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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10643/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 aprile 2021, la Corte di appello di Bari ha, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., confermato la pronuncia di primo grado con la quale le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate per il reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso le imputate, con un unico atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto distinto [OSCURATO:PERSONA]; atti tutti sottoscritti dal difensore di fiducia ed articolati nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo ed unico motivo dell'atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo dell'atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono denunziati violazione di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 comma primo n. 5 cod. pen. 2.2.

Con il primo motivo dell'atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è denunziata violazione di legge processuale in riferimento all'omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello, sia all'imputata che al difensore di fiducia.

In particolare, dalla sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è stata difesa d'ufficio, sebbene ella avesse nominato un difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA].

Dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, essendo stato denunziato un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen.: Sez.

U, , Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) risulta che, diversamente da quanto 5 sostenuto nel ricorso, l'avviso di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato a mani , proprie dell'imputata in data 30 gennaio 2021 e a cura dei carabinieri del comando provinciale di Salerno.

Inoltre, al momento di fissazione dell'udienza in appello, la [OSCURATO:PERSONA] risultava difesa di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui - proprio in occasione del tentativo di notifica dell'avviso di udienza- si è appresa la cancellazione dall'albo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, perché deceduto.

È stata, dunque, nominata difensore di ufficio per tutte le imputate l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dinanzi alla Corte di appello ha depositato note conclusive scritte.

Nelle more è subentrato per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] altro difensore, mentre non risulta alcun atto di nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]; nel ricorso di quest'ultima, peraltro, né si indica quando il nuovo difensore è stato nominato, né quando e dove è stato depositato l'atto di nomina.

Deriva a tutto quanto sopra rappresentato che rituale deve ritenersi la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di ufficio, designato in luogo di quello di fiducia deceduto e in mancanza di una coeva nomina di un nuovo difensore di fiducia, non essendovi a carico dell'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica nel caso in cui sia stato nominato un nuovo difensore di fiducia dopo la fissazione dell'udienza.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione relativo al giudizio d'appello al difensore di fiducia o, in mancanza, di quello di ufficio, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte C- dell'imputato non determina a carico dell'ufficio alcun obbligo di notificarlo anche a quest'ultimo e conseguentemente la sua omissione non è causa di nullità (ex multis, Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, Rv. 279858; Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Rv. 254747).

3. Aspecifici e, comunque, manifestamente infondati sono il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla base delle risultanze processuali, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità.

È quindi incontroverso che le tre imputate abbiano fatto parte di un gruppo di più di tre persone, ben organizzato e che ha posto in essere l'azione delittuosa in un ambiente affollato qual è un mercato.

Le doglianze delle imputate non si confrontano con le specifiche argomentazioni sul punto della sentenza impugnata e, peraltro, con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 comma primo n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto (Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Rv. 276896; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Rv. 250169), tanto che si è ritenuta sussistente la stessa aggravante anche nel caso in cui taluno dei compartecipi non sia stato identificato (Sez. 4, n. 22029 del 13/01/2015, Rv. 263854).

Da tempo, infatti, si è precisato che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845; in senso conforme, rv n 105512; rv n 109550; rv n 116771; rv n 117011; rv n 131215).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 aprile 2021, la Corte di appello di Bari ha, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., confermato la pronuncia di primo grado con la quale le imputate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso le imputate, con un unico atto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto distinto [OSCURATO:PERSONA]; atti tutti sottoscritti dal difensore di fiducia ed articolati nei motivi qui di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo ed unico motivo dell'atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo dell'atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono denunziati violazione di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 comma primo n. 5 cod. pen. 2.2. Con il primo motivo dell'atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è denunziata violazione di legge processuale in riferimento all'omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello, sia all'imputata che al difensore di fiducia. In particolare, dalla sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] è stata difesa d'ufficio, sebbene ella avesse nominato un difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. Dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, essendo stato denunziato un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen.: Sez. U, , Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) risulta che, diversamente da quanto 5 sostenuto nel ricorso, l'avviso di fissazione dell'udienza in appello è stato notificato a mani , proprie dell'imputata in data 30 gennaio 2021 e a cura dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. Inoltre, al momento di fissazione dell'udienza in appello, la [OSCURATO:PERSONA] risultava difesa di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui - proprio in occasione del tentativo di notifica dell'avviso di udienza- si è appresa la cancellazione dall'albo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, perché deceduto. È stata, dunque, nominata difensore di ufficio per tutte le imputate l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che dinanzi alla Corte di appello ha depositato note conclusive scritte. Nelle more è subentrato per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] altro difensore, mentre non risulta alcun atto di nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA]; nel ricorso di quest'ultima, peraltro, né si indica quando il nuovo difensore è stato nominato, né quando e dove è stato depositato l'atto di nomina. Deriva a tutto quanto sopra rappresentato che rituale deve ritenersi la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di ufficio, designato in luogo di quello di fiducia deceduto e in mancanza di una coeva nomina di un nuovo difensore di fiducia, non essendovi a carico dell'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica nel caso in cui sia stato nominato un nuovo difensore di fiducia dopo la fissazione dell'udienza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, una volta eseguita ritualmente la notifica del decreto di citazione relativo al giudizio d'appello al difensore di fiducia o, in mancanza, di quello di ufficio, la nomina successiva di un nuovo difensore da parte C- dell'imputato non determina a carico dell'ufficio alcun obbligo di notificarlo anche a quest'ultimo e conseguentemente la sua omissione non è causa di nullità (ex multis, Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, Rv. 279858; Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Rv. 254747). 3. Aspecifici e, comunque, manifestamente infondati sono il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla base delle risultanze processuali, con motivazione congrua ed esente da vizi di manifesta illogicità. È quindi incontroverso che le tre imputate abbiano fatto parte di un gruppo di più di tre persone, ben organizzato e che ha posto in essere l'azione delittuosa in un ambiente affollato qual è un mercato. Le doglianze delle imputate non si confrontano con le specifiche argomentazioni sul punto della sentenza impugnata e, peraltro, con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 comma primo n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto (Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Rv. 276896; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Rv. 250169), tanto che si è ritenuta sussistente la stessa aggravante anche nel caso in cui taluno dei compartecipi non sia stato identificato (Sez. 4, n. 22029 del 13/01/2015, Rv. 263854). Da tempo, infatti, si è precisato che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845; in senso conforme, rv n 105512; rv n 109550; rv n 116771; rv n 117011; rv n 131215). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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