CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21261/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Pratomagno n. 3; –controricorrente– avverso la sentenza n. 1732/15/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 14/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Società di personee soci - Definizione agevolata della società- Effetti nel giudizio relativo al socio. 1.Nelle controversi e avent i ad oggetto l’avviso di accertamento n. T9K02LY00476/2021, emesso per Irap e Iva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca dei fatti [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), che lo impugnavaunitamente ai soci, nonché l’avviso di accertamento n. TK01LY00286/2022, emesso per il reddito di partecipazione a fini Irpef nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata dell’accertamento societario, rigettò l’appello erariale in relazione all’avviso di accertamento relativo al socio, ritenendo che la definizione avesse impedito di quantificare il reddito societario e di conseguenza quello del socio. 2. Contro tale decisione l ’Agenzia delle E ntrate propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co mma 195 , della legge n. 19 7 /2022 . La domanda presentata exart. 1, co mma 195 , della l. n. 197/2022, infatti, ha quale effetto quello di definire la lite pendente, nel caso di specie quella con la [OSCURATO:SOCIETA]., ma non di far venire meno l’avviso –e le pretese nello stesso cristallizzate - che, pertanto, resta valido ed efficace nei confronti del socio. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132 c.p.c. edell'art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 , primo comma , n. 4 c.p.c. , lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente, motivazione resa dalla CGTdi secondo grado, che si limita a rigettare l’appello dell’Ufficio ancorandosi all’avvenuta definizione dell’avviso di accertamento societario, nonostante prenda espressamente atto della residua materia del contendere da decidere in relazione all’avviso di accertamento personale rivolto al sig. [OSCURATO:PERSONA], e che è del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione alla luce delle ampie censure mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado sulla effettiva consistenza dei redditi rettificati. 2. I motivi, da esaminare congiuntamente,sfuggono alle generiche eccezioni di inammissibilità proposte nel controricorso, risultando pienamente comprensibili le censure mosse,e sono fondati. Giova in generale rammentare che con le (plurime ipotesi di) disposizioni condonistiche fiscali dettate dal legislatore - integranti sistemi compiuti di natura eccezionale, derogatori dei principi generali in materia -si incide sui debiti tributari dei contribuenti attraverso una forma atipica di definizione del rapporto tributario, «nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella di accertamento dell'imponibile», risiedendo dunque l'elemento di atipicità dei condoni nella regolazione della obbligazione tributaria a prescindere dall'accertamento dell'imponibile, per finalità deflattive e di bilancio (così Cass., Sez. U., 06/07/2017, n. 16692). Se la definizione della lite non spiega rilevanza sull'accertamento dell'imponibile, essa non comporta altresì alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere di accertamento dell'amministrazione finanziaria nei confronti del socio, titolare di una distinta ed autonoma soggettività fiscale rispetto all'ente collettivo: poiché l'adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va dunque affermata l'irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicché l'Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello - rideterminato in base al condono - della so cietà. Sono principi ben presenti nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, limpidamente affermati da Cass. 15/07/2020, n. 15076, riferita a società di persone: «l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia; e, con riferimento all'autonomo avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF nei confronti del socio, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto costituito dalla richiesta di definizione agevolata della lite fatta dalla società, atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti, sì che il condono fiscale ottenuto da una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, riguardo ai quali l'ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento; e sono i singoli soci tenuti a presentare eventuali autonome istanze per potersi avvalere del beneficio del condono fiscale» (nello stesso senso Cass. 11/02/2025, n. 3452; Cass. 20/07/2016, n. 14858; Cass. 26/03/2014, n. 7134; Cass. 23/01/2002, n. 757). La CTR ha quindi errato nel ritenere che il condono della società avesse inciso sull’imponibile e di fatto precludesse l’accertamento nei confronti del socio. 3. Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esam