CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43019/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2020 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2017 del Tribunale di Benevento, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la condotta ascrittagli (accensione di "bengala" per pochi istanti durante la partita di calcio [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 2014) non aveva potuto provocare alcun concreto pericolo per le altre persone, laddove l'art. 6-bis cit. disciplinava un'ipotesi di • pericolo cd. concreto, sì che doveva invece accertarsi l'effettiva compromissione del bene giuridico tutelato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al motivo di censura, va anzitutto ricordato che il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Zagli, Rv. 266282). Vero è, infatti, che la norma punisce "chiunque...,nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime...e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala... oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere". 3.1.1. Ciò posto, è altresì nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.1.2. In proposito, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, la Corte territoriale ha così dato conto che - come si evinceva dai rilievi fotografici - il ricorrente si trovava nel settore riservato alla tifoseria ospite, gremito di tifosi, e teneva acceso un bengala. In tal senso si era creata una situazione di pericolo per le persone, dal momento che le scintille del fuoco d'artificio, il movimento stesso del fuoco e il fumo così generato avrebbero potuto colpire e/o intossicare un numero indeterminato di persone. Laddove non solo il lancio, ma anche l'utilizzo del bengala comportava invero il perfezionamento del reato, siccome espressamente previsto dalla norma incriminatrice. Al riguardo la sentenza impugnata ha così osservato che doveva ravvisarsi una situazione di pericolo, attesa la distanza minima tra gli spettatori e in ragione del numero degli astanti. Non occorre pertanto, ai fini del perfezionamento del reato, che l'utilizzo di materiale pericoloso o di strumenti atti ad offendere colpisca una o più persone, essendo a tal fine sufficiente la condotta, nella quale, secondo la valutazione predeterminata dal legislatore, è comunque insita la pericolosità, ove la stessa ovviamente avvenga in presenza di assembramenti di persone, come di norma accade nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. D'altronde, alla stregua dei rilievi che precedono, la Corte territoriale ha somministrato adeguata motivazione in ordine all'accertamento di fatto, pertanto non censurabile in sede di legittimità, circa il concreto pericolo corso dalle persone in conseguenza dell'utilizzo del bengala, tenuto in mano col braccio stesso in avanti. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in