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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28218/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta in data 8 febbraio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo, con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione per mancanza ed illogicità della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità del reato di furto minore ai sensi dell'art. 626, cod. pen., è inammissibile, considerato che si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, attinenti esclusivamente al merito, in quanto diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali non consentiti in sede di legittimità; - che il secondo motivo, con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione per mancanza ed illogicità della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità del reato di furto semplice, è inammissibile.

Invero, le doglianze del ricorrente, anche in questo caso, si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità.

Deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta in data 8 febbraio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo, con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione per mancanza ed illogicità della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità del reato di furto minore ai sensi dell'art. 626, cod. pen., è inammissibile, considerato che si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, attinenti esclusivamente al merito, in quanto diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali non consentiti in sede di legittimità; - che il secondo motivo, con il quale l'imputato si duole del vizio di motivazione per mancanza ed illogicità della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità del reato di furto semplice, è inammissibile. Invero, le doglianze del ricorrente, anche in questo caso, si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità. Deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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