CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 1975
Cassazione n. 06862/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] B1 RANE nato il 27/03/1975 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA, RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio sc:ritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) 1.La Corte di appello di Messina confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] veniva giudicato "in assenza". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo del mandato di impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che sarebbe stato giustificato con motivazione apodittica ed apparente; 2.2. violazione di legge (art. 53 I. n. 689 del 1981) e vizio di motivazione: la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla base giustificata sulla base del 12 fatto che il ricorrente era un venditore ambulante sarebbe manifestamente illogica tenuto conto che le somme necessarie per il pagamento della pena pecuniaria in ipotesi convertita potevano essere reperiti anche da una persona che era dedita al commercio su strada. 3. Il collegio rileva che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] non era dotato dello specifico mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod.proc. pen.. Si riafferma, sul punto, che, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 - 01; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio