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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17075/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] °dello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 29 settembre 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Crotone, confermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "DEL.MED. di [OSCURATO:PERSONA]" dichiarata fallita il 15 marzo 2011, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva distratto il patrimonio dell'azienda alle garanzie dei creditori e omesso di consegnare al curatore i libri e le scritture contabili, così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ha concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata ex art. 219, comma 2, legge fall. e ha rideterminato la pena nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione e in anni due la durata della sanzione accessoria ex art. 216 legge fall.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per per erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., lamenta che la Corte territoriale ha desunto il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dalla mancata produzione di idonea documentazione comprovante la destinazione dei beni di proprietà del ricorrente, senza valutare la reale sussistenza in capo al medesimo della consapevolezza e volontà di cagionare il dissesto dell'azienda. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 219, comma 3, legge fall. (erroneamente indicato come art.216, comma 3, legge fall.), lamenta che la Corte territoriale non ha riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità dando rilevanza all'entità del passivo, senza, invece, considerare l'effettiva diminuzione patrimoniale cagionata dal reato alla massa creditoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le conformi decisioni di appello e di primo grado.

2. Quanto al primo motivo, che investe la sussistenza dell'elemento soggettivo della vicenda di bancarotta fraudolenta distrattiva, giova precisare che in sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

In relazione alla vicenda, il giudice di appello ha dettagliatamente valutatato le risultanze istruttorie e ha considerato che, al contrario di quanto riferito dall'imputato al curatore in merito alla conclusione di accordi con i creditori; all'assenza di beni immateriali ed attrezzature di proprietà della ditta; alla titolarità, nella misura di un terzo, soltanto di un immobile abusivo destinato ad uso abitativo per il proprio nucleo familiare e alla esistenza dei libri e delle scritture contabili, che si riservava di esibire senza mai provvedervi, il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore e gestore di due società di capitali delle quali erano legali rappresentanti la moglie ed il figlio, nonché proprietario di un autocarro e di un motoveicolo non rinvenuti.

Correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova della distrazione dalla mancata dimostrazione della reale destinazione dell'autocarro e del motoveicolo, la cui proprietà era stata taciuta al curatore, sottolineando l'assenza di indicazioni sufficienti a fondare la presunzione di utilizzo degli introiti derivati dalla loro cessione per finalità proprie dell'attività commerciale svolta dalla ditta stessa.

Nella specie, la Corte ha evidenziato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza, sicché tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa non è richiesto alcun nesso, causale o psichico, ma è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.

La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo, esterno alla condotta stessa (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e di dare al denaro ricavato una destinazione diversa da quella legale.

I giudici di appello, pur consapevoli dell'esistenza di un arresto dissonante (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), allineandosi al principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 e, prima ancora da Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348 e da Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357, hanno precisato che l'elemento psicologico della bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

3. Quanto al secondo motivo, che investe la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., la Corte territoriale ha dato seguito al principio di diritto, peraltro richiamato dalla stessa difesa, secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi" (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345; Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439), sottolineando che proprio l'occultamento delle scritture contabili, poiché rende impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, non può essere utilizzato per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto, situazione da escludersi nel caso di specie in ragione dell'entità del prezzo di acquisto dei beni (autocarro e motociclo) non rinvenuti, quantificato nel totale di euro 30.500,00, la cui proprietà era stata taciuta al curatore.

Il ricorrente, dunque, non si è confrontato affatto con il percorso argomentativo sviluppato nella sentenza in verifica.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 >.e Così deciso il 10 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] j P3•D C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] °dello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 29 settembre 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Crotone, confermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "DEL.MED. di [OSCURATO:PERSONA]" dichiarata fallita il 15 marzo 2011, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva distratto il patrimonio dell'azienda alle garanzie dei creditori e omesso di consegnare al curatore i libri e le scritture contabili, così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ha concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata ex art. 219, comma 2, legge fall. e ha rideterminato la pena nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione e in anni due la durata della sanzione accessoria ex art. 216 legge fall. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per per erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., lamenta che la Corte territoriale ha desunto il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dalla mancata produzione di idonea documentazione comprovante la destinazione dei beni di proprietà del ricorrente, senza valutare la reale sussistenza in capo al medesimo della consapevolezza e volontà di cagionare il dissesto dell'azienda. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 219, comma 3, legge fall. (erroneamente indicato come art.216, comma 3, legge fall.), lamenta che la Corte territoriale non ha riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità dando rilevanza all'entità del passivo, senza, invece, considerare l'effettiva diminuzione patrimoniale cagionata dal reato alla massa creditoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le conformi decisioni di appello e di primo grado. 2. Quanto al primo motivo, che investe la sussistenza dell'elemento soggettivo della vicenda di bancarotta fraudolenta distrattiva, giova precisare che in sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). In relazione alla vicenda, il giudice di appello ha dettagliatamente valutatato le risultanze istruttorie e ha considerato che, al contrario di quanto riferito dall'imputato al curatore in merito alla conclusione di accordi con i creditori; all'assenza di beni immateriali ed attrezzature di proprietà della ditta; alla titolarità, nella misura di un terzo, soltanto di un immobile abusivo destinato ad uso abitativo per il proprio nucleo familiare e alla esistenza dei libri e delle scritture contabili, che si riservava di esibire senza mai provvedervi, il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore e gestore di due società di capitali delle quali erano legali rappresentanti la moglie ed il figlio, nonché proprietario di un autocarro e di un motoveicolo non rinvenuti. Correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova della distrazione dalla mancata dimostrazione della reale destinazione dell'autocarro e del motoveicolo, la cui proprietà era stata taciuta al curatore, sottolineando l'assenza di indicazioni sufficienti a fondare la presunzione di utilizzo degli introiti derivati dalla loro cessione per finalità proprie dell'attività commerciale svolta dalla ditta stessa. Nella specie, la Corte ha evidenziato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza, sicché tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa non è richiesto alcun nesso, causale o psichico, ma è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo, esterno alla condotta stessa (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita e di dare al denaro ricavato una destinazione diversa da quella legale. I giudici di appello, pur consapevoli dell'esistenza di un arresto dissonante (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), allineandosi al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 e, prima ancora da Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348 e da Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357, hanno precisato che l'elemento psicologico della bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 3. Quanto al secondo motivo, che investe la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., la Corte territoriale ha dato seguito al principio di diritto, peraltro richiamato dalla stessa difesa, secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi" (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345; Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439), sottolineando che proprio l'occultamento delle scritture contabili, poiché rende impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, non può essere utilizzato per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto, situazione da escludersi nel caso di specie in ragione dell'entità del prezzo di acquisto dei beni (autocarro e motociclo) non rinvenuti, quantificato nel totale di euro 30.500,00, la cui proprietà era stata taciuta al curatore. Il ricorrente, dunque, non si è confrontato affatto con il percorso argomentativo sviluppato nella sentenza in verifica. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 >.e Così deciso il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] j P3•D C
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