CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 27286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17575/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell 'AQUILA n.865/2022depositata il 20.6.2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.10.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], Letti gli atti; [OSCURATO:PERSONA] In primo grado [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], comproprietari delle particelle 2007 e 2008 del foglio 5 del catasto urbano del Comune di Cerchio, hanno esercitato un'actio negatoria servitutis chiedendo di accertare l'insussistenza del diritto del proprietario del fabbricato abitativo su due livelli confinante (particella 1278 dello stesso foglio), [OSCURATO:PERSONA], di costruire sul confine con le loro particelle, anziché alla distanza di cinque metri dal confine, imposta dall'art. 3 lettere N e M del PRG del Comune di Cerchio e derogabile solo col consenso dei confinanti risultante da atto trascrivibile, chiedendo conseguentemente per la violazione della distanza legale, la condanna dell'Antidormi all'arretramento del fabbricato fino a rispettare tale distanza, ed al risarcimento dei danni subiti dal valore commerciale dei loro terreni. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo di avere demolito e ricostruito fedelmente un precedente fabbricato, esistente da oltre 40 anni, col consenso scritto di [OSCURATO:PERSONA] e verbale di [OSCURATO:PERSONA], usucapendo il diritto di mantenere il fabbricato sul confine con la proprietà degli attori, che avevano assunto l'iniziativa giudiziale a distanza di circa sei anni dalla costruzione del suo fabbricato sul confine, alla quale non si erano mai opposti, solo quando l'Antidormi aveva osato protestare perché essi tenevano nel cortile confinante col suo fabbricato cani da tartufo, pecore e capre, in precarie condizioni igieniche, nel centro storico del Comune di Cerchio. In via subordinata l'Antidormi, in ipotesi di accoglimento della domanda principale degli Angeloni, ha chiesto la loro condanna in solido col Comune di Cerchio e con i costruttori del suo fabbricato incaricati di seguire le relative pratiche, arch. [OSCURATO:PERSONA]Amore e geom. [OSCURATO:PERSONA], tutti chiamati in causa, a tenerlo indenne per i danni che eventualmente fosse stato condannato a risarcire agli Angeloni. I chiamati in causa hanno negato la propria responsabilità ed il Comune di Cerchio ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Il Tribunale di Avezzano, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, con la sentenza n. 280/2018 del 10.5.2018, ha condannato l'Antidormi alla demolizione del fabbricato costruito sul confine ed al risarcimento danni per la diminuzione di valore commerciale della sua quota dei terreni in favore del solo [OSCURATO:PERSONA], rigettando le medesime domande nei confronti della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA], che aveva prestato per iscritto l'autorizzazione all'edificazione sul confine dell'Antidormi, ha escluso l'acquisto per usucapione da parte di quest'ultimo del diritto di costruire sul confine per la diversità tra il fabbricato demolito e quello ricostruito, ed ha condannato in solido [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Cerchio ed i due professionisti, D'Amore e Tucceri, per le rispettive e concorrenti responsabilità, a risarcire i danni subiti dall'Antidormi, rapportati al valore commerciale del fabbricato in caso di sua demolizione (€224.000,00) ed all'importo delle spese allo scopo necessarie (€ 55.000,00). Appellata la sentenza di primo grado in via principale da [OSCURATO:PERSONA] ed in via incidentale dal Comune di Cerchio e dai due professionisti, la Corte d'Appello dell'Aquila, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di secondo grado senza che l'evento fosse rilevato, con la sentenza n. 865/2022 dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato nuovamente l'eccezione di difetto di giurisdizione, ed in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale dei professionisti, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] all'arretramento del suo fabbricato fino a cinque metri dal confine con la proprietà degli originari attori, anziché alla sua demolizione, ed al risarcimento danni anche a favore di [OSCURATO:PERSONA] per € 4.000,00, rigettando la domanda di condanna di quest'ultima al risarcimento danni avanzata dall'Antidormi, accolta in primo grado, e riferendo la condanna dei professionisti al risarcimento dei danni subiti dall'Antidormi alla somma di €8.000,00 dovuta agli originari attori ed a qualsiasi esborso connesso all'arretramento del fabbricato dell'Antidormi fino a cinque metri dal confine, mentre in accoglimento dell'appello incidentale del Comune di Cerchio, ha respinto la domanda dell'Antidormi di condanna dell'ente pubblico al risarcimento danni. Quanto alle spese processuali, la sentenza della Corte d'Appello ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore degli originari attori e del Comune di Cerchio ed al pagamento delle spese di secondo grado in favore di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando invece compensate le spese di primo e secondo grado tra [OSCURATO:PERSONA] ed i professionisti chiamati in causa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale a questa Corte con sette motivi [OSCURATO:PERSONA], ed ha proposto controricorso, con controricorso incidentale condizionato alla riforma della statuizione di secondo grado di rigetto della domanda risarcitoria dell'Antidormi nei suoi confronti il Comune di Cerchio, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il terzo e respinti i restanti, ritenendo che non debba essere esaminato il ricorso incidentale condizionato. Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato la mancata notifica agli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché il Comune di Cerchio. Premesso che il ricorso incidentale condizionato del Comune di Cerchio, che ha riproposto la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, risulta condizionato all'accoglimento dei motivi di merito del ricorso principale (4°, 5°, 6° e 7°) che investono la posizione dell'ente pubblico, e non va quindi esaminato in questa sede, ritiene la Corte che debba essere trattata con priorità la questione preliminare dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, in quanto non risultano eseguite le notifiche del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato al defunto [OSCURATO:PERSONA] (vedi certificato di morte allegato al ricorso principale), né ai suoi eredi legittimi, ossia secondo le indicazioni fornite dalla ricorrente principale, la vedova D'[OSCURATO:PERSONA], ed i figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Dal momento che il litisconsorzio necessario va valutato non ex post in base all'esito della lite, ma ex ante in relazione alle domande proposte dalle parti, e che deve ritenersi sussistente quando la decisione richiesta abbia ad oggetto l'accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti (come nella specie ricavabile dall'art. 1059 comma 1° cod. civ.), sicché sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti, deve ritenersi sussistente il litisconsorzio necessario dei suddetti eredi di [OSCURATO:PERSONA], che insieme ad [OSCURATO:PERSONA] era comproprietario del fondo servente (particelle 2007 e 2008 del foglio 5 del catasto urbano del Comune di Cerchio), per il quale gli originari attori hanno esercitato l'actio negatoria servitutis per fare accertare l'inesistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di costruire il suo fabbricato sul confine tra quelle particelle e la particella 1278 dello stesso foglio, anziché alla distanza dal confine di cinque metri imposta dall'art. 3 lettere N e M del PRG del Comune di Cerchio. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando ad [OSCURATO:PERSONA] ed al Comune di Cerchio la notificazione ad integrazione del contraddittorio, rispettivamente del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nei confronti degli e