CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10353/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che, peraltro, secondo consolidato orientamento di questa Corte non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato che il secondo motivo di ricorso deduce carenze motivazionali (a) senza precisare quali sarebbero le doglianze avanzate con l'appello trascurate dalla Corte territoriale; (b) evocando una lettura alternativa della capacità dimostrativa delle prove senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza la puntuale indicazione dei vizi logici dai quali la stessa sarebbe affetta; contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva una esaustiva e persuasiva valutazione in ordine alla sussistenza del reato contestato evidenziando come la responsabilità fosse confermata sia dalle prove dichiarative raccolte sia da quelle documentali (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammen