948 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamenteritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione anzichéquello quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 al debito autonomodi pagamento degli interessi”; i ricorrenti ribadiscono la medesimacontestazione già svolta nel giudizio di merito, secondo cui sarebbematurata la prescrizione quinquennale delle somme a titolo diinteressi, oggetto di ingiunzione, relative al contratto di apertura dicredito in conto corrente a credito della [OSCURATO:PERSONA] e a debito di Maisons.r.l. anteriori al 15 aprile 2011, poiché la [OSCURATO:PERSONA] risultava averinterrotto la prescrizione del relativo credito con letteraraccomandata del 15 aprile 2016;1.1. il motivo è infondato;con la decisione impugnata, la corte d’appello, in ordine allaquestione del termine di prescrizione da applicare sugli interessi dellesomme oggetto del decreto monitorio della banca, qui riproposto, siè posta in linea con l’indirizzo affermato da questa Corte, anche aSezioni Unite, secondo cui l’apertura di credito in conto corrente(artt. 1842 e 1843 c.c.) configura un «contratto unitario che dà luogoad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità distabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro(Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127)»(così Cass. Sez. U, 2/12/2010 n. 24418);difatti, l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente diuna banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazionetrimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad uncontratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente,è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosinell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzioneripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in contodi ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, madalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gliinteressi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesiciascun versamento non configura un pagamento dal quale fardecorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del dirittoalla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesarestitutoria è esclusivamente quello che si sia tradottonell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens conconseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (cfr.altresì, più di recente, Cass. Sez. 1, 26/09/2019 n. 24051; Cass.Sez. L, 25/04/2025 n. 10917 in ordine ad una fattispecie relativa alladomanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionaledi previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo dicontributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia);in questa prospettiva, è stato chiarito che «l'apertura dicredito, analogamente al mutuo, è un contratto di durata, basato supiù atti esecutivi che conservano una sostanziale unitarietà nelrapporto giuridico» e come condivisibilmente annota partecontroricorrente, nel caso di specie, “si tratta di contratto di aperturadi credito in conto corrente (n. 80011/14) espressamente stipulatoai sensi degli artt.38 e ss. TUB” al quale si applicano le norme inmateria di credito fondiario” (memoria [OSCURATO:SOCIETA]. pag. 6);2. con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “violazione efalsa applicazione dell'art. 1957 c.c., in relazione all'art. 360, comma1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello escluso la decadenzadella creditrice dal diritto di agire contro il fideiussore, pur avendo laBanca agito contro il debitore principale, anche in via stragiudiziale,solamente anni dopo la scadenza dell’obbligazione principale”;2.1. il motivo è inammissibile;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosicon esso parte ricorrente, seppure formalmente denunci laviolazione di legge in ordine ai requisiti per far valere la nullità delleclausole contenute in un contratto di fideiussione per violazione dellanormativa antitrust e l’intervenuta decadenza della creditrice aisensi dell’art. 1957 c.c., nella sostanza, richiede una rivisitazione difatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito euna diversa interpretazione dell’oggetto del contendere,inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerareche tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad essofunzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudicedel merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anchela scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute piùidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. Sez.1, 14/05/2024 n. 13265; Cass. Sez. 6 – 3, 4/07/2017, n. 16467;Cass. Sez. 1, 23/05/2014, n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014, n.13485; Cass. Sez. L, 15/07/2009, n. 16499);come già rilevato dalla corte d’appello, parte ricorrente si èlimitata anche con il presente ricorso ad eccepire la sussistenza, nelcontratto di fideiussione dal medesimo sottoscritto, di clausole (la n.2, 6, 8) che riproducono il modello “ABI” in violazione dellanormativa Antitrust, ma non ha in alcun modo fornito la prova dellaconcreta applicazione di tali clausole nel caso di specie, da parte dellaBanca a svantaggio del fideiussore, al fine di ottenere la declaratoriadi nullità parziale del contratto di garanzia limitatamente a siffatteclausole (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);3. con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e falsaapplicazione dell’artt. 2901 c.c., avendo la Corte territorialeinvalidamente omesso di considerare l’eventus damni qualepresupposto necessario al fine di poter dichiarare inefficace neiconfronti della banca l’atto costitutivo del fondo patrimoniale sutaluni immobili del fideiussore”;3.1. il motivo è infondato;Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. Ambrosiquanto all’eventus damni, il giudice d’appello ha correttamenteevidenziato che esso si configura non solo quando l’atto rendeimpossibile la soddisfazione del credito per totale compromissionedel patrimonio del debitore, ma anche qualora possa arrecare «unpregiudizio potenziale» in termini di maggior incertezza o difficoltànella soddisfazione della pretesa creditoria;la corte d’appello, al riguardo, ha soggiunto che «[OSCURATO:PERSONA] hacostituito il fondo patrimoniale ben sapendo che mediante tale attodi disposizione, interessato ad una pluralità non trascurabile diimmobili, avrebbe potuto compromettere il proprio patrimonio e, conesso, la propria capacità di adempiere agli obblighi di garanziaassunti e di cui poteva essere chiamato a rispondere in qualsiasimomento, trattandosi di fideiussione a prima richiesta»; ha ritenutoaltresì «Prive di rilievo» le osservazioni critiche «con riguardo allaposizione della Chierichetti» in quanto quest’ultima, consorte delLocatelli «ha partecipato al giudizio in qualità di litisconsortenecessario, essendo parte stipulante dell’atto di costituzione delfondo patrimoniale ed alcun ulteriore accertamento doveva esserecompiuto dal Tribunale» (pag. 11 della sentenza impugnata);in particolare, parte controricorrente elenca nell’atto dicontroricorso i 62 beni immobili siti nel Comune di Bormio diproprietà del fideiussore costituiti in fondo patrimoniale (pag. 26 e27 in controricorso) e va sottolineato che parte ricorrente, inproposito, non ha allegato prova che il patrimonio residuo potessesoddisfare le pretese creditorie, apparendo del tutto generiche lededuzioni contenute nella memoria ove si limita a rinviare a “quantogià ben esposto nel ricorso” (ultimo foglio della memoria deiricorrenti);4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 18246/2023CC 29.04.2026 Numero sezionale 1567/2026Ric. n. 18246/2023 Numero di raccolta generale 21211/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 22/06/2026Est. I. AmbrosiNon è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spesedel giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo lamedesima svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 15.200,00 (di cui euro 15.000,00 per onorari), oltrea spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dàricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 29 aprile 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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