CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19903-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Lazio, n. 14, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6430/02/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per recupero a tassazione del reddito, non dichiarato, derivante da un contratto di locazione di un immobile di proprietà del medesimo, che il contribuente sosteneva di avere versato, in forza di una scrittura privata, alla moglie dalla quale era separato, la quale aveva regolarmente dichiarato tale reddito, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che il contribuente, quale proprietario dell'immobile ed intestatario del contratto di locazione, avrebbe dovuto dichiarare il canone annuo percepito dalla locazione quale reddito fondiario mentre la moglie avrebbe dovuto dichiarare quanto ricevuto dal coniuge quale reddito non fondiario. 2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso il ricorrente, omettendo qualsiasi riferimento sia ad uno dei vizi di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., sia a norme di legge violate, sostiene che né l'amministrazione finanziaria né i giudici di appello avevano tenuto conto «di quanto indicato e documentato dal ricorrente»; che la moglie di esso ricorrente aveva regolarmente dichiarato il reddito derivante dal contratto di locazione stipulato da esso ricorrente, sebbene errando nel cumularlo con quello percepito sulla base di un altro contratto di locazione stipulato dalla stessa per un immobile di sua proprietà; che era tenuto a versare alla moglie i canoni di locazione percepiti dalla locazione del proprio immobile in forza di una scrittura privata stipulata in data 19/02/2020 in vista della successiva separazione; che in base all'art. 23 del TUIR il soggetto tenuto a dichiarare il canone di locazione è l'effettivo percettore «e pertanto anche se non viene indicato nel contratto il nome dell'effettivo percettore, ciò non può impedirle di chiararlo a chi ne legittima il possesso»; che la CTR del Lazio, pronunciando in un caso analogo, aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un coniuge separato, locatario ma non proprietario, emesso per omessa dichiarazione dei canoni di locazione, comunque, non percepiti perché versati al coniuge con «la funzione di parametrare il contributo di mantenimento che spettava al coniuge»; che parte della dottrina aveva ritenuto «che la situazione giuridica in questione configurasse un diritto reale di abitazione», anche se altra parte della dottrina «ha optato per la qualificazione in termini di diritto relativo», ora come comodato ora come diritto personale sui generis, in tal senso essendosi pronunciate anche le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 11096 del 2002, n. 13603 del 2004); che nella fattispecie invece la riconducibilità della situazione giuridica alla locazione era giustificata dal fatto che «vi è un corrispettivo, rappresentato dalla diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento che il coniuge non assegnatario deve corrispondere all'altro coniuge». 2. Il motivo, cosi come dedotto ed articolato, è inammissibile per violazione del principio di cui a Cass., Sez. U, n. 32415 del 2021 secondo cui «Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa». In senso analogo si è pronunciata questa Corte nella ordinanza n. 11603 del 2018, secondo cui «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito» (in termini anche Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013 n. 17931). 3. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data