CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 29526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , via Cicerone n. 44; - controricorrente – avverso la sentenza n. 41/2/2019 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 20 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRES RIMBORSORilevato che: In data 8 febbraio 1996 venne dichiarato il fallimento della AutoexpòS.p.A., poi chiuso con decreto dell’11 febbraio 2008. In data 4 giugno 2007 il curatore presentò dichiarazione finale [OSCURATO:PERSONA] 2006 richiedendo il rimborso del credito IRES di € 273.130,00 , derivante da ritenute a titolo di acconto sugli interessi bancari che non avevano trovato capienza in imposte dovute dal Fallimento. In data 21 dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) acquistò dal Fallimento il suddetto credito IRES. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria del credito, notificò l’atto di cessione all’Ufficio. Con provvedimentodel 15 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate negò ilrimborso del credito richiesto dalla banca. Contro il provvedimento di diniego la contribuente propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria di primo grado di Bolzano, che lo accolse. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermò la decisione di primo grado. Riteneva il giudice di appello che la richiesta di rimborso avanzata con la dichiarazione dei redditi presentatadal curatore prima della chiusura del fallimento fosse legittima, posto che i presupposti della dichiarazione possono sussistere anche prima della formale chiusura del fallimento. Reputava, inoltre, che, non essendo stata notificata all’Ufficio la precedente cessione del credito da parte de lla curatela fallimentarein favore di [OSCURATO:SOCIETA]., la successiva cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non incorreva nel divieto per il cessionario, previsto dall’art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 , di cedere un credito già oggetto di cessione. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato atre motivi.La contribuenteresiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il rimborso del credito IRES potesse essere ritualmente richiesto prima della chiusura del fallimento , nonostante che, prima di tale momento, il credito relativo alle ritenute effettuate nel corso della procedura fallimentare non fosse certo, liquido ed esigibile. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che il credito di cui la contribuente aveva chiesto il rimborso era stato oggetto di un precedente atto di cessione. 3. Con il terzo motivo – in via subordinata – si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la commissione di appello svolto alcuna indagine sulla circostanza della individuazione del momento in cui il credito IRES, maturato integralmente nel corso della procedura, possa emergere, ignorando che,prima della chiusura della procedura, il credito non era certo, liquido ed esigibile; inoltre, la commissione avrebbe omesso di considerare che nell’atto di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., notificato all’Ufficio, non era menzionata la precedente cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa renda opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per