CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .7/7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la detenzione domiciliare, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, a causa delle condotte da lui serbate nel corso della misura alternativa; Considerato che con il ricorso viene dedotta la nullità assoluta della ordinanza impugnata per l'omesso avviso della udienza in camera di consiglio all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato dal condannato in aggiunta al precedente difensore; Ritenuto che la censura è manifestamente infondata poiché non risulta essere stata sollevata tale eccezione, dal difensore presente, nel corso della udienza in camera di consiglio conclusasi con il provvedimento impugnato; Rilevato, infatti, che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione, anche in caso di assenza in udienza sia del condannato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio