Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 23549/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il TRIBUNALE di MESSINAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 11/4/2022, il Tribunale del riesame di Messina ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, descritto al capo 24 dell'incolpazione provvisoria.

Il collegio cautelare ha passato in rassegna le captazioni indicate nel compendio indiziario in cui compariva la persona di Carmine di Natale, a partire dall'aprile del 2020, rilevando che l'associazione dei Barcellonesi indagata nell'operazione "Dinastia" era alla ricerca di stabili canali di approvvigionamento e smercio di grandi quantitativi di sostanze stupefacenti, attività che si era affiancata alla meno lucrosa e tradizionale commissione di estorsioni.

In tale direzione, erano stati presi contatti con gli Iannello — il padre Filippo, gestore dello spaccio di droga a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ed i figli Maurizio e Salvatore, famiglia dotata di autonomi canali commerciali — tramite l'intermediario di fiducia di costoro, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto abboccamenti con gli associati in vista dell'arrivo di un ingente carico di stupe- facenti.

Tuttavia, il Tribunale cautelare ha ritenuto l'episodicità dell'operazione negoziale alla quale si riferivano le captazioni, operazione che non era andata a buon fine perché l'emissario associativo [OSCURATO:PERSONA] non aveva raggiunto concreti accordi con il [OSCURATO:PERSONA], il quale - su mandato degli Iannello - aveva reputato il prezzo della cocaina troppo alto, ed aveva anche richiesto di testare la sostanza prima dell'eventuale acquisto.

In tal senso sono state anche interpretate le propalazioni del neo-collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Ha concluso il Tribunale messinese che tali contatti, intrattenuti per un paio di mesi, erano stati finalizzati alla conclusione di un'unica operazione commerciale, peraltro non riuscita, senza tradursi in una stabile relazione né ingenerare alcun tipo di adesione dell'indagato all'associazione barcellonese.

Afferma l'impugnata ordinanza che gli Iannello ed il loro emissario [OSCURATO:PERSONA] non riponevano alcun affidamento nella consorteria, né intendevano prestare alcun contributo alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione criminale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina, deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ricostruzione del delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990.

Per sostenere l'assunto, il ricorrente Pm ha invocato varie pronunce di legittimità che hanno ritenuto non necessaria la commissione dei reati-fine tipici di detta associazione, ponendo l'accento invece sulla necessità di un effettivo e duraturo contributo del sodale al raggiungimento t dei fini associativi e della consapevolezza e volontà del singolo di inserirsi organicamente nella consorteria, postulando un accertamento particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il ricorrente ha rilevato che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] (nonché degli Iannello), lungi dal denunciare un occasionale rapporto di fornitura peraltro nemmeno perfezionato, sono indicative di piena partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, in quanto ben idonee al perseguimento di un ampio ed indeterminato programma criminoso. [OSCURATO:PERSONA] è stabilmente inserito nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti ed ha intrattenuto intensi e frequenti contatti con i maggiorenti della compagine criminale barcellonese, così integrando gli elementi tipici del contestato delitto associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. L'impostazione del Pubblico ministero impugnante è orientata ad una rilettura del compendio indiziario alla luce di massime giurisprudenziali in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti - art. 74 Dpr n. 309 del 1990 - che valorizzano anche un unico episodio, purché organicamente inserito nell'ambito dell'attività associativa.

Ma, nella specie, risulta che allo stato delle acquisizioni di indagine, l'unico episodio riferibile al [OSCURATO:PERSONA] ed agli Iannello riguardava un affare non concretizzatosi perché le parti non avevano trovato l'accordo commerciale in ordine al prezzo ed alla qualità della merce, tant'è vero che il Tribunale cautelare ha osservato che gli Iannello si erano rivolti altrove, avendo autonomi contatti nel settore del traffico degli stupefacenti.

Pertanto, da un lato l'unico episodio non milita nel senso di manifestare il consolidarsi di un vincolo stabile, che può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dell'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719); dall'altro lato, il fallimento dell'operazione commerciale e l'acquisto di droga da altri fornitori a migliori condizioni denota proprio l'assenza di volontà dell'indagato e dei suoi referenti di inserirsi organicamente nella consorteria dei barcellonesi, che è quanto l'impugnata ordinanza ha rappre- sentato, con congrui riferimenti al materiale indiziario costituito principalmente da intercettazioni telefoniche ed ambientali.

1.2. Pertanto, impregiudicata la validità in termini generali di tutti gli arresti giurisprudenziali citati nel ricorso del Pubblico ministero, si osserva che essi vanno in senso opposto alle risultanze indiziarie del caso concreto, che non permettono di inquadrare nei condivisi principi di legittimità l'operato di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi referenti Iannello.

2. In conclusione, il ricorso del Pubblico ministero risulta inammissibile.

La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il TRIBUNALE di MESSINAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 11/4/2022, il Tribunale del riesame di Messina ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, descritto al capo 24 dell'incolpazione provvisoria. Il collegio cautelare ha passato in rassegna le captazioni indicate nel compendio indiziario in cui compariva la persona di Carmine di Natale, a partire dall'aprile del 2020, rilevando che l'associazione dei Barcellonesi indagata nell'operazione "Dinastia" era alla ricerca di stabili canali di approvvigionamento e smercio di grandi quantitativi di sostanze stupefacenti, attività che si era affiancata alla meno lucrosa e tradizionale commissione di estorsioni. In tale direzione, erano stati presi contatti con gli Iannello — il padre Filippo, gestore dello spaccio di droga a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ed i figli Maurizio e Salvatore, famiglia dotata di autonomi canali commerciali — tramite l'intermediario di fiducia di costoro, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto abboccamenti con gli associati in vista dell'arrivo di un ingente carico di stupe- facenti. Tuttavia, il Tribunale cautelare ha ritenuto l'episodicità dell'operazione negoziale alla quale si riferivano le captazioni, operazione che non era andata a buon fine perché l'emissario associativo [OSCURATO:PERSONA] non aveva raggiunto concreti accordi con il [OSCURATO:PERSONA], il quale - su mandato degli Iannello - aveva reputato il prezzo della cocaina troppo alto, ed aveva anche richiesto di testare la sostanza prima dell'eventuale acquisto. In tal senso sono state anche interpretate le propalazioni del neo-collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Ha concluso il Tribunale messinese che tali contatti, intrattenuti per un paio di mesi, erano stati finalizzati alla conclusione di un'unica operazione commerciale, peraltro non riuscita, senza tradursi in una stabile relazione né ingenerare alcun tipo di adesione dell'indagato all'associazione barcellonese. Afferma l'impugnata ordinanza che gli Iannello ed il loro emissario [OSCURATO:PERSONA] non riponevano alcun affidamento nella consorteria, né intendevano prestare alcun contributo alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione criminale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina, deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ricostruzione del delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990. Per sostenere l'assunto, il ricorrente Pm ha invocato varie pronunce di legittimità che hanno ritenuto non necessaria la commissione dei reati-fine tipici di detta associazione, ponendo l'accento invece sulla necessità di un effettivo e duraturo contributo del sodale al raggiungimento t dei fini associativi e della consapevolezza e volontà del singolo di inserirsi organicamente nella consorteria, postulando un accertamento particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il ricorrente ha rilevato che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] (nonché degli Iannello), lungi dal denunciare un occasionale rapporto di fornitura peraltro nemmeno perfezionato, sono indicative di piena partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, in quanto ben idonee al perseguimento di un ampio ed indeterminato programma criminoso. [OSCURATO:PERSONA] è stabilmente inserito nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti ed ha intrattenuto intensi e frequenti contatti con i maggiorenti della compagine criminale barcellonese, così integrando gli elementi tipici del contestato delitto associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'impostazione del Pubblico ministero impugnante è orientata ad una rilettura del compendio indiziario alla luce di massime giurisprudenziali in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti - art. 74 Dpr n. 309 del 1990 - che valorizzano anche un unico episodio, purché organicamente inserito nell'ambito dell'attività associativa. Ma, nella specie, risulta che allo stato delle acquisizioni di indagine, l'unico episodio riferibile al [OSCURATO:PERSONA] ed agli Iannello riguardava un affare non concretizzatosi perché le parti non avevano trovato l'accordo commerciale in ordine al prezzo ed alla qualità della merce, tant'è vero che il Tribunale cautelare ha osservato che gli Iannello si erano rivolti altrove, avendo autonomi contatti nel settore del traffico degli stupefacenti. Pertanto, da un lato l'unico episodio non milita nel senso di manifestare il consolidarsi di un vincolo stabile, che può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dell'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719); dall'altro lato, il fallimento dell'operazione commerciale e l'acquisto di droga da altri fornitori a migliori condizioni denota proprio l'assenza di volontà dell'indagato e dei suoi referenti di inserirsi organicamente nella consorteria dei barcellonesi, che è quanto l'impugnata ordinanza ha rappre- sentato, con congrui riferimenti al materiale indiziario costituito principalmente da intercettazioni telefoniche ed ambientali. 1.2. Pertanto, impregiudicata la validità in termini generali di tutti gli arresti giurisprudenziali citati nel ricorso del Pubblico ministero, si osserva che essi vanno in senso opposto alle risultanze indiziarie del caso concreto, che non permettono di inquadrare nei condivisi principi di legittimità l'operato di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi referenti Iannello. 2. In conclusione, il ricorso del Pubblico ministero risulta inammissibile. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 23549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris