CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05998/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 32008/2019R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., quale capogruppo mandataria, rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso; –controricorrenti e ricorrenti in via incidentale condizionata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia n. 1932/10/2019, depositata il 26.03.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 7 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La C TP di Messina accoglieva il ricors o propost o dall ’A .[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla società capogruppo Oggetto: Tributi mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego di rimborso dell’IVA, relativa all’anno d’imposta 2008, per l’importo di € 26.031,00; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del la Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Ufficio,osservando, per quanto qui rileva, che, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, il contribuente aveva diritto di recuperare il relativo credito la cui sussistenza risultava provata dal registro IVA e dalle liquidazioni periodiche, versati in atti; da tali documenti era possibile verificare anche la tempestiva presentazione dell’istanza di rimborso, l’effettività, l’inerenza e l’entità del credito; -aggiungeva che, se da un lato, le contribuenti “ avrebbero fatto bene a non sentirsi esonerate dall’onere di produrre le fatture per le frazionate contestazioni dell’Ufficio, l’ultima delle quali concerne proprio l’omessa esibizione di tali documenti amministrativo- contabili”, dall’altro, l’Ufficio, che non si era attivato per verificare l’esistenza del credito, non poteva vanificare la sua spettanza; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - i contribuenti r esisteva no con controricorso proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] - Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di giudicato interno, sollevata dalla controricorrente, per avere l’Agenzia delle entrate proposto il ricorso per cassazione unicamente nei confronti dell’ATI e non anche nei confronti della capogruppo mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., posto che il ricorso risulta proposto nei confronti della ATI “[OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore”, dovendosi con ciò intendere estesa l’impugnazione anche alla capogruppo che ne aveva la rappresentanza, coma risulta dalla procura notarile allegata al controricorso; - ciò posto, c on l’unico motivo d el ricorso principale l ’Agenzia ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 9, comma 1, e 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non averela CTR verificato se esistevano in concreto i presupposti per il rimborso dell’IVA per l’anno 2008, in relazione al quale era stata omessa la presentazione della relativa dichiarazione, essendosi limitata a considerare le sole liquidazioni periodiche e non avendo accertato se la contribuente aveva operato le pertinenti detrazioni dallequali era scaturito il credito, mediante l’annotazione delle fatture di acquisto, inerenti al l’attività esercitata, peraltro mai prodotte in giudizio, mancando pertanto la prova della spettanza effettiva e dell’entità di detto credito; - con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello nella parte in cui l’Agenzia ha proposto una nuova eccezione, avendo modificato nell’atto di appello la motivazione del diniego fondandolo sulla mancata produzione in giudizio delle fatture di acquisto, fonte del preteso credito; - il motivo del ricorso principale è fondato nei termini di seguito indicati; -sul punto va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo del ricorso principale , sollevata dalla controricorrente, posto chenon tende a rimettere in discussione l’accertamento in fatto e l’apprezzamento delle risultanze processuali circa l’esaustività della documentazione allegata dalla società, ma lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni, laddove il giudice di appello ha ritenuto che la contribuente avesse assolto l'onere di prova su di ess a gravante per dimostrare la sussistenza del credito; - tanto chiarito, occorre ribadire che l’omessa presentazione della dichiarazione non impedisce al contribuente di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta, secondo il principio per cui “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza didichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti dadichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per ladetrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alladetrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U n . n. 17757 del 2016; Cass. n. 8131del 2018; Cass. n. 5129 del 2025); - il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione; - al riguardo giova altresì ribadire che il credito che nasca dal coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione (Cass., Sez. Un., n. 21765 e 21766 del 2021). Né l'inerzia può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 dello statuto dei diritti del contribuente. Al contrario, il legislatore prende sì in considerazione l'inerzia, ma assegna ad essa il significato di rifiuto tacito, in quanto tale impugnabile: l'art. 21, comma 2, primo nucleo normativo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ammette il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione a qualsiasi richiesta di rimborso, comprese quelle rappresentate dall'indicazione in dichiarazione del credito d'imposta idonea a manifestare la volontà di richiedere il rimborso (Cass. n. 21734/14; n. 10690/18; n. 17841/18); e il silenzio rifiuto funge, come autorevole dottrina ha sottolineato, da anello di congiunzione tra la procedimentalizzazione del diritto al rimborso e la sua tutela in sede giudiziale. L'omesso esercizio del potere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass., sez. un., n. 8500/21); -il giudice di merito, pertanto, deve accertare la spettanza del credito IVA, utilizzato nell'anno di imposta oggetto di accertamento, in quanto la questione della detrazione si sposta, a quel punto, su un piano esclusivamente di natura probatoria, nel senso che l'infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. n. 6921del 2017; Cass. n. 4392 del 2018 ); - come hanno affermato sempre le Sezioni Unite di questa Corte ( n. 21766 del 2021), peraltro, "In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento"; -pertanto, se il contribuente aveva un debito IVA maggiore di quello dichiarato, e l'Ufficio non ha esercitato nel termine stabilito dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/72 il potere per l'accertamento del maggiore imponibile, non può recuperare la decadenza. Allo stesso tempo, però, se la documentazione, che il contribuente deve esibire in giudizio per ottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli ha negato, non è tale da dimostrarne l'esistenza, o, a maggiore ragione, se nessuna documentazione è esibita, il credito gli va negato, quale che sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo fu esposto in dichiarazione, posto che contrasterebbe con il diritto unionale dar vita ad un credito in realtà inesistente sol perché la dichiarazione fiscale che lo esponga non sia stata oggetto di accertamento (Cass. n. 16103 del 2022); -la CTR non si è attenuta ai richiamati principi, in quanto, pur dando atto che la contribuente non aveva prodotto, sebbene onerata, le fatture dalle quali scaturiva l’eccedenza IVA (“Le contribuente, che avrebbero fatto bene a non sentirsi esonerate dall’onere di produrre le fatture per le frazionate contestazioni dell’Ufficio, l’ultima delle quali concerne proprio l’omessa esibizione di tali documentai amministrativo – contabili” ), ha poi ritenuto che la mancata attivazione, da parte dell’Ufficio, dei poteri di controllo in ordine all’esistenza del credito e dell’attendibilità della sua prova, fosse sufficiente a riconoscerne la spettanza,oltre che l a tempestività della richiesta di rimborso; -l’unico motivo del ricorso incidentale è invece infondato ; - sul punto occorre ribadire che “nel giudizio tributario promosso per conseguire il rimborso dell'IVA, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall' art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che grava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con le quali, essendo risultata soccombente in primo grado, l'Agenzia nega la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita: queste argomentazioni costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale (in termini, fra varie, Cass. 29 ottobre 2020, n. 23862)”(Cass. n. 16103 del 2022); - in conclusione, il ricorso principale va accolto nei termini di cui in motivazionee quello incidentale va rigettato ; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al ricorso principale, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame. P.Q.M La Corte accoglie nei termini di cui in motivazioneil ricorso principale e rigetta quello incidentale ; cassa la sentenza impugnata con riferimento all’unico motivo del ricorso principale e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo un