CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 05348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6405/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la Sentenza della CORTE D’APPELLO TRENTO n. 69/2016 depositata il 23/9/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], docente assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento con ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato, convenne in giudizio l’ente datore di lavoro per ottenere il pieno riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei servizi prestati, anche previoaccertamento dell’illegittimità del termine apposto ai contratti, con condanna della pubblica amministrazione al pagamento di tu tt e le conseguenti differenze retributive. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice del lavoro, con una prima sentenza parziale, respinse la domanda di accertamento dell’illiceità del termine, ma riconobbe il diritto del docente alla piena ricostruzione della carriera –anche in disapplicazione dei limiti posti dalla normativa interna, in quanto ritenuta in contrasto con le norme e i principi dell’Unione europea – e rimise la causa in istruttoria, per l’espletamento di c.t.u. sul quantum . All’esito della consulenza, il giudice pronunciò sentenza definitiva con cui condannò la Provincia al pagamento della somma di €6.800, 56 , in linea capitale , al netto di quanto non più esigibile per effetto dell’eccepita ed applicata prescrizione quinquennale. Contro la sentenza del tribunale proposeroappello tanto la [OSCURATO:PERSONA] di Trento, quanto [OSCURATO:PERSONA] e le due impugnazioni vennero riunite. La Corte d’Appello di Trento, all’esito di un’ulteriore c.t.u., respinse l’appello della Provincia e, in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, accertò il suo diritto a essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità maturata, ferma tuttavia la liquidazione del quantumstabilita dal tribunale. Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Trento ha proposto ricorso articolato in cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1c.p.c. Le parti non hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle seguenti disposizioni:art. 53 legge n. 312/1980, artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994 , clausola n. 4 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES - UNICE - CEEP – Direttiva 1999/70/CE. Violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione alle seguenti disposizioni: artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29.11.2004, art. 3 accordo secondo biennio economico 2000-2001 del 15.5.2001 per il personale docente della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, art. 22 accordo provinciale biennio economico 2008-2009 per il personale docente della [OSCURATO:PERSONA]». 1.1. Al netto della evidente inamm issibilità della denuncia della violazione di disposizioni della contrattazione collettiva provinciale come vizio di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (che invece si riferisce solo a i « contratti e accordi colletti vi nazionali di lavoro»),il motivo pone una questione di diritto che è stata di recente trattata e decisa da questa Corte in una pluralità di controversie analoghe, ovverosia se la normativa interna, legale e contrattuale(che non presenta sostanziali differenze a livello nazionale e provinciale), sia compatibile o meno con il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato sancito ne lla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, nella clausola n. 4, punto 1, dell’allegato Accordo quadro. 1.2. Alla luce di tali recenti e ripetuti precedenti giurisprudenziali, il motivo di ricorso è infondato. Infatti, «Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella [OSCURATO:PERSONA] di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato»(massima ufficiale tratta da Cass. n. 14959/2022; conf. Cass. nn. 41887/2021 ; 41888/2021; 66/2022; 67/2022; 68/2022; 2248/2022; 2341/2022; 2342/2022; 6662/2022; 6707/2022; 6708/2022; 13765/2022; 13766/2022; 14960/2022). Tale specifica giurisprudenza ha, del resto, semplicemente esteso ai docenti a termine reclutati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento il medesimo principio già precedentemente affermato con riguardo ai dipendenti dell’amministrazione statale (v. Cass. nn. 22558/2016; 8945/2017; 20918/2019), sulla base di un dato normativo di cui la stessa ricorrente non mette in discussione la sostanziale omogeneità. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia «Violazione di norme di diritto con riferimento all’ art. 112 c.p.c. Nullità della sentenza d’appello. Violazione di norme di diritto con riferimento all’art. 340c.p.c. Intervenuta decadenza dall’impugnazionedell’appellante incidentale ( sic ) » . Il motivo è duplice, perché, da un lato, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia accolto una nuova domanda che il docente non avrebbe proposto in primo grado ; dall’altro lato, rileva l’inammissibilità dell’appello in parte qua , perché tardivo, in mancanza di riserva di impugnazione contro la sentenza parziale del giudice di prime cure. 2.1. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato, a prescindere dall’erroneo riferimento alla disposizione di legge che sarebbe stata violata (non è infatti pertinente al caso l’art.112 c.p.c., posto che si suppone che una domanda al giudice d’appello sia stata fatta, bensì l’art. 345 c.p.c., che sancisce l’inammissibilità delle domande nuove in appello). Viene indicata nel motivo come domanda nuova la richiesta del docente di disapplicare l’art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, che pone un limite al riconoscimento dei servizi preruolo nella ricostruzione della carriera del docente precario una volta assunto in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato («Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali epareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici edeconomici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo»). È bene chiarire che, nel caso di specie, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato assunto in ruolo al momento della domanda giudiziale e che quest’ultima avesse ad oggetto anche il riconoscimento dei servizi preruoloai fini dell’anzianità di ruolo. Pertanto, il citato art. 485 del [OSCURATO:PERSONA] in materia di istruzione non può trovare applicazione in questo processo, ancor prima che per la sua incompatibilità con il diritto eurounitario (e a prescindere da tale incompatibilità, sui cui termini, non automatici, si veda Cass. n. 31149/2019 ) , per il semplice fatto che disciplina una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il docente chiede soltanto che il suo continuativo lavoro a tempo determinato sia trattato come se fosse stato prestato in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che la richiesta in appello di calcolare gli effetti economici della domanda di trattamento paritario del lavoro a tempo determinato senza tenere conto della limitazione posta dal citato art. 485 non può essere considerata una domanda nuova rispetto alla domanda di riconoscere al lavoro a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per il lavoro a tempo indeterminato. È dunque addirittura superfluo osservare che, comunque, anche la richiesta di disapplicazione del diritto interno per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea non potrebbe giammai essere considerata una autonoma domanda, da considerare nuova, perché diversa sotto il profilo della causa petendi rispetto a quella svolta in primo grado , trattandosi semplicemente della richiesta di applicazione dell’unica regola di diritto vigente e vincolante nel contesto eurounitario. 2.2. Per quanto riguarda la denuncia di v iolazione dell’art. 340 c.p.c., il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) , perché non vengono riportati i passi della sentenza parziale di primo grado dai quali si dovrebbe de sumere che essa implicasse il calcolo delle maggiori retribuzioni dovute al docente tenendo conto della limitazione contenuta nell’art. 485 del Testo unico. Né tale sentenza risulta tra i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. 3. Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 485, comma 1, d.lgs.n. 297/1994» . 3.1. L’infondatezza di questo motivo risulta evidente alla luce di quanto espostocon riferimento al motivo precedente. La corte d’appello ha correttamente ricalcolato il dovuto , «non avendo il consulente [in primo grado] calcolato l’anzianità con lo stesso criterio applicabile negli stessi periodi al personale già di ruolo» (pag. 21 della sentenza impugnata). Il criterio per l’eliminazione degli effetti del trattamento discriminatorio è semplice e non contempla limitazioni nel riconoscimento dei servizi prestati, tanto meno quella contenuta nell’art. 485, comma 1, del Testo unico , che disciplina la diversa fattispecie del riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’assunzione in ruolo e per il periodo successivoall’assunzione in ruolo. 4. Il quarto motivo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 17 della legge provinciale della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 744 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro in relazione all’art. 2 del CCNL relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12.7.2011». 4.1. Con questo motivo, la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ricostruito la carriera del docente applicando il contratto collettivo vigente alla data di maturazione di ogni singolo scatto e non quello vigente alla data di immissione in ruolo, il quale sarebbe stato meno favorevole per il lavoratore, perché nel nuovo contratto era stato eliminato il primo scatto stipendiale dopo tre anni dall’assunzione, che era invece previsto nei contratti collettivi precedenti. I nuovi contratti collettivi, sia quello nazionale che quello provinciale, hanno tenuto fermi ad personam i diritti economici già maturati in base ai contratti previgenti in favore del «personale già assunto a tempo indeterminato alla data del 1°.9.2010» e la corte d’appello ha ritenuto discriminatoria la clausola contrattuale che esclude dalla conservazione dei benefici il personale che, a quella data, era già in servizio, ma con rapporto di lavoroa tempo determinato. 4.2. Il motivo è infondato, perchéanche in questo caso la corte territoriale ha deciso in conformità al diritto eurounitario e all’orientamento già espresso da questa Corte. «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l’art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione» ( massima ufficiale tratta da Cass. n. 2924/2020). 5. Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità». 5.1. [OSCURATO:PERSONA] di Trento lamenta che la corte d’appello, nel determinare il quantum d elle differenze retributive, non abbia tenuto conto, in detrazione, della retribuzione estiva che viene erogata anche al lavoratore a tempo determinato in forza della contrattazione preventiva provinciale. 5.2. Il motivo è inammissibile, perché – come da questa Corte già statuito in un caso analogo (Cass. n. 41887/2021) –, «nel denunciare erroneamente la violazione dell ’ art. 36 Cost. in una fattispecie nella quale, in ipotesi, si potrebbe profilare una “discriminazione alla rovescia” con gli assunti a tempo indeterminato,non si confronta con il decisum della sentenza impugnata e svolge considerazioni tutte incentrate su un presupposto, l’assenza del contratto e della prestazione nei mesi estivi, che, invece, la Corte territoriale ha escluso, valorizzando la disciplina dettata dal contratto provinciale ». Infatti, anche in questo caso, la sentenza impugnata afferma che la retribuzione estiva «trova nella prosecuzione della disponibilità del personale supplente per tutti gli adempimenti ed esigenze che dovessero manifestarsi nel periodo estivo e alla ripresa dell’annoscolastico».Nel proporre il motivo, la ricorrente non indica le ragioni per le quali il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare le disposizioni del contratto provinciale e, pertanto, il motivo è privo della necessaria riconducibilità alla motivazione della pronuncia gravata. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum è assimilabile alla loro mancata enunciazione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 , c.p . c., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte delricorso, rilevabile anche d’ufficio ( v., ex multis , Cass. n n . 20910/2017 ; 17125/2007, S.U. 14385/2007). 6. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della