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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10859/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 167-38647/2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta ellitticità dei motivi, tesi ad ottenere, senza confrontarsi con la complessità della motivazione della sentenza impugnata, una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito della penale responsabilità, facendo leva sull'erronea rappresentazione di un dato del tutto marginale nella economia della complessiva valutazione.

1.1. Ed invero, la difesa deduce genericamente vizio della motivazione, per contraddittorietà, della sentenza che ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente facendo leva (anche) su un elemento indiziario erroneo (la condizione di detenuto domiciliare allorquando le vetture noleggiate vennero topograficamente a trovarsi presso il domicilio dell'imputato).

Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il travisamento di un elemento marginale del percorso rappresentativo della accertata responsabilità, che fonda, come puntualmente argomenta la Corte di merito, sulla intestazione formale e sul possesso di fatto della carta postepay utilizzata per convogliare i proventi delle truffe consumate, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame, come pure ha fatto in tema di riconoscimento nella condotta dei tratti essenziali della volontà di raggirare i contraenti che si evince dalla intestazione, possesso ed uso della carta postepay sulla quale i raggirati erano indotti a versare le somme.

Elementi questi del tutto autosufficienti ai fini del corretta identificazione dell'autore dei raggiri a sfondo patrimoniale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Massimo errotti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 167-38647/2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta ellitticità dei motivi, tesi ad ottenere, senza confrontarsi con la complessità della motivazione della sentenza impugnata, una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito della penale responsabilità, facendo leva sull'erronea rappresentazione di un dato del tutto marginale nella economia della complessiva valutazione. 1.1. Ed invero, la difesa deduce genericamente vizio della motivazione, per contraddittorietà, della sentenza che ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente facendo leva (anche) su un elemento indiziario erroneo (la condizione di detenuto domiciliare allorquando le vetture noleggiate vennero topograficamente a trovarsi presso il domicilio dell'imputato). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il travisamento di un elemento marginale del percorso rappresentativo della accertata responsabilità, che fonda, come puntualmente argomenta la Corte di merito, sulla intestazione formale e sul possesso di fatto della carta postepay utilizzata per convogliare i proventi delle truffe consumate, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame, come pure ha fatto in tema di riconoscimento nella condotta dei tratti essenziali della volontà di raggirare i contraenti che si evince dalla intestazione, possesso ed uso della carta postepay sulla quale i raggirati erano indotti a versare le somme. Elementi questi del tutto autosufficienti ai fini del corretta identificazione dell'autore dei raggiri a sfondo patrimoniale. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Massimo errotti [OSCURATO:PERSONA]
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