Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01471/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.; vizi di legittimità nel dispositivo di sentenza; incongruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi di impugnazione sono completamente sganciati dal contenuto della decisione impugnata: già il giudice di primo grado aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva applicato la pena nel minimo edittale, aveva operato la riduzione massima ex art. 62-bis cod. pen.

I profili di asserita illegittimità del dispositivo oltre ad essere enunciati in maniera generica non si attagliano al caso di specie, dato il tenore della decisione di secondo grado: conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] etta)[OSCURATO:PERSONA]Vgssi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.; vizi di legittimità nel dispositivo di sentenza; incongruità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi di impugnazione sono completamente sganciati dal contenuto della decisione impugnata: già il giudice di primo grado aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche, aveva applicato la pena nel minimo edittale, aveva operato la riduzione massima ex art. 62-bis cod. pen. I profili di asserita illegittimità del dispositivo oltre ad essere enunciati in maniera generica non si attagliano al caso di specie, dato il tenore della decisione di secondo grado: conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] etta)[OSCURATO:PERSONA]Vgssi
Sentenza Cassazione n. 01471/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris