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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 29496/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 - deduce, con il primo motivo di ricorso, l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'errata valutazione del compendio probatorio, in particolare alla valutazione di attendibilità dei testi escussi, fondante il giudizio di colpevolezza e, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della dichiarazione di responsabilità; Ritenuto che i motivi sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare, pag.3 sulla ritenuta sussistenza del reato contestato.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza; inoltre, le doglianze sono volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 - deduce, con il primo motivo di ricorso, l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'errata valutazione del compendio probatorio, in particolare alla valutazione di attendibilità dei testi escussi, fondante il giudizio di colpevolezza e, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della dichiarazione di responsabilità; Ritenuto che i motivi sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare, pag.3 sulla ritenuta sussistenza del reato contestato.), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza; inoltre, le doglianze sono volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris