CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26716/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 989/2025 CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 17821/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 073PWJY), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso gli [OSCURATO:PERSONA] d’America di [OSCURATO:PERSONA], cittadino messicano, in ordine all’esecuzione del mandato di arresto emesso il 21 novembre 2023 dalla Corte distrettuale degli [OSCURATO:PERSONA], Distretto della Carolina del Sud per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26716/2025 Roma, lì, 21/07/2025 traffico di sostanza stupefacente, fatti commessi dal 1 luglio 2021 al 21 novembre 2023. La Corte territoriale, dopo aver convalidato l’arresto di Vargas, anche sulla base della nota del Ministro della Giustizia italiano prot. n. 0008512 del 14 gennaio 2025 (con cui si richiedeva la revoca della precedente ordinanza e l’emissione di altra che fosse sostitutiva della prima poiché i reati contenuti nel verbale di arresto non coincidevano con quelli contenuti nella “[OSCURATO:PERSONA] A-10743/9-2024) emetteva l’ordinanza cautelare in carcere il 14 gennaio 2025. La Corte di appello ha dato conto della ricezione della domanda di estradizione presentata dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America, trasmessa il 13 febbraio 2025 dal Ministero della Giustizia e contenente la dichiarazione giurata del Pubblico Ministero D.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore degli [OSCURATO:PERSONA] presso il Distretto della Carolina del Sud, Divisione di Columbia, in cui si evidenziava come il “[OSCURATO:PERSONA]” avesse disposto il rinvio a giudizio dell’imputato, descrivendone il relativo procedimento. Alla dichiarazione era allegato il mandato di arresto emesso il 21 novembre 2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA], la traduzione in italiano delle norme contestate e la dichiarazione giurata dell’Agente speciale della “DEA” che aveva curato le indagini. La Corte di appello ha dato atto dell’adeguatezza degli elementi a carico del Vargas contenuti nella citata “[OSCURATO:PERSONA]”, atto da cui sarebbe emerso il coinvolgimento a livello apicale dell’estradando nell’ambito di un’associazione (definita “cartello”) dedita al traffico tra il Messico e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che venivano distribuiti nella Carolina del Sud. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, inoltre, confutato la prospettata differente qualificazione dei fatti nel più mite delitto di cessione di sostanze stupefacenti ed escluso che all’estradando - cui potrebbe essere irrogata la pena dell’ergastolo per la natura del reato contestato – venga impedita la riabilitazione a causa di possibili discriminazioni raziali. Ritenendo rispettate le condizioni per l’estradizione secondo il Trattato bilaterale fra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, la Corte di appello ha disposto, limitatamente al delitto di associazione dedita al narcotraffico (non anche in ordine al reato di aver fatto uso di un mezzo di comunicazione per commettere il reato, non previsto dalla legge italiana come reato), la consegna all’autorità giudiziaria richiedente. 2. Propone ricorso per cassazione l'estradando, per il tramite dei difensori, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto associativo finalizzato al narcotraffico. Il ricorrente osserva come non vi sia corrispondenza tra il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990 e l’ipotesi associativa contestata che ipotizzerebbe che il Vargas avesse agito da solo e, semmai, con il concorso di un solo soggetto in occasione del sequestro, in due distinti episodi, di significativi quantitativi (rispettivamente di cinquanta e due chilogrammi) di sostanza stupefacente del tipo cocaina. [OSCURATO:PERSONA], al più, sarebbe responsabile di concorso in spaccio, ma non, come erroneamente indicato, di essere a “capo di un cartello” dedito al narcotraffico. Non rilevante – si assume - risulta il fatto che fosse trasportata un’ingente quantità di sostanza stupefacente, evenienza non significativa rispetto alla contestata ipotesi associativa e semmai significativa della sussistenza dell’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Per poter ritenere sussistente il delitto associativo sarebbe stato necessario verificare l’esistenza di plurimi elementi che apoditticamente si affermano sussistenti, senza che detta valutazione sia fondata su concreti elementi fattuali e probatori. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla possibilità che al ricorrente venga assicurato un percorso riabilitativo, tenuto conto che il titolo di reato per cui è stata richiesta l’estradizione prevede quale pena massima irrogabile l’ergastolo e che la possibilità della sua conversione in pena detentiva a tempo possa realizzarsi solo all’esito di un’attività discrezionale dell’autorità amministrativa statunitense e non da parte dell’autorità giudiziaria. Nonostante fosse stata formulata una specifica richiesta affinché il Collegio di merito richiedesse all’autorità giudiziaria statunitense specifiche informazioni in ordine ai percorsi rieducativi dei detenuti e ciò anche al fine di accertare se si potesse «adombrare qualche rischio discriminatorio per il Vargas in considerazione della provenienza etnica», la Corte di appello ha di dare seguito ad ogni richiesta. La Corte di appello ha - rileva la difesa - contrapposto osservazioni di tipo sociologico in merito ai percorsi virtuosi di cittadini messicani negli [OSCURATO:PERSONA] d’America senza alcuna verifica del tema demandatole ed attinente alla concreta possibilità di reinserimento sociale di detenuti messicani condannati alla pena dell’ergastolo. La questione doveva ritenersi rilevante ex art. 27, secondo comma, Cost. e 3 CEDU, in quanto il potere in ordine alla cessazione della condanna all’ergastolo è in quel Paese demandata alla discrezionalità di autorità amministrative di cinquanta sistemi giuridici, corrispondenti al numero di Stati di quella nazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Secondo un consolidato filone giurisprudenziale in tema di estradizione processuale per gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del trattato di estradizione con gli [OSCURATO:PERSONA] di America del 13 ottobre 1983, l’Autorità giudiziaria richiesta non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in questione (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293 – 01; sostanzialmente negli stessi termini cfr. (Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260431 e Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272766 - 01). Sulla base di dette coordinate la Corte di appello ha valutato che la condotta afferente al contestato reato di “DTO” (drug trafficking organization) fosse sussumibile nella corrispondente ipotesi di reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deponendo in tal senso la documentazione trasmessa dall’autorità statunitense secondo cui Vargas aveva organizzato, a partire dal luglio 2021 al 21 novembre del 2023, plurimi trasporti di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che veniva movimentata dal confine sud degli [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha apprezzato la dichiarazione giurata dell’Agente speciale della “DEA”, specie in ordine agli elementi da cui desumere l’esistenza di una organizzazione criminale che era dedita all’introduzione sul territorio americano di sostanza stupefacente del tipo cocaina che veniva stoccata e presa in carico da altri appartenenti al sodalizio, a loro volta addetti alla diffusione nei territori della Carolina del Sud ed altri luoghi. Il giudizio operato dalla Corte di appello risulta, pertanto, ampiamente rispettoso dei principi sopra evidenziati, mentre aspecifica risulta la parte del ricorso che critica la qualificazione giuridica operata in sentenza, quasi che il Collegio di merito dovesse pronunciarsi sull’accusa mossa al ricorrente nel Paese richiedente, risolvendosi, invero, la censura con cui si contesta la sussumibilità dei fatti nella ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (invero irrilevante ai fini della verifica del presupposto della doppia punibilità) in censure rivolte alla gravità della provvista indiziaria che apoditticamente di esclude. Non appare, d’altra parte, inutile ribadire il consolidato principio di diritto già espresso in ipotesi di estradizione per gli [OSCURATO:PERSONA] d’America secondo cui, il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. II del Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e [OSCURATO:PERSONA] d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, dep. 2023, Gatta, Rv. 284105 – 01; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432). 3. Manifestamente infondato e geneticamente inammissibile risulta il secondo motivo con cui si censura la condotta processuale della Corte di appello che - si assume - non avrebbe formulato all’autorità giudiziaria estera le richieste di informazioni in ordine alla possibilità di poter usufruire di percorsi rieducativi alla luce della possibilità di essere condannato alla pena dell’ergastolo, sul presupposto di un timore di discriminazioni per motivi raziali. Corretto risulta il richiamo operato dalla Corte di appello a quella giurisprudenza di legittimità che ha statuito come non costituisca ostacolo alla estradizione richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione del 13 ottobre 1983, la possibilità che venga comminata una pena detentiva a vita, tenuto conto che in detto ordinamento sussiste la previsione di vari istituti che, in ipotesi di condanna ad una "sentenza a vita", consentono la liberazione anticipata all’esito di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche (Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767). Analogo principio è stato inoltre espresso in ipotesi di mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga, essendo necessario per giustificare la richiesta di rigetto della richiesta di consegna, la specifica allegazione di elementi che supportino il reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, contrari all'art. 3 C.E.D.U., essendo previsti nell'ordinamento statunitense istituti che su valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, consentono la liberazione anticipata (Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293 - 02). Seppure, infatti, questa Corte si è costantemente pronunciata ritenendo doverosa la verifica officiosa del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti dell’estradando, ha anche precisato che le stesse devono risultare attestate da fonti internazionali affidabili (tra le tante, Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567), incombendo, in caso contrario, sull’estradando l’onere di allegare elementi tratti da dette fonti onde sollecitare la verifica da parte dell’autorità che dovrà esprimersi sulla richiesta di estradizione. Le censure, invero, formulate in sede di ricorso risultano meramente ipotetiche e perlustrative, come quelle rese in sede di merito, nella parte in cui si deducono rischi di trattamenti inumani e degradanti per l’omessa richiesta di informazioni su aspetti che neppure il ricorrente è in grado di supportare se non attraverso un generico riferimento alla circostanza che la competenza sulla decisione viene demandata alle varie autorità governative americane e che le stesse potrebbero discriminare il ricorrente per motivi raziali; dette affermazioni, in assenza di documentazione ufficiale proveniente da fonti attendibili e certificate a livello internazionale, risultano non idonee ad incidere sulla validità della decisione impugnata. 4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]