CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00939/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal GUP di Foggia in data W#4 18.6.2014, i primi quattro venivano condannati alla pena rispettivamente concordata ex art. 599 bis c.p., mentre per il [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata la condanna del primo giudice. Deducono gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e in merito al rigetto delle circostanze attenuanti generiche. Deducono gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la nullità della sentenza per violazione dell'art.143 c.p.p., per omessa traduzione dell'ordinanza custodiale. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., poiché le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e all'applicazione di una pena illegale. Nella fattispecie nessuna di tali ipotesi è stata addotta, o è comunque ravvisabile. 3.Inammissibile si presenta altresì il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], introducendo in questa sede un tema di censura -ossia quello relativo all'omessa traduzione dell'ordinanza custodiale-che alla luce di quanto riportato nella premessa della sentenza impugnata non ha costituito oggetto di motivo di appello e si traduce tema nuovo e dunque inammissibile. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende indicata come in dispositivo P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; condanna gli altri ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente 7-)[OSCURATO:PERSONA] essiche