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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25842/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] n 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 18 giugno 2021 che, in parziale riforma della sentenza emessa 1'8 aprile 2019 dal Tribunale di Vallo della Lucania all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in ordine a due reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 6 e il 7 ottobre 2017, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non si era presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Agropoli per apporre il visto sull'apposito registro.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione dell'art. 530 cod. proc. pen., avrebbe omesso di rilevare l'assenza di prova circa l'elemento soggettivo dei reati accertati.

Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito avrebbe in maniera errata mancato di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, evidenzia l'eccessività della pena, sproporzionata rispetto ai fatti accertati e all'intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili già dedotti da parte ricorrente in sede di appello ed in questa sede inammissibilmente riproposti.

Il giudice di appello, infatti, ha puntualmente affrontato le questioni relative al provvedimento impositivo della misura di prevenzione, nella quale emergeva chiaramente esplicitato che Marotta doveva recarsi a firmare il registro dei sorvegliati tutti i giorni ad eccezione della domenica.

La spiegazione fornita dall'imputato, pertanto, non poteva essere condivisa, poiché, oltre ad apparire incongrua, era smentita dal chiaro dato testuale del provvedimento che gli era stato ritualmente notificato.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità di un nuovo giudizio di merito.

Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

La Corte di appello, inoltre, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta posta in essere dall'imputato, il quale aveva a carico numerose condanne definitive, anche per reati della medesima indole, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.

Il giudice di secondo grado, quindi, preso atto che la violazione si fosse protratta per soli due giorni, ha rideterminato la pena nel minimo edittale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ico Fiorc4alisi [OSCURATO:PERSONA] • rini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] n 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 18 giugno 2021 che, in parziale riforma della sentenza emessa 1'8 aprile 2019 dal Tribunale di Vallo della Lucania all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in ordine a due reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 6 e il 7 ottobre 2017, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non si era presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Agropoli per apporre il visto sull'apposito registro. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione dell'art. 530 cod. proc. pen., avrebbe omesso di rilevare l'assenza di prova circa l'elemento soggettivo dei reati accertati. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito avrebbe in maniera errata mancato di riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, evidenzia l'eccessività della pena, sproporzionata rispetto ai fatti accertati e all'intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili già dedotti da parte ricorrente in sede di appello ed in questa sede inammissibilmente riproposti. Il giudice di appello, infatti, ha puntualmente affrontato le questioni relative al provvedimento impositivo della misura di prevenzione, nella quale emergeva chiaramente esplicitato che Marotta doveva recarsi a firmare il registro dei sorvegliati tutti i giorni ad eccezione della domenica. La spiegazione fornita dall'imputato, pertanto, non poteva essere condivisa, poiché, oltre ad apparire incongrua, era smentita dal chiaro dato testuale del provvedimento che gli era stato ritualmente notificato. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità di un nuovo giudizio di merito. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. La Corte di appello, inoltre, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta posta in essere dall'imputato, il quale aveva a carico numerose condanne definitive, anche per reati della medesima indole, non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Il giudice di secondo grado, quindi, preso atto che la violazione si fosse protratta per soli due giorni, ha rideterminato la pena nel minimo edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ico Fiorc4alisi [OSCURATO:PERSONA] • rini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente d
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