Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 01681/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Cascina (PI), in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2.

Ricorrenti contro Agenzia delle Entrate.

Intimata avverso la sentenza n. 734 dell’8.

6. 2017 del Tribunale di Pisa.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.

11. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato a mezzo posta l’8.

1. 2018 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propongono ricorso, affidato a due motivi, per la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G.

N. 2705/2018.

Numero registro generale 2705/2018 Numero sezionale 2440/2021 cassazione della sentenza n. 734 dell’8.

6. 2017 del Tribunale di Pisa che, in Numero di raccolta generale 1681/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Pisa, aveva rigettato l’opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni che contestavano la violazione dell’art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere conferito incarichi professionali a infermieri dipendenti pubblici senza avere acquisito la preventiva autorizzazione della loro Amministrazione di appartenenza.

L’agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per avere affermato, a sostegno della conclusione accolta, che la disposizione di cui all’art. 53 citato impone a carico del datore di lavoro l’obbligo, con conseguente onere della prova, di verificare le condizioni che escludono la richiesta di autorizzazione, non potendosi lo stesso rimettere unicamente a quanto dichiarato sua sponte dal lavoratore.

Tale interpretazione della norma, sostiene il ricorso, è errata, dal momento che si risolve con l’imporre un onere di indagare sullo status del lavoratore che oltrepassa il livello di diligenza richiesto, integrando una prova diabolica, atteso che, in mancanza di qualsiasi archivio dei pubblici dipendenti, il conferente l’incarico non ha altro modo di riscontrare la situazione se non assumendo dallo stesso lavoratore tutte le informazioni necessarie.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 365, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., lamentando che il giudice a quo, nel decidere la controversia, abbia omesso di valutare che gli opponenti, in occasione dei conferimenti degli incarichi, avevano verificato che i lavoratori era iscritti all’albo professionale ed avevano partita iva, e che gli stessi avevano dichiarato ampia disponibilità di orari e inoltre “ di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste “, fatti che, se debitamente valutati, avrebbero dovuto portare a F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G.

N. 2705/2018.

Numero registro generale 2705/2018 Numero sezionale 2440/2021 concludere che i comparenti avevano adempiuto correttamente al loro obbligo Numero di raccolta generale 1681/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 di indagine ovvero, quanto meno, della presenza di un errore scusabile escludente la loro responsabilità.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamene, sono infondati.

Il giudice di appello ha rigettato in parte qua l’opposizione, ritenendo non solo erronea la interpretazione degli opponenti, secondo cui la violazione dell’art. 53 legge citata presupporrebbe la consapevolezza da parte del conferente l’incarico della qualità di dipendente pubblico del lavoratore, ma altresì l’assunto secondo ogni onere a loro carico si sarebbe esaurito e sarebbe stato assolto dalle dichiarazioni ricevute dal soggetto incaricato, in particolare dalla sua attestazione circa la mancanza di situazioni di incompatibilità nell’assunzione dell’incarico.

Il Tribunale ha quindi affermato che l’art. 53 legge citata impone al datore di lavoro il dovere di verificare le condizioni che escludono la richiesta di autorizzazione, non potendosi lo stesso rimettere unicamente a quanto eventualmente dichiarato dal lavoratore, e che nella specie tale onere non risultava assolto, non risultando richieste nemmeno specifiche dichiarazioni ai soggetti cui veniva conferito l’incarico, né assunte informazioni in altro modo.

Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla interpretazione della norma di legge di cui si discute ed al contenuto e consistenza del conseguente onere che grava sul conferente si sottraggono alle censure di violazione di legge prospettate dal ricorso per essere del tutto conformi all’orientamento di questa Corte, che ha avuto modo di precisare che l’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 impone a carico del datore di lavoro un obbligo di verifica delle condizioni che escludono la richiesta di autorizzazione e che, al fine della sua osservanza, egli non può rimettersi unicamente a quanto dichiarato sponte sua dal lavoratore.

Si è inoltre chiarito che tale conclusione interpretativa non contrasta affatto con quanto previsto dall’art. 3 legge n. 689 del 1981 in tema di violazioni amministrative, in quanto l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo nel caso in cui sia inevitabile, situazione questa che richiede sia un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G.

N. 2705/2018.

Numero registro generale 2705/2018 Numero sezionale 2440/2021 liceità della sua condotta ed altresì la condizione che, da parte sua, sia stato Numero di raccolta generale 1681/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero quindi possa essergli mosso ( Cass. n. 9289 del 2020; Cass. n. 25752 del 2016 ).

Il ricorso assume che l’onere di accertare se il lavoratore era o meno dipendente pubblico doveva nella specie ritenersi assolto in ragione della dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità resa dal lavoratore al momento dell’accettazione dell’incarico, nonché dal fatto che egli era in possesso di partita iva ed era iscritto all’Albo degli infermieri professionali ed al relativo ente previdenziale ed aveva manifestato, quanto all’orario di lavoro, assoluta disponibilità e libertà.

In adesione all’orientamento giurisprudenziale sopra menzionato deve al riguardo ritenersi corretta la valutazione del Tribunale che ha riconosciuto, ai fini dell’assolvimento dell’onere in discorso, prive di concludenza le circostanze sopra addotte, essendo sufficiente al riguardo osservare che l’art. 53 citato non introduce alcuna situazione di “ incompatibilità “ per il dipendente pubblico, ma si limita a prevedere che gli incarichi provenienti da enti pubblici o privati siano autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, sicché la dichiarazione sopraindicata del soggetto incaricato non rileva sotto il profilo, che sarebbe il solo rilevante, dell’esistenza o meno della sua qualità di dipendente pubblico, e che altresì le altre circostanze non sono di per sé incompatibili con tale status, con l’effetto che la loro ricorrenza non rappresenta un dato sufficiente ad escluderlo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 2705/2018 R.G.

N. 2705/2018.

Numero sezionale 2440/2021 Numero di raccolta generale 1681/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021.Data pubblicazione 19/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Cascina (PI), in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2. Ricorrenti contro Agenzia delle Entrate. Intimata avverso la sentenza n. 734 dell’8. 6. 2017 del Tribunale di Pisa. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18. 11. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato a mezzo posta l’8. 1. 2018 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propongono ricorso, affidato a due motivi, per la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2705/2018. Numero registro generale 2705/2018 Numero sezionale 2440/2021 cassazione della sentenza n. 734 dell’8. 6. 2017 del Tribunale di Pisa che, in Numero di raccolta generale 1681/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Pisa, aveva rigettato l’opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni che contestavano la violazione dell’art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere conferito incarichi professionali a infermieri dipendenti pubblici senza avere acquisito la preventiva autorizzazione della loro Amministrazione di appartenenza. L’agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parti ricorrenti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per avere affermato, a sostegno della conclusione accolta, che la disposizione di cui all’art. 53 citato impone a carico del datore di lavoro l’obbligo, con conseguente onere della prova, di verificare le condizioni che escludono la richiesta di autorizzazione, non potendosi lo stesso rimettere unicamente a quanto dichiarato sua sponte dal lavoratore. Tale interpretazione della norma, sostiene il ricorso, è errata, dal momento che si risolve con l’imporre un onere di indagare sullo status del lavoratore che oltrepassa il livello di diligenza richiesto, integrando una prova diabolica, atteso che, in mancanza di qualsiasi archivio dei pubblici dipendenti, il conferente l’incarico non ha altro modo di riscontrare la situazione se non assumendo dallo stesso lavoratore tutte le informazioni necessarie. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 365, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., lamentando che il giudice a quo, nel decidere la controversia, abbia omesso di valutare che gli opponenti, in occasione dei conferimenti degli incarichi, avevano verificato che i lavoratori era iscritti all’albo professionale ed avevano partita iva, e che gli stessi avevano dichiarato ampia disponibilità di orari e inoltre “ di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste “, fatti che, se debitamente valutati, avrebbero dovuto portare a F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2705/2018. Numero registro generale 2705/2018 Numero sezionale 2440/2021 concludere che i comparenti avevano adempiuto correttamente al loro obbligo Numero di raccolta generale 1681/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 di indagine ovvero, quanto meno, della presenza di un errore scusabile escludente la loro responsabilità. I motivi, che possono essere trattati congiuntamene, sono infondati. Il giudice di appello ha rigettato in parte qua l’opposizione, ritenendo non solo erronea la interpretazione degli opponenti, secondo cui la violazione dell’art. 53 legge citata presupporrebbe la consapevolezza da parte del conferente l’incarico della qualità di dipendente pubblico del lavoratore, ma altresì l’assunto secondo ogni onere a loro carico si sarebbe esaurito e sarebbe stato assolto dalle dichiarazioni ricevute dal soggetto incaricato, in particolare dalla sua attestazione circa la mancanza di situazioni di incompatibilità nell’assunzione dell’incarico. Il Tribunale ha quindi affermato che l’art. 53 legge citata impone al datore di lavoro il dovere di verificare le condizioni che escludono la richiesta di autorizzazione, non potendosi lo stesso rimettere unicamente a quanto eventualmente dichiarato dal lavoratore, e che nella specie tale onere non risultava assolto, non risultando richieste nemmeno specifiche dichiarazioni ai soggetti cui veniva conferito l’incarico, né assunte informazioni in altro modo. Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla interpretazione della norma di legge di cui si discute ed al contenuto e consistenza del conseguente onere che grava sul conferente si sottraggono alle censure di violazione di legge prospettate dal ricorso per essere del tutto conformi all’orientamento di questa Corte, che ha avuto modo di precisare che l’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 impone a carico del datore di lavoro un obbligo di verifica delle condizioni che escludono la richiesta di autorizzazione e che, al fine della sua osservanza, egli non può rimettersi unicamente a quanto dichiarato sponte sua dal lavoratore. Si è inoltre chiarito che tale conclusione interpretativa non contrasta affatto con quanto previsto dall’art. 3 legge n. 689 del 1981 in tema di violazioni amministrative, in quanto l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo nel caso in cui sia inevitabile, situazione questa che richiede sia un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 R.G. N. 2705/2018. Numero registro generale 2705/2018 Numero sezionale 2440/2021 liceità della sua condotta ed altresì la condizione che, da parte sua, sia stato Numero di raccolta generale 1681/2022 Data pubblicazione 19/01/2022 fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero quindi possa essergli mosso ( Cass. n. 9289 del 2020; Cass. n. 25752 del 2016 ). Il ricorso assume che l’onere di accertare se il lavoratore era o meno dipendente pubblico doveva nella specie ritenersi assolto in ragione della dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità resa dal lavoratore al momento dell’accettazione dell’incarico, nonché dal fatto che egli era in possesso di partita iva ed era iscritto all’Albo degli infermieri professionali ed al relativo ente previdenziale ed aveva manifestato, quanto all’orario di lavoro, assoluta disponibilità e libertà. In adesione all’orientamento giurisprudenziale sopra menzionato deve al riguardo ritenersi corretta la valutazione del Tribunale che ha riconosciuto, ai fini dell’assolvimento dell’onere in discorso, prive di concludenza le circostanze sopra addotte, essendo sufficiente al riguardo osservare che l’art. 53 citato non introduce alcuna situazione di “ incompatibilità “ per il dipendente pubblico, ma si limita a prevedere che gli incarichi provenienti da enti pubblici o privati siano autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, sicché la dichiarazione sopraindicata del soggetto incaricato non rileva sotto il profilo, che sarebbe il solo rilevante, dell’esistenza o meno della sua qualità di dipendente pubblico, e che altresì le altre circostanze non sono di per sé incompatibili con tale status, con l’effetto che la loro ricorrenza non rappresenta un dato sufficiente ad escluderlo. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 2705/2018 R.G. N. 2705/2018. Numero sezionale 2440/2021 Numero di raccolta generale 1681/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2021.Data pubblicazione 19/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E
Sentenza Cassazione n. 01681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris