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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15619/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto il concordato proposto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di lesione personale grave, aggravato dall'uso di arma; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. dell'interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile sia perché inedito sia perché non sentito dalla modalità definitoria prescelta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. nella parte in cui predetermina nella misura fissa di anni cinque la durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, è irrilevante, dato che nel presente processo non risulta ritualmente proposta alcuna doglianza sulla misura della pena accessoria; ed inoltre è manifestamente infondato, posto che si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, Andolfi, Rv. 284417 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto il concordato proposto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di lesione personale grave, aggravato dall'uso di arma; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. dell'interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile sia perché inedito sia perché non sentito dalla modalità definitoria prescelta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. nella parte in cui predetermina nella misura fissa di anni cinque la durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, è irrilevante, dato che nel presente processo non risulta ritualmente proposta alcuna doglianza sulla misura della pena accessoria; ed inoltre è manifestamente infondato, posto che si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, Andolfi, Rv. 284417 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 15619/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris