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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 35014/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19217-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 6335/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società avverso intimazione di pagamento e sottese cartelle esattoriali; l’Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il quarto motivo, che va esaminato preliminarmente, per ragioni di ordine logico— giuridico, la Società denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto dall’Agente della riscossione con difensore del libero foro;

1.2. la doglianza va disattesa alla stregua dei principi riepilogati da questa Corte (cfr. Cass. n. 29277/2020);

1.3. in tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia riscossione sia stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 30008/2019) le quali hanno precisato che ADER si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, mentre si serve del patrocinio di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, -nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi (Cass.

S.U. del 19.11.2019 n. 30008);

1.4. ne consegue che la costituzione dell'agente della riscossione nel giudizio di appello a mezzo di un Avvocato del libero foro, come nel caso in esame, può ritenersi valida ed efficace;

2.1. con il terzo motivo, che va parimenti esaminato preliminarmente rispetto alle altre censure, la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 4 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136 per avere la Commissione tributaria regionale accolto integralmente l’appello del Concessionario senza stralciare le cartelle esattoriali di valore inferiore ad Euro 1.000,00, iscritte a ruolo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 31/12/2010;

2.2. la doglianza è fondata, avendo la stessa Agenzia delle entrate riscossione, nel controricorso, affermato che «le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione in esame ...(erano)... state annullate ex lege, a far data del 31/10/2018, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.»;

2.3. ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata, di valore fino ad Euro 1.000,00 affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010;

3.1. a seguire, con il primo motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa l’eccezione, ritualmente riproposta in appello, relativa all’inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento in quanto priva di firma digitale ed effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri;

3.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

3.3. la questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nelle eccezioni preliminari non esaminate dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

3.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

3.5. come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass.27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402) con riguardo alle cartelle esattoriali (ma sulla base di principi applicabili anche al caso in esame), sulla scorta delle disposizioni dettate dall’art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.

«atto nativo digitale»), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.

«copia informatica»), ossia, appunto, un file in formato PDF ( portable document format), con l’ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale;

3.6. ne consegue che vizio della notifica dell’intimazione di pagamento per tale ragione non è dato riscontrare;

3.7. va altresì evidenziato, secondo quanto già statuito da questa Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez.

U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022), che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;

3.8. ne consegue l’infondatezza anche della suddetta censura;

4.1. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale omesso di verificare che le cartelle esattoriali, giudicate dalla stessa ritualmente notificate sulla scorta di quanto attestato nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 5347/2017, in giudicato, tra le medesime parti, relativa all’iscrizione ipotecaria, coincidessero con quelle sottese all’intimazione di pagamento in oggetto, dolendosi, la ricorrente, che le ulteriori cartelle, ivi non prese in esame, non erano state notificate dalla Concessionaria;

4.2. la doglianza è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto, per un verso, la Società omette di riprodurre il tenore della citata sentenza, della relativa iscrizione ipotecaria e delle cartelle ad essa sottese, di cui lamenta l'omesso esame e, per altro verso, non localizza in questo giudizio di legittimità i documenti in oggetto (neppure allegati al ricorso), siccome impone la consolidata giurisprudenza di questa Corte;

4.3. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di «autosufficienza» del ricorso, è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia (ai p.ti 14 e 15 in motivazione) ed ha investito questa Corte del compito di farne applicazione secondoun criterio di proporzionalità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi che trasformerebbe il principio di autosufficienza dei ricorso in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (ai p.to 81 in motivazione), va ribadito che il principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva «fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti»), requisito che può essere concretamente soddisfatto «anche» fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell'art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (cfr. Cass. 19/04/2022, n. 12481), dovendo altresì essere posto in rilievo che parte ricorrente ha, peraltro, del tutto omesso di produrre integralmente il fascicolo dei gradi di merito;

4.4. né, comunque, la Corte può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza della pretesa invalidità della notifica, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del giudizio, in quanto la notificazione della cartella esattoriale non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto atto a consentire di procedere con la riscossione coattiva;

4.5. deve confermarsi, dunque, che il motivo è stato formulato in violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. ed è conseguentemente inammissibile;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il terzo motivo, dichiarando cessata la materia del contendere nei limiti dianzi illustrati, respinti i rimanenti motivi;

6. il parziale accoglimento rende opportuno compensare integralmente le spese di lite di merito e di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, per l’effetto, pronunciando nel merito, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata, di valore fino ad Euro 1.000,00 affidate all’agente della riscossione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2010; rigetta i rimanenti motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19217-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 6335/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società avverso intimazione di pagamento e sottese cartelle esattoriali; l’Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il quarto motivo, che va esaminato preliminarmente, per ragioni di ordine logico— giuridico, la Società denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto dall’Agente della riscossione con difensore del libero foro; 1.2. la doglianza va disattesa alla stregua dei principi riepilogati da questa Corte (cfr. Cass. n. 29277/2020); 1.3. in tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia riscossione sia stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 30008/2019) le quali hanno precisato che ADER si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, mentre si serve del patrocinio di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, -nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi (Cass. S.U. del 19.11.2019 n. 30008); 1.4. ne consegue che la costituzione dell'agente della riscossione nel giudizio di appello a mezzo di un Avvocato del libero foro, come nel caso in esame, può ritenersi valida ed efficace; 2.1. con il terzo motivo, che va parimenti esaminato preliminarmente rispetto alle altre censure, la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 4 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136 per avere la Commissione tributaria regionale accolto integralmente l’appello del Concessionario senza stralciare le cartelle esattoriali di valore inferiore ad Euro 1.000,00, iscritte a ruolo tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 31/12/2010; 2.2. la doglianza è fondata, avendo la stessa Agenzia delle entrate riscossione, nel controricorso, affermato che «le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione in esame ...(erano)... state annullate ex lege, a far data del 31/10/2018, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.»; 2.3. ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata, di valore fino ad Euro 1.000,00 affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010; 3.1. a seguire, con il primo motivo la Società denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa l’eccezione, ritualmente riproposta in appello, relativa all’inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento in quanto priva di firma digitale ed effettuata a mezzo Pec da indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri; 3.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 3.3. la questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nelle eccezioni preliminari non esaminate dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 3.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 3.5. come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass.27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402) con riguardo alle cartelle esattoriali (ma sulla base di principi applicabili anche al caso in esame), sulla scorta delle disposizioni dettate dall’art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. «atto nativo digitale»), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. «copia informatica»), ossia, appunto, un file in formato PDF ( portable document format), con l’ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale; 3.6. ne consegue che vizio della notifica dell’intimazione di pagamento per tale ragione non è dato riscontrare; 3.7. va altresì evidenziato, secondo quanto già statuito da questa Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022), che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; 3.8. ne consegue l’infondatezza anche della suddetta censura; 4.1. con il secondo motivo la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Commissione tributaria regionale omesso di verificare che le cartelle esattoriali, giudicate dalla stessa ritualmente notificate sulla scorta di quanto attestato nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 5347/2017, in giudicato, tra le medesime parti, relativa all’iscrizione ipotecaria, coincidessero con quelle sottese all’intimazione di pagamento in oggetto, dolendosi, la ricorrente, che le ulteriori cartelle, ivi non prese in esame, non erano state notificate dalla Concessionaria; 4.2. la doglianza è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto, per un verso, la Società omette di riprodurre il tenore della citata sentenza, della relativa iscrizione ipotecaria e delle cartelle ad essa sottese, di cui lamenta l'omesso esame e, per altro verso, non localizza in questo giudizio di legittimità i documenti in oggetto (neppure allegati al ricorso), siccome impone la consolidata giurisprudenza di questa Corte; 4.3. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di «autosufficienza» del ricorso, è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia (ai p.ti 14 e 15 in motivazione) ed ha investito questa Corte del compito di farne applicazione secondoun criterio di proporzionalità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi che trasformerebbe il principio di autosufficienza dei ricorso in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (ai p.to 81 in motivazione), va ribadito che il principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva «fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti»), requisito che può essere concretamente soddisfatto «anche» fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell'art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (cfr. Cass. 19/04/2022, n. 12481), dovendo altresì essere posto in rilievo che parte ricorrente ha, peraltro, del tutto omesso di produrre integralmente il fascicolo dei gradi di merito; 4.4. né, comunque, la Corte può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza della pretesa invalidità della notifica, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del giudizio, in quanto la notificazione della cartella esattoriale non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto atto a consentire di procedere con la riscossione coattiva; 4.5. deve confermarsi, dunque, che il motivo è stato formulato in violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. ed è conseguentemente inammissibile; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il terzo motivo, dichiarando cessata la materia del contendere nei limiti dianzi illustrati, respinti i rimanenti motivi; 6. il parziale accoglimento rende opportuno compensare integralmente le spese di lite di merito e di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, per l’effetto, pronunciando nel merito, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata, di valore fino ad Euro 1.000,00 affidate all’agente della riscossione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2010; rigetta i rimanenti motiv
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