CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 00445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4318-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, 2817 [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 3904/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 17/07/2019 R.G.N. 4922/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. cronol. 2080/2019, depositata il 12/7/2019, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - Unità di Dublino, accertando la competenza dello Stato Italiano, in luogo dello stato della Finlandia dove il richiedente aveva presentato originariamente la domanda di protezione. 2.11 Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. 3.11 richiedente si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale, previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25. 2. Il decreto del Tribunale di Brescia, infatti, è stato comunicato alle parti il 18/7/2019, mentre il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione il 20/1/2020, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25. 3. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. 4. Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 "Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo"). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.304 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2021. Li o C