CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di responsabilità; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, ult. comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479) e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata dell'allontanamento che comporta, secondo le ragionevoli conclusioni dei giudici di merito, una valutazione di non particolare tenuità del pericolo connesso alla condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos