CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI Giat-e-avv-ise-a-He-pa-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 28 maggio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata e le aveva condannate alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che i ricorsi delle imputate sono inammissibili perché tardivi, in quanto nel dispositivo della sentenza di secondo grado del 26 marzo 2021 viene fissato il termine di novanta giorni — scaduto il giorno 24 giugno 2021 — per il deposito della motivazione, avvenuto proprio il giorno 24 giugno 2021, cosicché il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso è decorso il 7 settembre 2021, mentre i ricorsi sono stati depositati in cancelleria il 7 dicembre 2021; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso