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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 35695/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 2 febbraio 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 21 maggio 2020 con cui INDELICATO Vito veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.350,00 di multa per violazione dell'art. 22 comma 12 12 d.lgs. 286/1998.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - INDELICATO Vito deducendo:

I. violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice e a quelle in materia di rapporto di lavoro e vizio di motivazione;

II. vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza nella fattispecie dell'elemento psicologico del reato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 2 febbraio 2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 21 maggio 2020 con cui INDELICATO Vito veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.350,00 di multa per violazione dell'art. 22 comma 12 12 d.lgs. 286/1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - INDELICATO Vito deducendo: I. violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice e a quelle in materia di rapporto di lavoro e vizio di motivazione; II. vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza nella fattispecie dell'elemento psicologico del reato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris