CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];169/RG. 43848 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto l'unico motivo di ricorso generico in quanto non tiene conto degli argomenti contenuti a pagina tre della sentenza in cui è stato escluso che l'imputato meritasse un'ulteriore mitigazione della pena, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che, come è noto, non costituiscono un diritto, in assenza di elementi positivamente valutabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. iL Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ente avaglini MasSi oicciarelli (lst i