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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31900/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il P.G.

Militare [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; Ludito il difensore ([OSCURATO:PERSONA]

1. Bernardino FARINA, rinviato a giudizio per una serie di reati di truffa militare aggravata, contestati ai capi A), B), C) e D) della rubrica, veniva dichiarato responsabile, con sentenza resa dal Tribunale Militare di Napoli in data 30 marzo 2022, di n. 51 degli episodi contestati al capo D) e veniva assolto dai reati di cui ai capi A), B) e C).

2. Sugli appelli proposti dall'imputato e dal P.M., la Corte Militare, con sentenza del 14 dicembre 2022, dichiarava l'imputato responsabile anche per i reati di cui ai capi A) e B), e, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, lo condannava alla pena di nove mesi e ventidue giorni di reclusione militare, confermando, nel resto, la decisione impugnata.

Le ipotesi di truffa militare pluriaggravata contestate a FARINA si sostanziano, in sintesi, nell'aver falsamente attestato, sul memoriale di servizio, attività istituzionali in realtà non svolte (o, comunque, svolte, ma terminate in anticipo sulle fasce orarie di servizio attribuitegli).

La responsabilità dell'imputato si fonda sul testimoniale assunto, su fonti documentali e sull'esame dei tabulati telefonici, che, ricostruendo l'itinerario casa-lavoro in modo sistematico, hanno permesso di rilevare le discrasie orarie rispetto a quanto attestato dal militare nel memoriale di servizio.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sulla base dei seguenti motivi.

3.1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione - Utilizzabilità dei tabulati telefonici e loro capacità dimostrativa.

Assume il difensore del ricorrente che, nel caso in esame, la responsabilità penale non sarebbe stata accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", in quanto fondata esclusivamente sulle evidenze dei tabulati telefonici, che, secondo la norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, avrebbero, invece, dovuto valutarsi unitamente agli altri elementi di prova.

3.2. Mancata assunzione di prova decisiva (certificazione VODAFONE su titolarità di una seconda utenza da parte dell'imputato).

Tale documento si sarebbe rivelato determinante, in quanto avrebbe dimostrato con certezza che, durante il periodo oggetto d'indagine, il ricorrente era intestatario di altra utenza telefonica sulla quale non erano stati effettuati approfondimenti istruttori.

3.3. Contraddittorietà e illogicità della motivazione per non essersi valutate correttamente le deposizioni dei testi - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen.

La difesa del ricorrente censura carenze istruttorie sull'attendibilità dei tabulati telefonici e la inadeguata valutazione delle deposizioni rese dai testi CANDELORO e SISINNI.

4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale militare presso questa Corte L)M ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

1. La censura articolata nel primo motivo di ricorso circa la non utilizzabilità dei tabulati, involge, in chiave dogmatica, una questione afferente alla valutazione della prova e perciò, non essendo stata dedotta nei precedenti gradi di merito, non può essere formulata in questa sede.

Si ricorda brevemente che, in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, prevede che i tabulati acquisiti nei procedimenti penali - come quello che ci occupa - con decreto motivato del P.M., prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132 cit. (30 settembre 2021), possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Si è precisato che gli "altri elementi di prova" che devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/2/2022, Fusco, Rv. 282989).

Ma quel che soprattutto qui rileva è che la norma in commento, disponendo, in deroga al principio del "tempus regit actum", che i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge possono essere utilizzati a carico dell'imputato "solo unitamente ad altri elementi di prova", non ha sancito l'inutilizzabilità patologica dei tabulati non riscontrati, deducibile in ogni tempo e rilevabile d'ufficio anche dal giudice di legittimità, ma - come già accennato - ha introdotto una regola legale di valutazione della prova, la cui violazione deve essere tempestivamente dedotta da chi vi ha interesse e che, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta, come ha fatto il ricorrente, in sede di legittimità (Sez. 5, n. 38213 del 15/9/2022, Halili, Rv. 283875).

Quand'anche la censura difensiva fosse stata dedotta tempestivamente, non avrebbe, comunque, colto nel segno, perché, diversamente da quanto prospettato in ricorso, la responsabilità dell'imputato non è stata dimostrata solo grazie alla lettura dei tabulati telefonici, ma anche, per come risulta dalla sentenza, da un corposo testimoniale afferente all'utilizzo, da parte di FARINA, dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO], da documentazione relativa all'apertura del contratto telefonico con TIM, dai verbali di udienza tenuti davanti al Giudice di pace di Gaeta, attestanti la presenza dell'imputato per fini diversi da quelli istituzionali e dalle parziali ammissioni rese dallo stesso imputato.2.

Generico è il secondo motivo di ricorso, non avendo la difesa del ricorrente spiegato l'effettiva decisività di una prova (certificazione VODAFONE su titolarità di una seconda utenza da parte dell'imputato) che risulta pacificamente acquisita e della quale i giudici di merito hanno esaurientemente chiarito l'irrilevanza, a fronte del dato certo costituito dall'utilizzo, da parte di FARINA, per come pure da lui ammesso, dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO], sulla quale soltanto veniva contattato dai colleghi per ragioni di lavoro.

3. Generico e aspecifico, infine, è il terzo motivo di ricorso.

L'inattendibilità dei dati estrapolati dai tabulati telefonici è stata dedotta in termini meramente assertivi, senza che la difesa del ricorrente si sia confrontata con i passaggi motivazionali riportati alle pagg. 74 e 75 della sentenza impugnata, in cui, attraverso il richiamo alla deposizione del teste Nicola ZIMBARDI, che esaminò i tabulati analizzando i dati contenuti, si è messo in luce, con lineare iter logico, che il movimento del telefono cellulare utilizzato da FARINA, rappresentato dal susseguirsi delle celle via via agganciate nel corso delle giornate esaminate per un periodo di quattro mesi, riproduceva, con carattere di sistematicità, l'itinerario effettuato dall'imputato dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] al luogo di lavoro ubicato in [OSCURATO:PERSONA].

Aspecifiche e rivalutative sono le censure afferenti alla valutazione delle deposizioni rese dai testi CANDELORO e SISINNI, alle quali, viceversa, la Corte di merito ha dedicato, proprio al fine di confutare le obiezioni difensive, spazio adeguato, esponendo, alle pagg. 78-80, in modo congruo, le ragioni per le quali esse non potessero mettere in crisi l'ipotesi accusatoria.

4. In conclusione, il ricorso, nel complesso infondato, va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il P.G. Militare [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; Ludito il difensore ([OSCURATO:PERSONA] 1. Bernardino FARINA, rinviato a giudizio per una serie di reati di truffa militare aggravata, contestati ai capi A), B), C) e D) della rubrica, veniva dichiarato responsabile, con sentenza resa dal Tribunale Militare di Napoli in data 30 marzo 2022, di n. 51 degli episodi contestati al capo D) e veniva assolto dai reati di cui ai capi A), B) e C). 2. Sugli appelli proposti dall'imputato e dal P.M., la Corte Militare, con sentenza del 14 dicembre 2022, dichiarava l'imputato responsabile anche per i reati di cui ai capi A) e B), e, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, lo condannava alla pena di nove mesi e ventidue giorni di reclusione militare, confermando, nel resto, la decisione impugnata. Le ipotesi di truffa militare pluriaggravata contestate a FARINA si sostanziano, in sintesi, nell'aver falsamente attestato, sul memoriale di servizio, attività istituzionali in realtà non svolte (o, comunque, svolte, ma terminate in anticipo sulle fasce orarie di servizio attribuitegli). La responsabilità dell'imputato si fonda sul testimoniale assunto, su fonti documentali e sull'esame dei tabulati telefonici, che, ricostruendo l'itinerario casa-lavoro in modo sistematico, hanno permesso di rilevare le discrasie orarie rispetto a quanto attestato dal militare nel memoriale di servizio. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sulla base dei seguenti motivi. 3.1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione - Utilizzabilità dei tabulati telefonici e loro capacità dimostrativa. Assume il difensore del ricorrente che, nel caso in esame, la responsabilità penale non sarebbe stata accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", in quanto fondata esclusivamente sulle evidenze dei tabulati telefonici, che, secondo la norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, avrebbero, invece, dovuto valutarsi unitamente agli altri elementi di prova. 3.2. Mancata assunzione di prova decisiva (certificazione VODAFONE su titolarità di una seconda utenza da parte dell'imputato). Tale documento si sarebbe rivelato determinante, in quanto avrebbe dimostrato con certezza che, durante il periodo oggetto d'indagine, il ricorrente era intestatario di altra utenza telefonica sulla quale non erano stati effettuati approfondimenti istruttori. 3.3. Contraddittorietà e illogicità della motivazione per non essersi valutate correttamente le deposizioni dei testi - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen. La difesa del ricorrente censura carenze istruttorie sull'attendibilità dei tabulati telefonici e la inadeguata valutazione delle deposizioni rese dai testi CANDELORO e SISINNI. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale militare presso questa Corte L)M ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 1. La censura articolata nel primo motivo di ricorso circa la non utilizzabilità dei tabulati, involge, in chiave dogmatica, una questione afferente alla valutazione della prova e perciò, non essendo stata dedotta nei precedenti gradi di merito, non può essere formulata in questa sede. Si ricorda brevemente che, in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, prevede che i tabulati acquisiti nei procedimenti penali - come quello che ci occupa - con decreto motivato del P.M., prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132 cit. (30 settembre 2021), possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si è precisato che gli "altri elementi di prova" che devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni ai fini del giudizio di colpevolezza possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez. 5, n. 8968 del 24/2/2022, Fusco, Rv. 282989). Ma quel che soprattutto qui rileva è che la norma in commento, disponendo, in deroga al principio del "tempus regit actum", che i tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge possono essere utilizzati a carico dell'imputato "solo unitamente ad altri elementi di prova", non ha sancito l'inutilizzabilità patologica dei tabulati non riscontrati, deducibile in ogni tempo e rilevabile d'ufficio anche dal giudice di legittimità, ma - come già accennato - ha introdotto una regola legale di valutazione della prova, la cui violazione deve essere tempestivamente dedotta da chi vi ha interesse e che, pertanto, non può essere dedotta per la prima volta, come ha fatto il ricorrente, in sede di legittimità (Sez. 5, n. 38213 del 15/9/2022, Halili, Rv. 283875). Quand'anche la censura difensiva fosse stata dedotta tempestivamente, non avrebbe, comunque, colto nel segno, perché, diversamente da quanto prospettato in ricorso, la responsabilità dell'imputato non è stata dimostrata solo grazie alla lettura dei tabulati telefonici, ma anche, per come risulta dalla sentenza, da un corposo testimoniale afferente all'utilizzo, da parte di FARINA, dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO], da documentazione relativa all'apertura del contratto telefonico con TIM, dai verbali di udienza tenuti davanti al Giudice di pace di Gaeta, attestanti la presenza dell'imputato per fini diversi da quelli istituzionali e dalle parziali ammissioni rese dallo stesso imputato.2. Generico è il secondo motivo di ricorso, non avendo la difesa del ricorrente spiegato l'effettiva decisività di una prova (certificazione VODAFONE su titolarità di una seconda utenza da parte dell'imputato) che risulta pacificamente acquisita e della quale i giudici di merito hanno esaurientemente chiarito l'irrilevanza, a fronte del dato certo costituito dall'utilizzo, da parte di FARINA, per come pure da lui ammesso, dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO], sulla quale soltanto veniva contattato dai colleghi per ragioni di lavoro. 3. Generico e aspecifico, infine, è il terzo motivo di ricorso. L'inattendibilità dei dati estrapolati dai tabulati telefonici è stata dedotta in termini meramente assertivi, senza che la difesa del ricorrente si sia confrontata con i passaggi motivazionali riportati alle pagg. 74 e 75 della sentenza impugnata, in cui, attraverso il richiamo alla deposizione del teste Nicola ZIMBARDI, che esaminò i tabulati analizzando i dati contenuti, si è messo in luce, con lineare iter logico, che il movimento del telefono cellulare utilizzato da FARINA, rappresentato dal susseguirsi delle celle via via agganciate nel corso delle giornate esaminate per un periodo di quattro mesi, riproduceva, con carattere di sistematicità, l'itinerario effettuato dall'imputato dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] al luogo di lavoro ubicato in [OSCURATO:PERSONA]. Aspecifiche e rivalutative sono le censure afferenti alla valutazione delle deposizioni rese dai testi CANDELORO e SISINNI, alle quali, viceversa, la Corte di merito ha dedicato, proprio al fine di confutare le obiezioni difensive, spazio adeguato, esponendo, alle pagg. 78-80, in modo congruo, le ragioni per le quali esse non potessero mettere in crisi l'ipotesi accusatoria. 4. In conclusione, il ricorso, nel complesso infondato, va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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