CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 00691/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del Presidente della Corte di appello di Bologna datato 27.5.2025 che ha disposto l'archiviazione degli atti in relazione ad una domanda di ammissione al gratuito patrocinio. L'imputato ha inviato due successive istanze a questa Corte. 2. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»). 3. Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estens