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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 42060/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, resa all'esito di giudizio abbreviato, per aver concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla causazione di un incidente stradale e dall'ora notturna.

2. L'incidente in questione, nel quale varie persone erano rimaste ferite, aveva coinvolto tre autovetture. [OSCURATO:PERSONA] intervenuta l'imputato, alla guida di un'Alfa 156, con a bordo una passeggera, era apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, quale rivelato dal respiro affannoso, pupille dilatate, irrequietezza, difficoltà nei movimenti, ansia ed irritabilità.

Al locale nosocomio dove il Bucci veniva trasportato anche per le cure, gli accertamenti tossicologíci - all'espletamento dei quali egli aveva prestato il consenso - rivelavano l'uso di oppiacei e metadone.

Dai rilevi stradali emergeva che l'autovettura condotta dall'imputato era finita nel canale di scolo delle acque a destra della sua carreggiata, andando poi a collidere contro le due auto parcheggiate a circa sessanta metri.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato che, a mezzo del difensore, solleva tre motivi con cui rispettivamente deduce:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

La condotta dell'imputato può ben qualificarsi come occasionale.

La Corte di appello non ha precisato quali siano i parametri di riferimento sulla cui base ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e all'art. 546 cod. proc. pen.

In punto di dosimetria della pena, la sentenza impugnata ha del tutto omesso la motivazione giacché essa si è limitata alla mera locuzione che afferma «la piena congruità del trattamento sanzionatorio".

4. Violazione, falsa applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e agli art. 27, comma 1, e 3 Cost.

Non vi è stata valutazione degli elementi che avrebbero consentito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

5. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e ripropositivo delle analoghe censure che la difesa aveva sollevato con l'atto di appello.

6. Posto che nessuna censura prospetta l'odierno ricorrente avverso l'affermazione di responsabilità per aver guidato in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, si osserva - sotto il profilo motivazionale - che la Corte di appello, richiamata e condivisa la valutazione discrezionale del giudice 2 di primo grado, ha espressamente ritenuto «la piena congruità del trattamento sanzionatorio, attesa la estrema gravità degli effetti della condotta del Bucci che, se da un lato già implicita nelle circostanze aggravanti contestate, dall'altro lato, avendo il primo giudice individuato la pena base sempre nel minimo edittale, sarebbe stata contraddittoriamente limitata dalla concessione delle generiche.

In detta valutazione risiede, ovviamente, anche la motivazione della valutazione negativa di non punibilità, e conseguente assoluzione, ex art.131 bis c.p.».

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la conferma della pronuncia di primo grado - parzialmente riformata, come già detto, solo in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - sono frutto di un'attenta valutazione della gravità del fatto, dal momento che sono state ritenute in concreto entrambe le aggravanti contestate in imputazione.

Si tratta di una motivazione congrua, che non incorre nel denunciato vizio di legittimità, che si configura invece quando si è di fronte ad un percorso argomentativo viziato: nella specie, i giudici di merito hanno ben spiegato gli elementi posti a base sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato irrogato il minimo della pena, sia della esclusione di un fatto di lieve entità, incompatibile di per sé con le menzionate aggravanti.

In proposito, va ribadito il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta (così Sez. 6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez.2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia, resa all'esito di giudizio abbreviato, per aver concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, aggravato dalla causazione di un incidente stradale e dall'ora notturna. 2. L'incidente in questione, nel quale varie persone erano rimaste ferite, aveva coinvolto tre autovetture. [OSCURATO:PERSONA] intervenuta l'imputato, alla guida di un'Alfa 156, con a bordo una passeggera, era apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, quale rivelato dal respiro affannoso, pupille dilatate, irrequietezza, difficoltà nei movimenti, ansia ed irritabilità. Al locale nosocomio dove il Bucci veniva trasportato anche per le cure, gli accertamenti tossicologíci - all'espletamento dei quali egli aveva prestato il consenso - rivelavano l'uso di oppiacei e metadone. Dai rilevi stradali emergeva che l'autovettura condotta dall'imputato era finita nel canale di scolo delle acque a destra della sua carreggiata, andando poi a collidere contro le due auto parcheggiate a circa sessanta metri. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato che, a mezzo del difensore, solleva tre motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La condotta dell'imputato può ben qualificarsi come occasionale. La Corte di appello non ha precisato quali siano i parametri di riferimento sulla cui base ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e all'art. 546 cod. proc. pen. In punto di dosimetria della pena, la sentenza impugnata ha del tutto omesso la motivazione giacché essa si è limitata alla mera locuzione che afferma «la piena congruità del trattamento sanzionatorio". 4. Violazione, falsa applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e agli art. 27, comma 1, e 3 Cost. Non vi è stata valutazione degli elementi che avrebbero consentito il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e ripropositivo delle analoghe censure che la difesa aveva sollevato con l'atto di appello. 6. Posto che nessuna censura prospetta l'odierno ricorrente avverso l'affermazione di responsabilità per aver guidato in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, si osserva - sotto il profilo motivazionale - che la Corte di appello, richiamata e condivisa la valutazione discrezionale del giudice 2 di primo grado, ha espressamente ritenuto «la piena congruità del trattamento sanzionatorio, attesa la estrema gravità degli effetti della condotta del Bucci che, se da un lato già implicita nelle circostanze aggravanti contestate, dall'altro lato, avendo il primo giudice individuato la pena base sempre nel minimo edittale, sarebbe stata contraddittoriamente limitata dalla concessione delle generiche. In detta valutazione risiede, ovviamente, anche la motivazione della valutazione negativa di non punibilità, e conseguente assoluzione, ex art.131 bis c.p.». Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la conferma della pronuncia di primo grado - parzialmente riformata, come già detto, solo in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - sono frutto di un'attenta valutazione della gravità del fatto, dal momento che sono state ritenute in concreto entrambe le aggravanti contestate in imputazione. Si tratta di una motivazione congrua, che non incorre nel denunciato vizio di legittimità, che si configura invece quando si è di fronte ad un percorso argomentativo viziato: nella specie, i giudici di merito hanno ben spiegato gli elementi posti a base sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo stato irrogato il minimo della pena, sia della esclusione di un fatto di lieve entità, incompatibile di per sé con le menzionate aggravanti. In proposito, va ribadito il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta (così Sez. 6, n.13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez.2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigliere este
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