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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:305
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0359_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 195, pag. 46)

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) per il Burgenland e la Carinzia e, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva. 2) La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0359_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 195, pag. 46) [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) per il Burgenland e la Carinzia e, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee, la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva. 2) La Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris