CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, Sezione riesame, con ordinanza del 25 febbraio 2022, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Savona che il 2 febbraio 2022 applicava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari relativamente ai reati a lui contestati nell'imputazione (art. 416 cod. pen. e violazioni delle norme tributarie in materia di accise, capi A), E), I), 0), 5) e Z) 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 273 e 292 cod. proc. pen.); assenza assoluta di autonoma valutazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e motivazione meramente apparente per i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai singoli capi di imputazione. L'ordinanza impugnata non tiene conto che il G.I.P. del Tribunale di Savona (pronunciando ex art. 27 cod. proc. pen. per trasmissione degli atti da parte del G.I.P. del Tribunale di Asti (ordinanza del 17 gennaio 2022) ha totalmente omesso un'autonoma valutazione sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi di colpevolezza; ha solo fatto un generico riferimento all'interrogatorio del ricorrente, motivando completamente per relationem all'ordinanza del G.I.P. di Asti. Al ricorrente sono contestate 21 imputazioni provvisorie e nessuna motivazione risulta nell'ordinanza del G.I.P. di Savona, sulle esigenze cautelari per ogni singolo episodio contestato. Per la gravità indiziaria il G.I.P. ha solo valutato in modo stringato le dichiarazioni dell'interrogatorio in relazione al contenuto delle intercettazioni. Tale modo di operare contrasta con la norma che richiede da parte del Giudice un'autonoma tA%-.41,0444,W-7:-./ t 2 Ce.-1 valutazione degli elementi indiziari per ogni singola imputazione. Il solo dato sopravvenuto dell'interrogatorio non risulta sufficiente per un'autonoma valutazione di tutti gli elementi. Peraltro, sono state travisate anche le dichiarazioni dell'indagato che aveva solo riferito di aver condotto il carico presso la sede dell'azienda e di non conoscere le ulteriori modalità e le destinazioni dei carichi dì carburante. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. Il ricorrente contesta l'autonoma valutazione del G.I.P. del Tribunale di Savona sia sulle esigenze cautelari e sia per i gravi indizi di colpevolezza. Tuttavia, si deve valutare che il Giudice per le indagini preliminari di Savona ha agito quale giudice competente territorialmente ex art. 27, cod. proc. pen., dopo la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Asti, che aveva applicato provvisoriamente la misura cautelare al ricorrente degli arresti domiciliari (dopo una valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari). Il G.I.P. del Tribunale di Savona ha, comunque, richiamato integralmente (per relationem) l'intera ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Asti. Nessuna critica è stata prospettata nei confronti della motivazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Asti. Inoltre, come puntualmente osservato nel provvedimento impugnato, del Tribunale del riesame, l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Savona analizza direttamente le dichiarazioni dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente, rilevando come V(I'LVAI/g<9.1&--54...:a C4.4 I l'asserita sua mancata conoscenza delle destinazioni del carburante contrasta con il contenuto delle intercettazioni. Infine, si deve rilevare che in sede di ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen. risulta legittimo il richiamd per relationem all'ordinanza applicativa della misura cautelare, del giudice che si è dichiarato incompetente: "È legittima la motivazione per relationem dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a condizione che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero. (Sez. 6 - , Sentenza n. 56455 del 04/12/2018 Cc., dep. 14/12/2018, Rv. 274779 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 11460 del 02/02/2016 Cc., dep. 18/03/2016, Rv. 266557 e Sez. 3, Sentenza n. 20568 del 29/01/2015 Cc., dep. 19/05/2015, Rv. 263744). L'autonoma valutazione deve, quindi, essere valutata in relazione al contenuto complessivo delle due ordinanze. Nel caso in giudizio il ricorso risulta generico limitandosi solo a prospettare l'assenza di autonoma valutazione per la seconda ordinanza, senza confronto con la prima ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Asti, alla quale il G.I.P. del Tribunale di Savona si è interamente richiamato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu