CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 19899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio dopo un secondo annullamento disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 13295 del 10/12/2019, dep. 2020), ha respinto il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della liberazione anticipata per il periodo di detenzione 11 luglio 2013 - 16 gennaio 2016. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, Muovendo doglianze affidate a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando che, come già nella decisione annullata, si è continuato a ritenere ostativa al beneficio la condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 9 novembre 2015, in assenza delle dovute spiegazioni in ordine all'incidenza negativa di tale fatto rispetto alla valutazione del comportamento complessivo del condannato nel periodo da considerare. 2.2. Con il secondo motivo, denunciando vizi della motivazione, deduce che, essendo mancata ogni specificazione in ordine alla gravità del fatto di cui sopra secondo concreti apprezzamenti, non si è dato conto di come esso potesse riverberarsi nei periodi precedenti, contraddicendo la valenza rieducativa del trattamento detentivo già lungamente sperimentato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza richiama il principio di valutazione frazionata per semestri operante in materia di liberazione anticipata e la sua particolare applicazione in presenza di violazioni poste in essere dopo il semestre da considerare, laddove la valutazione negativa di queste, specialmente nell'ipotesi di reati di una certa gravità, possa sfavorevolmente riverberarsi sul periodo di detenzione precedente, sì da doversi rilevare una partecipazione all'opera di rieducazione in tale periodo avente natura meramente apparente. Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2Q21, Tabet, Rv. 280522), non comporta un automatismo valutativo negativo valido sempre e comunque a seguito del verificarsi di un fatto ritenuto particolarmente grave, potendo risultare invece necessario, ai fini dell'esaustivo apprezzamento dell'intero percorso comportamentale, verificare l'occasionalità o meno della nuova condotta, ponendone a confronto le caratteristiche con i fatti in precedenza commessi. Ciò vale in particolare nel caso in cui il nuovo fatto si inserisca in un iter detentivo iniziato diverso tempo prima, di modo che, nell'ambito delle valutazioni estese a molteplici semestri precedenti e neppure contigui, si impone comunque una ponderata valutazione, sia intrinseca avuto riguardo alla particolare gravità della nuova condotta da considerare, sia in rapporto al grado e alla durata della partecipazione all'opera di rieducazione in precedenza manifestata dal condannato e all'idoneità del comportamento successivo a vanificare la valenza positiva di un'adesione al trattamento manifestato continuativamente per lunghi periodi di detenzione (in tal senso, Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263428). 3. La motivazione del provvedimento impugnato, a fronte di un diniego del beneficio riguardante semestri ricadenti nell'ampio periodo 11 luglio 2013 - 16 gennaio 2016, non si è attenuta ai principi di cui sopra, poiché, oltre a descrivere le modalità dei fatto del 9 novembre 2015 sulla base di indicazioni sulle modalità della commissione, si è limitata a fare riferimento a conseguenti ricadute in termini di mero automatismo, senza neppure dare contezza dei titoli, definitivi o cautelari, per i quali precedentemente il ricorrente era stato ristretto.La decisione, dunque, non si sottrae alle censure che sono state mosse dal ricorrente. 4. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B