CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23,comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con provvedimento del 1'11 settembre 2020 ha rigettato la richiesta di cessazione della misura cautelare, per mancato rispetto dei termini di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 309 e 310 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso immediato in cassazione, per i motivi di seguito enúnciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 1737<comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 3, 27 costituzione, 309, 310 cod. proc. pen. e art. 11 comma 5, I. n. 47 del 2015); motivazione illogica. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha deliberato nella camera di consiglio nei giorni 14 e 15 luglio 2020, con fissazione del termine per il deposito dell'ordinanza di 45 giorni. Il deposito dell'ordinanza è avvenuto il 31 agosto 2020, oltre i termini previsti. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza "dovendosi computare il termine per il deposito della motivazione dal deposito del dispositivo in cancelleria (18 luglio 2020) e non dalla deliberazione in camera di consiglio". Invece, la data di inizio decorrenza del termine deve decorrere dalla deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non da quella successiva di deposito in cancelleria. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 2. 2. Con successiva memoria l'indagato ha rappresentato che il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 25 novembre 2021 per altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA]) ha disposto la perdita di efficacia della misura cautelare per il mancato rispetto del termine di deposito, giAe7(1.- con il calcolo del termine dalla data della deliberazione del dispositivo e non da quella del deposito in cancelleria. 3. Il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti "lo status libertatis" non altrimenti impugnabili: ne consegue che avverso i provvedimenti di sostituzione o modifica delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 del codice di rito. (Nella specie l'imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della istanza con cui era stata chiesta la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; la Corte, qualificato il ricorso come appello, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente). (Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013 - dep. 30/04/2013, Bandiera, Rv. 25603201; vedi anche Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016 - dep. 27/02/2017, Mortarini, Rv. 26941801). Conseguentemente il ricorso deve qualificarsi appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. con trasmissione atti al Tribunale di Catanzaro - Sezione riesame P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 310 C.P.P. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, C.P.P. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, dis