CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvoca-to [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2404/2022 de-positata il 11/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27572/2022Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 19997/2026Data pubblicazione 15/06/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 2404/2022, pubblicata in data 11 aprile 2022,la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gra-vame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribu-nale di Roma n. 13675/2014, la quale, a propria volta, aveva respintola domanda dell'odierno ricorrente, volta a conseguire la condannadella [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] allacorresponsione della somma di € 10.705,32.2. L'odierno ricorrente, nel proprio gravame, aveva censurato ladecisione di prime cure, deducendo di aver agito non per il mancatopagamento degli aiuti supplementari, bensì per il mancato pagamentodelle somme a lui dovute in virtù dei titoli speciali assegnatigli.La Corte capitolina, per contro, ha rilevato che dalla lettura dellodove dalla consultazione delle domande presentate in sede ammini-strativa risultava invece chiaramente che il titolo della richiesta veni-va a concernere aiuti supplementari.La Corte territoriale ha ulteriormente argomentato sia che - comegià rilevato dal Tribunale - la documentazione smentiva l'assuntodell'appellante, in quanto le domande risultavano basate sulle previ-sioni normative del regolamento comunitario disciplinanti gli aiutisupplementari, sia che l'odierno ricorrente non aveva specificamentecensurato la motivazione del Tribunale e si era limitato a reiterare l'i-niziale domanda “senza contraddire però alle (diverse) emergenzedocumentate da [OSCURATO:PERSONA] quanto al titolo delle domande”.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 27572/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 27572/2022Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 19997/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].4. Con provvedimento datato 17 settembre 2025, il Consiglieredelegato ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.,segnalando la improcedibilità del ricorso.A detta proposta ha fatto seguito, in data 24 ottobre 2025, istanzadella parte ricorrente per la definizione del giudizio.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, testualmente: “violazionee falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 – insufficiente e contraddittoria motivazio-ne circa un fatto controverso e punto decisivo per il giudizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”.Il ricorso argomenta che la Corte d'appello sarebbe incorsa in unaerronea lettura del materiale probatorio, “in particolare, su di una pa-lese ed evidente erronea lettura delle domande uniche di pagamentoallegate all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”.2. In virtù del suo carattere potenzialmente dirimente, appare op-portuno valutare preliminarmente la proposta di definizione ex art.380-bis c.p.c., procedendo alla riproduzione letterale del suo conte-nuto:“(…) 2. Il motivo di ricorso è inammissibile.3. L'insufficienza e la contraddittorietà – nella specie addotte nellarubrica dell'esperito mezzo ‒ della motivazione (al di là del contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella specie non configurabi-le) più non rilevano al cospetto del (nuovo) disposto del n. 5 del 1°Sez. S1 - R.G. 27572/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 27572/2022Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 19997/2026Data pubblicazione 15/06/2026co. dell'art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7.4.2014, n. 8053/2014;Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).4. L'esperito motivo di ricorso non censura in modo specifico epuntuale il surriferito – da ultimo ‒ rilievo motivazionale della Corte diRoma (ossia che l'appellante non aveva specificamente censurato lamotivazione del Tribunale e si era limitato a reiterare l'iniziale do-manda “senza contraddire però alle (diverse) emergenze documenta-te da [OSCURATO:PERSONA] quanto al titolo delle domande”).5. In ogni caso, il ricorrente si duole per l'esegesi che i giudici delmerito hanno della sua domanda operato.E tuttavia l'interpretazione della domanda spetta al giudice delmerito ed attiene al momento logico relativo all'accertamento in con-creto della volontà della parte; cosicché un eventuale errore al ri-guardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di uncamente "sub specie" di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.(cfr. Cass. sez. lav. 17.11.2006, n. 24495).Evidentemente nella specie nessun vizio motivazionale si configu-ra, giacché la Corte d'appello ha compiutamente e esaustivamenteesplicitato le ragioni della sua esegesi.6. In ogni caso, il ricorrente si duole per “una palese ed evidenteerronea lettura del materiale probatorio offerto” (così ricorso, pag.19) e per aver, la Corte territoriale, “operato una lettura illegittima-mente parziale del materiale probatorio offerto dalla odierna parte ri-corrente” (così ricorso, pag. 20).Infine, assume – il ricorrente ‒ che a mezzo delle domande unichedi pagamento “ha anche chiesto (…) il pagamento dell'aiuto spettan-tegli in virtù del titolo speciale assegnatogli e posseduto” (così ricor-so, pag. 23).Sez. S1 - R.G. 27572/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 27572/2022Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 19997/2026Data pubblicazione 15/06/20267. Evidentemente in questi termini – e pur al di là della “doppiaconforme” – soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero che, con il ricorso per cassazione la parte non può rimet-tere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fatti-specie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accer-tamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legit-timità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Ovvero che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrentesostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur overisultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorionel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).Ovvero che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcunvizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inqua-drabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né inquello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art.132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motiva-zionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).”.3. La proposta di definizione deve trovare piena conferma, risul-tando del tutto condivisibili le considerazioni nella medesima ampia-mente illustrate e peraltro neppure contraddette all'odierno ricorren-te, il quale ha, sì, formulato istanza di decisione del ricorso, ma nonha sviluppato nella medesima istanza alcuna censura al contenutoSez. S1 - R.G. 27572/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 27572/2022Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 19997/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026della proposta di definizione, successivamente omettendo il depositodi memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c.4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.5. Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, devetrovare applicazione l'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale ri-chiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cuiall'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condan-na ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata nonché, infavore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non infe-riore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liqui-dano come da dispositivo.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;Sez. S1 - R.G. 27572/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 27572/2022Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 19997/2026Data pubblicazione 15/06/2026condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricor-rente, della somma equitativamente determinata in € 3.000,00, exart. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma,c.p.c.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 27572/2022 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 7 di 7